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Ordinanza

Ordinanza n. 2463/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di ammonimento ex art. 3 D.L. 93/2013, prot. -OMISSIS-, emesso in data 27.3.2025 dal Questore della -OMISSIS- -OMISSIS- nei confronti della ricorrente, notificato in data 9 aprile 2025; e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi incluso il preavviso di avvio del procedimento notificato in data 2.3.2025.

Giustizia amministrativa202502018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore ex art. 3 d.l. 93/2013

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ammonimento emesso dal Questore e il presupposto preavviso di avvio del procedimento, chiedendone l'annullamento. Il TAR ha rilevato d'ufficio una nullità della notificazione del ricorso: l'atto introduttivo sarebbe stato notificato direttamente presso gli uffici dell'Amministrazione statale, anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, competente in relazione alla sede del giudice. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. La questione esaminata dall'ordinanza è esclusivamente processuale e non riguarda i motivi sostanziali dedotti contro l'ammonimento, che non risultano esaminati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso effettuata presso la sede reale dell'Amministrazione statale, anche se eseguita tramite PEC, in applicazione dell'art. 11 r.d. 1611/1933, dell'art. 41, comma 3, c.p.a. e della disciplina sul processo amministrativo telematico. Tuttavia, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha disposto la rinnovazione della notificazione senza subordinare tale rimedio alla non imputabilità della nullità al notificante. La ricorrente deve notificare nuovamente il ricorso presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e depositare la prova dell'adempimento entro dieci giorni dal perfezionamento della notificazione. Il mancato rispetto dell'incombente determinerà l'inammissibilità del ricorso. L'eventuale fissazione sollecita dell'udienza di merito è subordinata alla presentazione di un'istanza di prelievo. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi sostanziali o sulla legittimità dell'ammonimento.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 93/2013

    Individua il fondamento normativo del provvedimento di ammonimento impugnato; la sua applicazione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 11 r.d. 1611/1933

    tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente

    La notificazione degli atti introduttivi nei confronti delle amministrazioni statali deve essere effettuata presso la competente Avvocatura dello Stato; la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione è nulla.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse

    La disposizione conferma l'applicazione delle norme speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato, comprese quelle del r.d. 1611/1933.

  • art. 44 c.p.a.

    Consente la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso; a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, tale rinnovazione non è subordinata all'esistenza di una causa non imputabile al notificante.

  • art. 73 c.p.a.

    Impone al giudice di avvisare la parte del possibile rilievo processuale e, nel caso concreto, dell'inammissibilità conseguente al mancato rinnovo della notificazione.

  • art. 14, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40

    La disciplina delle notificazioni telematiche fa salvo quanto previsto dal r.d. 1611/1933; pertanto, anche la notificazione via PEC deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    le forme degli atti processuali non sono «fini a se stesse», ma sono funzionali alla migliore qualità della decisione di merito

    È costituzionalmente illegittimo subordinare la rinnovazione della notificazione nulla dell'atto introduttivo alla non imputabilità della nullità al notificante; la limitazione è sproporzionata, poiché il termine di decadenza tutela già l'interesse rilevante.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi promossi contro un'amministrazione statale, la notificazione del ricorso deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, individuata in relazione alla sede dell'autorità giudiziaria adita, e non presso la sede reale dell'amministrazione intimata.
  • La notificazione del ricorso presso la sede reale dell'amministrazione statale è nulla anche quando sia eseguita tramite posta elettronica certificata, poiché la disciplina delle notificazioni telematiche non deroga alle regole speciali del r.d. 1611/1933.
  • La nullità della notificazione dell'atto introduttivo può essere sanata mediante rinnovazione disposta dal giudice; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la rinnovazione non è subordinata alla dimostrazione che la nullità non sia imputabile al notificante.
  • Quando ordina la rinnovazione della notificazione nulla, il giudice deve fissare un termine perentorio per l'adempimento e può avvertire che il mancato rinnovo comporterà l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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