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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1288

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1288 della Commissione, del 12 giugno 2026, relativo alla sospensione a sé stante dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati conformemente al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione attua l’articolo 32 bis del regolamento (UE) n. 600/2014, introdotto dal regolamento (UE) 2024/791, e sospende in modo circoscritto l’obbligo di negoziazione di taluni derivati nei confronti di specifiche controparti finanziarie francesi e tedesche, limitatamente al Regno Unito. Per BNP Paribas SA la sospensione opera sia ai sensi della lettera a) sia ai sensi della lettera b) dell’articolo 32 bis; per Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG e Société Générale SA opera solo ai sensi della lettera a). Il provvedimento si fonda sulle prove trasmesse dall’AMF e dalla BaFin, sul parere favorevole ESMA e sulla valutazione dell’assenza di effetti distorsivi sull’obbligo di compensazione. Sono previsti riesame quinquennale, monitoraggio continuo e possibile revoca della sospensione.

Sospensione a sé stante, limitata al Regno Unito, dell’obbligo di negoziazione di taluni strumenti derivati per specifiche controparti finanziarie dell’UE.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle controparti finanziarie individuate all’articolo 1: BNP Paribas SA, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG e Société Générale SA per la sospensione ex articolo 32 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014; BNP Paribas SA anche per la sospensione ex articolo 32 bis, paragrafo 1, lettera b). La sospensione riguarda esclusivamente il mercato specifico del Regno Unito e concerne operazioni in strumenti derivati soggetti all’obbligo di negoziazione. Restano fermi l’obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e i controlli delle autorità competenti sul permanere delle condizioni richieste.

Sospensione a sé stante dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1288 della Commissione dà attuazione all’articolo 32 bis del regolamento (UE) n. 600/2014, introdotto dal regolamento (UE) 2024/791. La finalità è consentire, in presenza di condizioni rigorose e sulla base di prova trasmessa dalle autorità nazionali competenti, una sospensione mirata dell’obbligo di negoziazione per talune controparti finanziarie, senza incidere sull’obbligo di compensazione previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Contesto normativo e presupposti della misura

L’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 impone alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie soggette all’obbligo di compensazione di negoziare determinati derivati solo in sedi ammesse o equivalenti. Il nuovo articolo 32 bis consente, tuttavia, alla Commissione di sospendere tale obbligo quando l’autorità competente dimostri specifiche circostanze previste dalle lettere a) o b) del paragrafo 1. Nel caso di specie, la Commissione ha esaminato richieste formulate dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF) e dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), con il supporto di prove di negoziazione, documentazione scritta e dati storici relativi all’attività sui mercati UE, statunitensi e del Regno Unito.

Sospensione ex articolo 32 bis, paragrafo 1, lettera a)

Per BNP Paribas SA, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG e Société Générale SA, la Commissione ha ritenuto provato che le controparti agiscono regolarmente come market maker in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione. Le autorità competenti hanno mostrato che tali soggetti partecipano a taluni sistemi multilaterali di negoziazione dell’UE e a SEF statunitensi riconosciuti equivalenti ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, ricevendo richieste di quotazione ed eseguendo operazioni su base continuativa negli anni 2021-2024.

La condizione relativa alle richieste di quotazione da parte di controparti non SEE è stata ricostruita anche alla luce dell’impossibilità, dopo il recesso del Regno Unito, di ricevere richieste di quotazione in sedi del Regno Unito non equivalenti. Per questo l’AMF e la BaFin hanno valorizzato sia l’attività svolta prima del 2021 nelle sedi del Regno Unito, sia l’attività successiva in sedi del Regno Unito per derivati non soggetti all’obbligo di negoziazione, sia l’attività più recente in SEF statunitensi. Il regolamento accoglie la conclusione che, se la sospensione fosse concessa, le controparti riceverebbero regolarmente richieste di quotazione da controparti non SEE prive di partecipazione attiva a sedi SEE che offrono il derivato interessato.

Sospensione ex articolo 32 bis, paragrafo 1, lettera b), per BNP Paribas SA

Per BNP Paribas SA la Commissione ha accolto anche la richiesta basata sulla lettera b), relativa ai credit default swap. L’AMF ha dimostrato che la controparte è un market maker attivo, che intende negoziare per proprio conto in sedi di negoziazione aperte soltanto a partecipanti diretti a una CCP, che intende negoziare con controparti che sono market maker e prive di partecipazione attiva a una sede "da operatore a operatore" del SEE, e che compenserà i contratti presso CCP autorizzate o riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012.

Limite territoriale: solo Regno Unito

La sospensione non ha portata generale, ma è limitata al mercato specifico del Regno Unito. Il testo motivazionale chiarisce che le prove fornite dalle autorità competenti riguardano in modo sufficiente proprio le sedi di negoziazione britanniche. Ne deriva che l’esenzione dall’obbligo di negoziazione è circoscritta a quel contesto geografico e non si estende ad altri mercati terzi.

