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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16832/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 17/06/2025. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi tra loro collegati, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La doglianza sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe mal valutato la situazione complessiva dell'imputato, nonostante il riconoscimento della collaborazione ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990. Dai passaggi riportati emerge che il giudice di merito aveva invece valorizzato la gravità della condotta: l'imputato, dopo avere saputo di un tradimento della moglie, avrebbe maturato l'intenzione di ucciderla e, per questo, sarebbe evaso dal luogo degli arresti domiciliari, avrebbe portato una pistola in luogo pubblico ed esploso un colpo d'arma da fuoco. La censura, dunque, mirava a ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche e la correlata riduzione di pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di merito avesse fornito una motivazione fattuale non manifestamente illogica sul diniego delle attenuanti generiche, motivazione non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e rilevata l'assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono rimaste negate; il relativo giudizio è stato ritenuto sorretto da apprezzamento fattuale non manifestamente illogico e quindi insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990

    È stato riconosciuto il dato della collaborazione dell'imputato, ma tale elemento non è stato ritenuto decisivo per imporre il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è dovuta se non risulta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione apparente, manifestamente illogica o giuridicamente errata; resta invece insindacabile la valutazione di merito sorretta da argomentazione coerente.
  • La collaborazione dell'imputato, pur valorizzabile ai fini del trattamento sanzionatorio, non impone automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, che richiedono una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali si accompagna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • La motivazione che valorizza la gravità della condotta e la personalità desumibile dai fatti concreti è sufficiente a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche, se non presenta manifeste incongruenze logiche.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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