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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2020

Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e unifica in un unico atto le specifiche di progettazione ecocompatibile per le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate, sostituendo la precedente disciplina frammentata. Introduce requisiti minimi di efficienza energetica, criteri funzionali, obblighi informativi e regole per la verifica di conformità, con attenzione a LED, OLED, apparecchi connessi e prodotti contenitori. Prevede inoltre un elenco articolato di esenzioni per usi speciali e un divieto di elusione tramite prodotti che alterano automaticamente le prestazioni in prova. È prevista una revisione da parte della Commissione entro il 25 dicembre 2024.

Specifiche di progettazione ecocompatibile per sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, con requisiti di efficienza, funzionalità, informazione, verifica e riesame, e abrogazione della disciplina previgente sul settore illuminazione.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione sul mercato nell’Unione di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, anche quando immessi come parte di un prodotto contenitore. Si applica ai fabbricanti, importatori e mandatari, nonché alle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri per le verifiche di conformità. Sono previste esclusioni generali per le categorie elencate nell’allegato III, punti 1 e 2, e un regime di sola applicazione di una specifica puntuale per i prodotti di cui all’allegato III, punto 3, lettera e). Talune esenzioni riguardano prodotti specificamente collaudati e approvati per impieghi speciali (es. atmosfera esplosiva, emergenza, ambito medico, trasporti, difesa) e ulteriori applicazioni particolari. Il regolamento si applica dal 1° settembre 2021, salvo l’articolo 7 (elusione), applicabile dal 25 dicembre 2019; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Specifiche di progettazione ecocompatibile per sorgenti luminose e unità di alimentazione separate

Il regolamento, adottato nell’ambito della direttiva 2009/125/CE, aggiorna e unifica la disciplina europea sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti per l’illuminazione. I considerando evidenziano l’esigenza di semplificare il quadro normativo, ridurre gli oneri amministrativi, favorire l’economia circolare e migliorare l’efficienza energetica del settore, che presenta un impatto rilevante sui consumi elettrici dell’Unione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’immissione sul mercato di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, anche quando tali elementi sono parte di un prodotto contenitore. La disciplina è pensata per fabbricanti, importatori e mandatari, e per le autorità nazionali incaricate della sorveglianza del mercato.

Sono escluse le categorie espressamente indicate nell’allegato III, punti 1 e 2, mentre per i prodotti di cui all’allegato III, punto 3, si applica solo la specifica relativa all’allegato II, punto 3, lettera e). L’impianto delle esclusioni è molto articolato e riguarda, tra l’altro, prodotti specificamente collaudati per impieghi speciali, apparecchiature di trasporto, dispositivi medici, applicazioni di emergenza, apparecchi per fotografia e spettacolo, usi professionali o industriali particolari e talune sorgenti destinate a pazienti fotosensibili.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 e l’allegato I contengono un apparato definitorio estremamente dettagliato. Tra le definizioni più importanti vi sono quelle di sorgente luminosa, unità di alimentazione, unità di alimentazione separata, prodotto contenitore, sorgente luminosa a tensione di rete e non a tensione di rete, direzionale e non direzionale, connessa, a colori variabili, ad alta luminanza, LED, OLED, fluorescente, HID, HPS e alogenuri metallici.

Sono inoltre definiti i principali parametri prestazionali e di prova: potenza in modo acceso (Pon), potenza a vuoto (Pno), potenza in stand-by (Psb), potenza in stand-by in rete (Pnet), efficienza dell’unità di alimentazione, fattore di sfasamento, sfarfallio (Pst LM), effetto stroboscopico (SVM), temperatura di colore correlata, coerenza dei colori, durata di vita L70B50 e fattore di mantenimento del flusso luminoso. La precisione definitoria è funzionale alla misurabilità dei requisiti e alla verifica di conformità.

Requisiti di progettazione ecocompatibile

L’allegato II stabilisce i requisiti vincolanti di efficienza energetica e funzionalità. Per le sorgenti luminose, dal 1° settembre 2021 il consumo di potenza dichiarato Pon non può superare il valore massimo consentito calcolato con una formula che tiene conto del flusso luminoso utile, dell’indice di resa cromatica, del tipo di sorgente e di coefficienti correttivi specifici. Il regolamento fissa inoltre valori di stand-by e stand-by in rete pari a 0,5 W.

Per le unità di alimentazione separate, dal 1° settembre 2021 si applicano soglie minime di efficienza a pieno carico differenziate in funzione della tecnologia e della potenza della sorgente o dell’unità alimentata. Anche per tali unità sono fissati limiti pari a 0,5 W per la potenza a vuoto, per lo stand-by e per lo stand-by in rete, quando applicabili.

Specifiche funzionali

Sempre dal 1° settembre 2021, le sorgenti luminose devono rispettare ulteriori requisiti funzionali. In linea generale è richiesto un IRC almeno pari a 80, con eccezioni per talune sorgenti HID e per applicazioni specifiche di esterni, industria o altri usi in cui le norme di illuminazione consentano un IRC inferiore, purché ciò sia chiaramente indicato sull’imballaggio e nella documentazione pertinente.

