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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1291

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione, del 12 giugno 2026, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione

Normativa europea32026R1291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il formato tecnico degli insider list previsti dal MAR, uniformandolo a un modello semplificato per tutte le tipologie di elenchi interessate. Introduce una struttura distinta per singola informazione privilegiata e una sezione separata per gli accessi permanenti, con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi senza compromettere l'efficacia delle verifiche delle autorità competenti. Vengono inoltre disciplinati conservazione dei dati personali, modalità di trasmissione all'autorità e sostituzione del precedente regolamento di esecuzione del 2022.

Norme tecniche di attuazione sul formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate previsti dal regolamento sugli abusi di mercato, con sostituzione del precedente regolamento di esecuzione del 2022.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti, ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta, ai sorveglianti d'asta e alle persone che agiscono a nome o per conto loro, con riferimento agli obblighi di tenuta, aggiornamento e trasmissione degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014. Si applica sia agli elenchi relativi a specifiche informazioni privilegiate ex articolo 18, paragrafo 1, sia agli elenchi previsti per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI ex articolo 18, paragrafo 6. Sono previste specifiche semplificazioni per gli emittenti quotati su mercati di crescita per le PMI. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 sul formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Il regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. L'intervento nasce dall'esigenza di uniformare e semplificare il formato degli elenchi, riducendo gli oneri amministrativi per gli operatori e mantenendo al contempo la capacità delle autorità competenti di individuare i soggetti rilevanti ai fini dell'integrità del mercato e delle indagini sugli abusi di mercato.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si inserisce nella disciplina dell'articolo 18 del MAR, come modificato nel tempo dai regolamenti (UE) 2019/2115 e (UE) 2024/2809. La Commissione rileva che il nuovo assetto normativo consente di estendere l'uso del formato semplificato a tutti gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, e dall'articolo 18, paragrafo 6, primo e secondo comma, e che il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 deve quindi essere sostituito.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'atto riguarda gli emittenti, i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le piattaforme d'asta, i commissari d'asta, i sorveglianti d'asta e le persone che agiscono a nome o per conto loro. L'obbligo concerne la redazione, l'aggiornamento e la trasmissione degli elenchi delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate. Per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI è previsto un regime specifico, coerente con la disciplina dell'articolo 18, paragrafo 6, del MAR.

Struttura degli elenchi e modelli applicabili

Per gli elenchi relativi all'articolo 18, paragrafo 1, il regolamento impone una sezione distinta per ciascuna informazione privilegiata. Tale impostazione riflette la necessità di collegare con precisione l'accesso alla singola informazione e di agevolare la tracciabilità a fini di vigilanza. Gli elenchi devono essere redatti e aggiornati secondo il modello 1 dell'allegato I.

Per gli accessi permanenti, cioè per le persone che in virtù della funzione o della posizione occupata hanno accesso in ogni momento a tutte le informazioni privilegiate, è possibile predisporre una sezione separata, la cosiddetta sezione degli accessi permanenti, conforme al modello 2 dell'allegato I. Se tale sezione è utilizzata, le persone ivi incluse non devono essere ripetute nelle sezioni basate sugli eventi.

Quanto all'articolo 18, paragrafo 6, primo comma, gli emittenti quotati su mercati di crescita per le PMI devono utilizzare il modello dell'allegato II. Per l'articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, invece, l'elenco segue il modello 1 dell'allegato I, con la stessa facoltà di ricorrere alla sezione degli accessi permanenti.

Contenuto informativo richiesto dai modelli

Gli allegati specificano i dati da riportare negli elenchi. In particolare, devono essere indicati:

  • la descrizione della specifica informazione privilegiata o della sezione;
  • la data e ora di creazione e di ultimo aggiornamento;
  • la data di trasmissione all'autorità competente;
  • nome e cognome del titolare dell'accesso;
  • numeri di telefono professionali;
  • funzione e motivo dell'accesso;
  • la data e ora di ottenimento e cessazione dell'accesso;
  • il numero di identificazione nazionale, ove applicabile, oppure la data di nascita.

Per i fornitori terzi di servizi, i modelli richiedono l'indicazione della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore.

