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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-154/22

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 26 April 2023. — Volkswagen AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark XTG – Earlier EU word mark GTX – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-154/22

Giurisprudenza europea62022TJ0154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Volkswagen contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato l’opposizione al marchio XTG fondata sul marchio anteriore GTX. Pur essendo i servizi in contestazione identici, la Corte ha ritenuto che i segni presentassero solo una debole somiglianza visiva e fonetica e che il pubblico pertinente, particolarmente attento nel settore automobilistico, sarebbe in grado di distinguerli. Nessun rischio di confusione è stato quindi riconosciuto, con condanna di Volkswagen alle spese.

Marchio UE: esclusione del rischio di confusione tra i segni XTG e GTX per servizi di vendita al dettaglio identici, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO avesse violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 escludendo il rischio di confusione tra il marchio verbale anteriore GTX e il marchio verbale richiesto XTG per servizi di vendita al dettaglio identici o sostanzialmente identici, tenuto conto del grado di attenzione del pubblico, della somiglianza dei segni e del carattere distintivo del marchio anteriore.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, non sussiste rischio di confusione tra XTG e GTX per servizi identici quando il pubblico pertinente presta un livello di attenzione elevato, i segni sono molto brevi e si distinguono chiaramente nelle prime e ultime lettere, la somiglianza visiva e fonetica è solo debole e, per una parte significativa del pubblico, i segni sono concettualmente diversi o non comparabili; in tali condizioni, la maggiore o minore identità dei servizi non basta a compensare le differenze tra i segni.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE XTG/GTX e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se, per alcuni servizi di vendita al dettaglio nel settore automobilistico e dei componenti/accumulatori, il segno richiesto XTG dovesse essere respinto in ragione del marchio anteriore GTX.

Fatti e procedimento amministrativo

XTG S.A. aveva chiesto la registrazione del segno verbale XTG per vari servizi di classe 35. Volkswagen AG si era opposta invocando il marchio UE anteriore GTX, registrato tra l’altro per servizi di vendita al dettaglio relativi a veicoli a motore e a parti di veicoli a motore. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Dopo il rigetto dell’opposizione in prima istanza, la commissione di ricorso aveva confermato il diniego, limitando il contenzioso ai servizi di vendita al dettaglio relativi a veicoli, batterie e accumulatori.

Quadro normativo e criterio applicabile

Il Tribunale ricorda che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 vieta la registrazione quando, a causa dell’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico, incluso il rischio di associazione. La valutazione deve essere globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi, e deve essere effettuata in relazione al consumatore medio ragionevolmente informato, attento e avveduto.

Pubblico pertinente e livello di attenzione

Il Tribunale condivide la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico pertinente presta un livello di attenzione elevato per l’acquisto di veicoli, anche usati, tenuto conto del costo, della non abitualità dell’acquisto e della rilevanza di affidabilità e sicurezza. Analogo livello di attenzione è ritenuto elevato per batterie e accumulatori destinati ai veicoli, poiché non sono acquistati regolarmente, richiedono competenze tecniche e pongono problemi di compatibilità con specifici tipi di veicoli, in particolare ibridi ed elettrici.

Confronto dei servizi

Il Tribunale rileva che non era controverso che i servizi richiesti fossero identici o ricompresi in categorie più ampie già coperte dal marchio anteriore: i servizi di vendita al dettaglio relativi a veicoli coincidono con quelli relativi a veicoli a motore; quelli relativi a batterie e accumulatori rientrano nella categoria dei servizi di vendita al dettaglio concernenti parti di veicoli a motore. Questo elemento, tuttavia, non è sufficiente da solo a fondare il rischio di confusione.

Confronto dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale conferma una somiglianza debole: i segni sono brevissimi, coincidono solo nella lettera centrale "T" e differiscono nelle lettere iniziale e finale, che assumono rilievo particolare nella percezione del pubblico. La circostanza che le lettere siano le stesse ma invertite non è decisiva.

Sul piano fonetico, i segni sono pronunciati lettera per lettera e divergono nelle prime e ultime sillabe; la coincidenza in una sola lettera non basta a far ritenere una somiglianza media.

Sul piano concettuale, una parte significativa del pubblico assocerà GTX al significato automobilistico di "gran turismo" / "grand tourer", mentre XTG non ha significato. Per tale parte del pubblico i segni sono concettualmente diversi; per il resto del pubblico non è possibile alcun confronto concettuale.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il Tribunale conferma che il marchio anteriore GTX ha carattere distintivo normale. Le argomentazioni di Volkswagen basate sulla notorietà del segno GTI o su una presunta appartenenza a una famiglia di marchi non sono accolte: il primo richiamo non prova un rafforzamento del carattere distintivo di GTX, il secondo è stato dichiarato inammissibile perché tardivo.

Valutazione globale del rischio di confusione

Pur in presenza di servizi identici, la combinazione tra elevato livello di attenzione del pubblico, debole somiglianza visiva e fonetica, differenza concettuale per una parte rilevante del pubblico e brevità dei segni porta il Tribunale a escludere il rischio di confusione. Viene inoltre sottolineato che, nel settore automobilistico, i marchi composti da abbreviazioni o acronimi sono frequenti e il pubblico è abituato a prestare attenzione alle differenze tra segni simili.

Decisione e spese

Il ricorso è integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Volkswagen AG, rimasta soccombente, è condannata a sopportare le spese processuali.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionevendita al dettaglioproprietà intellettuale

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