Tribunale, Sentenza T-153/22
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 26 April 2023. — Volkswagen AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark XTG – Earlier EU word mark GTX – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-153/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Volkswagen contro la decisione EUIPO che aveva escluso l’opposizione al marchio figurativo XTG. Pur essendo identici i servizi rilevanti, i giudici hanno ritenuto che le differenze tra i segni, unite all’elevata attenzione del pubblico del settore automobilistico, escludessero un rischio di confusione. È stata inoltre negata rilevanza decisiva agli argomenti su presunta notorietà o maggiore distintività del segno GTX.
Marchio UE XTG vs GTX: esclusa la probabilità di confusione tra i segni per servizi di vendita al dettaglio di veicoli, batterie e accumulatori ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il Board of Appeal dell’EUIPO abbia errato nel ritenere insussistente, per i servizi controversi, la probabilità di confusione tra il marchio anteriore UE denominativo GTX e il marchio richiesto UE figurativo XTG, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; in particolare, se la valutazione del pubblico di riferimento, della somiglianza dei segni, del carattere distintivo del marchio anteriore e del rischio complessivo fosse corretta.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che non sussiste probabilità di confusione tra il marchio figurativo XTG e il marchio denominativo anteriore GTX per i servizi identici di vendita al dettaglio di veicoli, batterie e accumulatori: il pubblico di riferimento presta un livello di attenzione elevato, i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica solo bassa, per una parte significativa del pubblico sono concettualmente diversi o non comparabili, e il carattere distintivo del marchio anteriore è solo normale. La domanda di annullamento è quindi stata respinta e le spese sono state poste a carico di Volkswagen AG.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE XTG vs GTX: esclusa la probabilità di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Volkswagen AG contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio UE. Il Tribunale ha esaminato se la domanda di marchio figurativo XTG fosse confondibile con il marchio anteriore denominativo GTX per alcuni servizi di classe 35 connessi alla vendita al dettaglio di veicoli, batterie e accumulatori.
Fatti e procedimento amministrativo
XTG S.A. aveva chiesto la registrazione del segno figurativo XTG per numerosi servizi di classe 35, tra cui servizi di vendita al dettaglio relativi a veicoli, batterie e accumulatori. Volkswagen AG aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio UE anteriore GTX, registrato, tra l’altro, per servizi di vendita al dettaglio relativi a veicoli a motore e parti di veicoli a motore.
L’opposizione era basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, limitatamente ai servizi controversi indicati dalla ricorrente.
Oggetto del ricorso
Volkswagen chiedeva l’annullamento della decisione contestata e la condanna dell’EUIPO alle spese. Il Tribunale ha chiarito che il contenzioso riguardava solo la valutazione della probabilità di confusione rispetto ai servizi ancora controversi, poiché per gli altri servizi il rigetto dell’opposizione era divenuto definitivo.
Quadro normativo applicato
La decisione si fonda principalmente sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione del marchio quando, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, sussista un rischio di confusione per il pubblico, incluso il rischio di associazione. Il Tribunale richiama anche i criteri giurisprudenziali consolidati sulla valutazione globale del rischio di confusione e, sul piano processuale, l’articolo 134, paragrafo 1, e l’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Pubblico di riferimento e livello di attenzione
Per i servizi di vendita al dettaglio di veicoli, il pubblico è stato individuato nel grande pubblico e nei professionisti, entrambi caratterizzati da un livello di attenzione elevato al momento dell’acquisto di un veicolo, anche usato, per il suo valore economico e per le esigenze di affidabilità e sicurezza.
Quanto a batterie e accumulatori per veicoli, il Tribunale ha confermato che l’attenzione del pubblico è ancora più elevata: tali beni non sono acquistati regolarmente, richiedono un certo know-how tecnico, comportano un investimento non trascurabile e devono essere compatibili con il veicolo. Sono stati respinti gli argomenti della ricorrente secondo cui si tratterebbe di beni basici, poco costosi e privi di problematiche di compatibilità.
