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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1280

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1280 della Commissione, del 12 giugno 2026, che fissa il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2026

Normativa europea32026R1280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce il tasso di adeguamento da applicare ai pagamenti diretti della PAC per l’anno civile 2026, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116. Alla luce delle incertezze sul fabbisogno di bilancio e della possibilità di un successivo adeguamento entro il 1° dicembre 2026, la Commissione fissa il tasso allo 0 %. La misura riguarda solo i pagamenti superiori a 2 000 EUR relativi a domande presentate nel 2026, indipendentemente dal momento effettivo del pagamento.

Fissa per l’anno civile 2026 il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti della PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, stabilendolo allo 0 %.

Ambito di applicazione

Si applica ai pagamenti da concedere agli agricoltori nell’ambito degli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116 e agli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), dello stesso regolamento. Rileva solo per i pagamenti superiori a 2 000 EUR e solo per le domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2026. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Tasso di adeguamento dei pagamenti diretti per il 2026

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1280 della Commissione disciplina l’applicazione della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti della politica agricola comune per l’anno civile 2026. Esso si inserisce nel quadro dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, che prevede la fissazione di un tasso di adeguamento quando le previsioni di spesa indicano il rischio di superamento dei massimali annui.

Contesto normativo e motivi della scelta

La Commissione richiama la disciplina della riserva agricola dell’Unione, istituita all’inizio di ciascun esercizio nell’ambito del FEAGA ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Qualora gli stanziamenti disponibili non siano sufficienti per finanziare la riserva fino all’importo richiesto, può essere applicata, in ultima istanza, la disciplina finanziaria di cui all’articolo 17.

Nel preambolo si evidenzia che, sulla base delle previsioni inserite nel progetto di bilancio 2027, non risulta attualmente necessaria una disciplina finanziaria; tuttavia permangono rilevanti incertezze sul fabbisogno futuro della riserva agricola, anche per gli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina sul settore agroalimentare e per la frequenza di eventi climatici avversi. La Commissione sottolinea inoltre l’elevata instabilità del settore agricolo europeo.

Fissazione del tasso allo 0 %

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, il tasso di adeguamento deve essere fissato entro il 30 giugno dell’anno civile interessato. L’articolo 17, paragrafo 2, consente poi di adattarlo sulla base di nuovi dati fino al 1° dicembre dello stesso anno, ma solo se un tasso è stato già fissato entro il 30 giugno.

Per mantenere aperta la possibilità di un eventuale adeguamento entro il 1° dicembre 2026, la Commissione fissa per l’anno civile 2026 un tasso di adeguamento pari a 0 %.

Ambito oggettivo e soglia di applicazione

Il tasso si applica ai pagamenti da concedere agli agricoltori per:

  • gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116;
  • gli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), del medesimo regolamento.

L’articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, precisa che la riduzione si applica soltanto ai pagamenti superiori a 2 000 EUR.

Criterio temporale di applicazione e pagamenti tardivi

Il considerando finale chiarisce che il tasso deve applicarsi ai soli pagamenti connessi a domande di aiuto presentate nell’anno civile 2026, indipendentemente dal momento in cui il pagamento sia effettivamente erogato. Questa impostazione risponde all’esigenza di garantire parità di trattamento tra agricoltori, tenendo conto del fatto che i pagamenti relativi a un dato anno civile possono essere effettuati anche successivamente, entro certi limiti e talvolta in un esercizio finanziario diverso.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Fissazione del tasso di adeguamento per il 2026

Per i pagamenti da concedere agli agricoltori a titolo dei pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116 e degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), gli importi superiori a 2 000 EUR relativi alle domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2026 sono ridotti mediante un tasso di adeguamento pari allo 0 %.

Base giuridica e logica della disciplina finanziaria

Il regolamento attua l’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, che consente di determinare un tasso di adeguamento quando le previsioni di finanziamento indicano un possibile superamento dei massimali annui applicabili. Il preambolo richiama anche la riserva agricola dell’Unione istituita nell’ambito del FEAGA e la possibilità di ricorrere, in ultima istanza, alla disciplina finanziaria qualora le risorse per la riserva non siano sufficienti.

Possibilità di aggiornamento entro il 1° dicembre 2026

Il tasso di adeguamento deve essere fissato entro il 30 giugno dell’anno civile interessato e può essere adattato sulla base di nuovi dati fino al 1° dicembre dello stesso anno, a condizione che sia stato previamente fissato entro il 30 giugno. La Commissione sceglie lo 0 % per mantenere aperta la possibilità di un successivo adeguamento nel 2026, se necessario.

Ambito temporale e trattamento dei pagamenti tardivi

La disciplina finanziaria si applica ai pagamenti collegati alle domande di aiuto presentate nell’anno civile in cui il tasso si applica, a prescindere dal momento in cui il pagamento è materialmente erogato. Il considerando chiarisce che ciò serve a garantire parità di trattamento tra agricoltori e ad evitare che i pagamenti tardivi, anche se effettuati in esercizi finanziari successivi, siano assoggettati al tasso in modo incoerente.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefinanziamento agricoloaiuti direttibilancio dell’unione

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