Cassazione Penale, Ordinanza n. 27698/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva ritenersi che l'impugnazione fosse stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186/2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 16/07/2025. Dal testo emerge che la doglianza investiva il diniego della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e meramente riproduttivo di censure già svolte, osservando che la Corte territoriale aveva già esaminato e disatteso tali profili con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici. Il testo disponibile non consente di ricostruire con precisione il fatto storico e il reato originariamente contestato, oltre al tema del diniego della scriminante.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
Norma invocata come scriminante: il ricorso censurava il diniego di applicazione della causa di giustificazione, ma la doglianza è stata ritenuta generica e già confutata dalla Corte territoriale.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità non sia priva di colpa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già prospettate nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego di una scriminante può essere censurato in cassazione solo con motivi specifici e non meramente assertivi o ripetitivi; se la decisione di merito ha già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, la doglianza è destinata a essere respinta o dichiarata inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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