Nessun impatto distorsivo sull’obbligo di compensazione

La Commissione ha valutato espressamente se la sospensione potesse alterare l’applicazione dell’obbligo di compensazione. La conclusione è negativa: anche se la negoziazione è sospesa per le controparti interessate, il clearing resta dovuto nei casi previsti dal titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012. Questo passaggio è rilevante per gli operatori, perché la sospensione incide sul solo canale di negoziazione, non sull’assetto complessivo degli obblighi EMIR.

Ruolo dell’ESMA e valore delle prove

La Commissione ha consultato l’ESMA, che il 9 ottobre 2025 ha espresso un parere favorevole, concordando con la valutazione delle autorità competenti. L’allegato riproduce in forma anonima le prove, proprio perché contiene dati commerciali proprietari e informazioni personali. I dati quantitativi sono presentati per intervalli, e non come valori puntuali, per preservare la riservatezza senza compromettere la valutazione dei presupposti normativi.

Controllo successivo, riesame e revoca

L’articolo 2 introduce un meccanismo di vigilanza ex post. La Commissione deve riesaminare la persistenza dei motivi della sospensione ogni cinque anni a decorrere dal 18 giugno 2026. Le autorità competenti delle controparti interessate devono fornire prove aggiornate almeno sei mesi prima del riesame e monitorare regolarmente il rispetto delle condizioni dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, lettere a) o b).

Se le condizioni non risultano più soddisfatte, le autorità competenti devono informare la Commissione senza indebito ritardo. La Commissione può quindi revocare la sospensione, ma prima deve notificare all’autorità competente interessata la propria intenzione e le relative motivazioni. L’autorità dispone di sei settimane dalla notifica per presentare una dichiarazione motivata con tutte le informazioni rilevanti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Sospensione dell’obbligo di negoziazione

L’articolo 1 sospende l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati, ai sensi dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, nei confronti di BNP Paribas SA, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG e Société Générale SA, con riferimento al mercato specifico del Regno Unito. Per BNP Paribas SA la sospensione è concessa anche ai sensi dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, lettera b), sempre limitatamente al Regno Unito.

Presupposti della sospensione ex lettera a)

La Commissione ha accolto le richieste di AMF e BaFin sulla base di prove che dimostrano che le controparti agiscono regolarmente come market maker in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione e che, se la sospensione fosse concessa, riceverebbero regolarmente richieste di quotazione da controparti non SEE prive di partecipazione attiva in sedi SEE. La valutazione tiene conto anche dell’attività storica nel Regno Unito e nei SEF statunitensi riconosciuti equivalenti.

Presupposti della sospensione ex lettera b) per BNP Paribas SA

Per BNP Paribas SA la Commissione ha ritenuto dimostrato che la controparte agisce regolarmente come market maker in credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione, intende negoziare per proprio conto in sedi di negoziazione aperte solo a partecipanti diretti a una CCP, intende negoziare con market maker privi di partecipazione attiva a sedi "da operatore a operatore" del SEE e compenserà i credit default swap in una CCP autorizzata o riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012.

Valutazione dell’ESMA e impatto sull’obbligo di compensazione

La Commissione ha consultato l’ESMA, che il 9 ottobre 2025 ha espresso parere concorde con la valutazione delle autorità competenti. Nella motivazione si precisa inoltre che la sospensione non produce effetti distorsivi sull’obbligo di compensazione di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012, che continua ad applicarsi.

Riesame quinquennale e revoca

L’articolo 2 prevede che la Commissione riesamini la persistenza dei motivi della sospensione ogni cinque anni a decorrere dal 18 giugno 2026. Le autorità competenti devono trasmettere prove aggiornate almeno sei mesi prima del riesame e monitorare regolarmente la conformità delle controparti. Se le condizioni dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, lettere a) o b), non sono più soddisfatte, devono informare senza indebito ritardo la Commissione, che può revocare la sospensione previa notifica all’autorità competente interessata; quest’ultima ha sei settimane per presentare una dichiarazione motivata.

Documentazione e tutela dei dati

L’articolo 32 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 richiede che l’atto di esecuzione sia corredato delle prove trasmesse dalle autorità competenti. Il considerando 17 evidenzia che tali prove includono dati commerciali proprietari e scambi scritti contenenti dati personali; perciò l’allegato presenta i dati in forma anonima e per intervalli, per conciliare trasparenza, tutela dei segreti commerciali e protezione dei dati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaristrumenti derivatiobblighi di negoziazionecompensazione centralevigilanza prudenziale

Testo integrale

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