Per i modelli LED e OLED a tensione di rete sono previsti requisiti sul fattore di sfasamento in funzione della potenza in ingresso, sul mantenimento del flusso luminoso dopo la prova di resistenza, sul fattore di sopravvivenza, sulla coerenza cromatica, sullo sfarfallio e sull’effetto stroboscopico. In particolare, il parametro Pst LM non deve superare 1,0 e l’SVM non deve superare 0,4 a pieno carico, salvo le eccezioni previste.

Obblighi informativi e trasparenza per il mercato

Il regolamento impone ampi obblighi di informazione. Sulla sorgente luminosa devono comparire, ove lo spazio lo consenta, il flusso luminoso utile e la temperatura di colore correlata; per le sorgenti direzionali deve essere indicato anche l’angolo del fascio. Sull’imballaggio delle sorgenti vendute separatamente devono figurare numerosi dati: flusso luminoso utile, temperatura di colore, angolo del fascio, caratteristiche dell’interfaccia elettrica, durata di vita L70B50 per LED/OLED, potenza Pon, Psb, Pnet per le CLS, indice di resa cromatica, eventuali limiti d’uso, indicazioni sulla regolabilità, avvertenze sulla presenza di mercurio e sul corretto smaltimento.

Per le unità di alimentazione separate vendute come prodotti autonomi sono richiesti dati analoghi sull’imballaggio: potenza massima in uscita, tipo di sorgenti compatibili, efficienza a pieno carico, Pno, Psb, Pnet se applicabile, avvertenze sulla regolazione e un QR code o indirizzo internet che rinvii alle informazioni complete. Su un sito web a libero accesso devono inoltre essere disponibili informazioni tecniche aggiuntive, incluse dimensioni, massa, istruzioni di rimozione delle parti accessorie, elenco delle compatibilità e raccomandazioni di smaltimento.

Per i prodotti che beneficiano delle esenzioni dell’allegato III, punto 3, l’uso previsto deve essere dichiarato nei documenti tecnici, sull’imballaggio e nel materiale promozionale, con indicazione esplicita che il prodotto non è destinato ad altre applicazioni.

Verifica di conformità e sorveglianza del mercato

L’articolo 5 rinvia ai sistemi di valutazione della conformità previsti dalla direttiva 2009/125/CE e precisa il contenuto del fascicolo tecnico, che deve includere gli elementi richiesti dagli allegati e, quando i dati derivano da modelli equivalenti o da estrapolazioni, la dimostrazione e la giustificazione dei calcoli. La documentazione tecnica può fare riferimento ai dati presenti nella banca dati dei prodotti per le informazioni coincidenti con il regolamento (UE) 2019/2015.

L’allegato IV disciplina la procedura di verifica da parte delle autorità nazionali. Le tolleranze ammesse si applicano solo ai controlli ufficiali e non possono essere usate dal fabbricante per costruire valori dichiarati più favorevoli. Il modello è considerato non conforme se i valori dichiarati non rispettano le specifiche, se le informazioni di prodotto sono più favorevoli dei valori dichiarati, oppure se i valori misurati non rientrano nelle tolleranze fissate. Sono previste tabelle di tolleranza per ciascun parametro rilevante, con campioni di 10 unità per le sorgenti luminose e di 3 unità per le unità di alimentazione separate.

Divieto di elusione e stabilità delle prestazioni

L’articolo 7 vieta espressamente i prodotti progettati per riconoscere le condizioni di prova e modificare automaticamente le prestazioni al fine di ottenere risultati più favorevoli. È inoltre stabilito che aggiornamenti software o firmware non possono peggiorare il consumo energetico o gli altri parametri dichiarati, se misurati con il medesimo metodo originariamente usato per la dichiarazione di conformità, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento.

Esenzioni

L’allegato III contiene una lunga serie di esenzioni. Alcune sono basate sulla destinazione d’uso e sulla presenza di una specifica approvazione tecnica; altre riguardano categorie di prodotti per definizione estranee alla disciplina, come taluni display elettronici, prodotti a batteria, applicazioni di spettroscopia e illuminazione su biciclette o altri veicoli non automobili. Ulteriori esenzioni si riferiscono a usi particolari: segnalazione, imaging, UV ad alto contenuto, germicida, disinfezione e cattura insetti, generazione di ozono, orticoltura, abbronzatura, applicazioni sceniche, alta temperatura, apparecchiature elettrotermiche industriali e pazienti fotosensibili.

Per alcune applicazioni sceniche, inoltre, le CLS e CSCG connesse a reti di controllo ad alta velocità in modalità sempre in ascolto sono esentate dai limiti di stand-by e stand-by in rete.