Confronto dei servizi
Il Tribunale ha rilevato che le parti non contestavano l’accertamento della commissione di ricorso secondo cui:
- i servizi di "retail services in relation to vehicles" erano identici a quelli di "retailing ... relating to motor vehicles" del marchio anteriore, poiché questi ultimi rientrano nella categoria più ampia;
- i servizi di "retail services relating to batteries" e "retail services relating to accumulators" erano anch’essi identici, o comunque inclusi, nella categoria più ampia dei servizi relativi a parti di veicoli a motore coperti dal marchio anteriore.
Confronto visivo dei segni
Sotto il profilo visivo, il Tribunale ha confermato una somiglianza molto bassa. I segni GTX e XTG coincidono solo nelle stesse lettere, ma in ordine diverso; inoltre il segno richiesto è figurativo, con uso di colori e di elementi grafici che distinguono ulteriormente le lettere e introducono due curve rosse finali. Poiché i segni sono brevi, le differenze iniziali e finali risultano particolarmente percepibili dal consumatore medio.
Il Tribunale ha anche osservato che, in materia di abbreviazioni e acronimi, il solo fatto che due segni contengano le stesse lettere o siano l’uno l’inversione dell’altro non è sufficiente a fondare una somiglianza visiva media.
Confronto fonetico dei segni
Sul piano fonetico, il Tribunale ha confermato una somiglianza bassa. In assenza di vocali, i segni vengono letti lettera per lettera; essi coincidono soltanto nella lettera centrale "t" e divergono nelle prime e ultime lettere. L’argomento secondo cui l’inversione delle lettere renderebbe i segni foneticamente vicini è stato respinto, poiché l’ordine delle lettere è decisivo nella percezione sonora di sigle e acronimi.
Confronto concettuale
Sul piano concettuale, il Tribunale ha distinto il segno anteriore dal segno richiesto. Il marchio XTG non ha significato. Quanto al marchio GTX, una parte significativa del pubblico del settore automobilistico associa l’elemento "GT" a "gran turismo" / "grand tourer" e quindi a veicoli o parti di quel tipo; per tale parte del pubblico i segni sono concettualmente diversi. Per il resto del pubblico, invece, il marchio anteriore non ha alcun significato, sicché non è possibile effettuare un confronto concettuale.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Il Tribunale ha ritenuto normale il carattere distintivo del marchio GTX. Ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui il segno GTI, per uso intensivo, avrebbe conferito maggiore distintività anche a GTX. Parimenti, ha dichiarato irricevibile, perché nuovo e tardivo, l’argomento secondo cui il marchio anteriore farebbe parte di una famiglia di marchi con distintività elevata.
Valutazione globale della probabilità di confusione
Applicando il criterio dell’interdipendenza tra i fattori, il Tribunale ha confermato l’assenza di probabilità di confusione. Pur in presenza di servizi identici, le differenze tra i segni sono state considerate sufficienti a escludere che il pubblico, particolarmente attento nel settore automobilistico, possa credere che i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
La breve lunghezza dei segni e la diffusione di sigle nel settore auto rafforzano la capacità del pubblico di percepirne le differenze. Di conseguenza, la commissione di ricorso aveva correttamente escluso l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Decisione e spese
Il ricorso è stato integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, Volkswagen AG è stata condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.
Principio affermato
In presenza di servizi identici ma di segni brevi, costituiti da lettere in ordine diverso, con differenze grafiche ulteriori nel segno richiesto, la probabilità di confusione può essere esclusa quando il pubblico di riferimento presta un’elevata attenzione, il confronto visivo e fonetico mostra solo una somiglianza bassa e il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale. Il solo fatto che i segni condividano le stesse lettere, o che uno sia la versione invertita dell’altro, non basta a fondare un rischio di confusione.
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