Conservazione, formato elettronico e trasmissione

Per gli elenchi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, il regolamento impone la conservazione in formato elettronico. Tale formato deve garantire, in ogni momento, che l'accesso sia limitato alle persone chiaramente identificate che ne hanno necessità per funzione o posizione, che le informazioni siano accurate e aggiornate e che restino accessibili le versioni precedenti.

Le autorità competenti devono indicare sul proprio sito web il mezzo elettronico da utilizzare per la trasmissione dell'elenco. Il canale scelto deve assicurare costantemente completezza, integrità e riservatezza delle informazioni.

Per gli elenchi di cui all'articolo 18, paragrafo 6, è sufficiente una forma di conservazione idonea a garantire la protezione delle informazioni durante la trasmissione all'autorità competente, purché siano preservate completezza, integrità e riservatezza.

Conservazione dei dati personali e protezione dei dati

Il regolamento contiene specifiche disposizioni sulla conservazione dei dati personali. I soggetti obbligati devono conservarli per un periodo massimo di cinque anni dalla data in cui la persona cessa di figurare nell'elenco. Le autorità competenti, una volta ricevuto l'elenco, possono conservarli solo per il tempo strettamente necessario all'esercizio dei compiti di vigilanza, con riesame periodico della necessità di conservazione.

La Commissione richiama espressamente il rispetto dei diritti fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali. Il trattamento da parte delle autorità competenti deve avvenire in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e, per le istituzioni e gli organi dell'Unione, al regolamento (UE) 2018/1725.

Abrogazione e disciplina transitoria implicita

Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210. I riferimenti al testo abrogato devono intendersi fatti al nuovo regolamento, assicurando continuità applicativa della disciplina tecnica sugli insider list.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Formato degli elenchi per l'articolo 18, paragrafo 1, MAR

Gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate devono contenere una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata e essere redatti e aggiornati secondo il modello 1 dell'allegato I. Le persone con accesso permanente a tutte le informazioni privilegiate possono essere inserite in una sezione autonoma degli accessi permanenti, secondo il modello 2 dell'allegato I, senza essere ripetute nelle sezioni per evento.

Formato degli elenchi per l'articolo 18, paragrafo 6, MAR

Per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, l'elenco di cui all'articolo 18, paragrafo 6, primo comma, deve essere redatto e aggiornato secondo il modello dell'allegato II. L'elenco di cui al secondo comma segue invece il modello 1 dell'allegato I, con possibilità di una sezione separata per gli accessi permanenti secondo il modello 2.

Contenuto minimo e struttura dei modelli

Gli allegati prevedono dati obbligatori quali descrizione della specifica informazione privilegiata o della sezione, data e ora di creazione e ultimo aggiornamento, data di trasmissione all'autorità competente, dati identificativi del titolare dell'accesso, numeri di telefono professionali, funzione e motivo dell'accesso, momento di ottenimento e cessazione dell'accesso, nonché numero di identificazione nazionale o data di nascita. Per i fornitori terzi di servizi va indicata la persona fisica di contatto.

Formato elettronico, integrità e riservatezza

Gli elenchi dell'articolo 18, paragrafo 1, devono essere conservati in formato elettronico che garantisca in ogni momento accesso limitato, accuratezza e aggiornamento dei dati, nonché accessibilità delle versioni precedenti. Gli elenchi di cui all'articolo 18, paragrafo 6, devono essere conservati in qualsiasi forma idonea a preservare completezza, integrità e riservatezza durante la trasmissione all'autorità competente.

Trasmissione all'autorità competente

L'autorità competente deve indicare sul proprio sito web il mezzo elettronico da utilizzare per la trasmissione dell'elenco ex articolo 18, paragrafo 1. Il mezzo deve preservare in ogni momento completezza, integrità e riservatezza delle informazioni trasmesse.

Conservazione dei dati personali

I soggetti obbligati devono conservare i dati personali contenuti negli elenchi per non più di cinque anni dalla data in cui una persona cessa di figurare nell'elenco. Le autorità competenti conservano i dati ricevuti solo per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di vigilanza, con riesame periodico della necessità di conservazione.

Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione

È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210. I riferimenti a tale atto si intendono fatti al presente regolamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieabusi di mercatostrumenti finanziariinformazioni privilegiateprotezione dei dativigilanza dei mercati finanziari

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