Parametri di riferimento e migliore tecnologia disponibile

L’allegato VI indica i parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore. Sono riportati valori di efficacia tipici per sorgenti non direzionali e direzionali, per tubi lineari e per le unità di alimentazione separate, per le quali è indicata un’efficienza del 95 %. È precisato che caratteristiche richieste da applicazioni specifiche, come l’elevata resa cromatica, possono impedire il raggiungimento dei parametri di riferimento. La tecnologia migliore disponibile non contiene mercurio.

Riesame e abrogazione della normativa previgente

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 25 dicembre 2024, valutando un possibile rafforzamento degli standard energetici, funzionali e informativi, nonché l’introduzione di ulteriori requisiti legati all’economia circolare e all’efficienza delle risorse. Dal 1° settembre 2021 sono abrogati i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012, che costituivano la disciplina settoriale precedente.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

Stabilisce specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate; le specifiche si applicano anche quando tali componenti sono immessi come parte di un prodotto contenitore. Restano escluse le categorie elencate nell’allegato III, punti 1 e 2; per i prodotti di cui all’allegato III, punto 3, si applica solo la specifica di cui all’allegato II, punto 3, lettera e).

Definizioni chiave

Definisce in modo dettagliato, tra le altre, sorgente luminosa, unità di alimentazione, unità di alimentazione separata, prodotto contenitore, sorgenti luminose a tensione di rete e non a tensione di rete, direzionali e non direzionali, connesse, a colori variabili, ad alta luminanza, LED/OLED, fluorescenti, HID, HPS, MH, standard di misura e parametri come PON, PSB, PNET, efficienza dell’unità di alimentazione, sfarfallio e effetto stroboscopico.

Applicazione delle specifiche tecniche

Le specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II si applicano dalle date ivi indicate, in particolare dal 1° settembre 2021 per la maggior parte dei requisiti, con una soglia successiva al 1° settembre 2023 per talune lampade T8.

Sostituibilità e rimozione nei prodotti contenitori

I fabbricanti, importatori o mandatari devono assicurare che sorgenti luminose e unità di alimentazione separate siano sostituibili con attrezzi facilmente reperibili e senza danni permanenti, salvo motivazione tecnica nel fascicolo tecnico. Devono inoltre fornire istruzioni di rimozione per verifica, informazioni sulla sostituibilità per l’utilizzatore finale o personale qualificato e istruzioni per la rimozione a fine vita, anche tramite sito web ad accesso libero; per i prodotti venduti agli utilizzatori finali le informazioni devono figurare anche sull’imballaggio e nelle istruzioni.

Valutazione di conformità e documentazione tecnica

La procedura di valutazione della conformità è quella del controllo interno della progettazione o del sistema di gestione ai sensi della direttiva 2009/125/CE. La documentazione tecnica deve includere le informazioni richieste dall’allegato II, punto 3, lettera d), nonché i dettagli e i risultati dei calcoli pertinenti; se i dati provengono da modelli equivalenti o da estrapolazioni, il fascicolo deve contenerne dimostrazione e giustificazione. È inoltre consentito fare riferimento alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti per le informazioni coincidenti con il regolamento (UE) 2019/2015.

Verifica di mercato

Gli Stati membri applicano la procedura di verifica dell’allegato IV, che prevede campionamenti e tolleranze specifiche per ciascun parametro. Le tolleranze si applicano solo alle verifiche delle autorità e non possono essere usate dai fabbricanti per dichiarare valori più favorevoli o per costruire la documentazione tecnica.

Divieto di elusione e aggiornamenti software/firmware

È vietata l’immissione sul mercato di prodotti progettati per riconoscere la prova e alterare automaticamente le prestazioni durante i test. Inoltre, il consumo energetico e gli altri parametri dichiarati non devono peggiorare dopo aggiornamenti software o firmware, se misurati con lo stesso metodo di prova originario, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. L’articolo 7 si applica dal 25 dicembre 2019.

Parametri di riferimento indicativi

L’allegato VI indica le migliori tecnologie disponibili sul mercato al momento dell’adozione del regolamento, con valori di efficacia per diverse tipologie di sorgenti e un’efficienza del 95 % per le unità di alimentazione separate. Tali parametri hanno funzione orientativa e non sostituiscono gli obblighi vincolanti.

Riesame della Commissione

Entro il 25 dicembre 2024 la Commissione deve riesaminare il regolamento alla luce del progresso tecnologico e presentare i risultati al forum consultivo, valutando possibili requisiti più rigorosi su efficienza, parti di controllo, sfarfallio, regolazione, stand-by, durata di vita, informazione, metriche di misura e requisiti di efficienza delle risorse in chiave economia circolare.

Abrogazione e applicazione temporale

I regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 sono abrogati dal 1° settembre 2021. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° settembre 2021, con applicazione anticipata dell’articolo 7 dal 25 dicembre 2019.

Come è indicizzato

Materieprogettazione ecocompatibileenergiamercato internoprotezione dei consumatoriambiente

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