Sentenza del 18/05/2016 n. 10206 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a IVA, IRAP e accessori per gli anni d'imposta 2000 e 2001, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis. La società contestava la validità della cartella perché non era stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità o avviso bonario. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tale omissione causa di nullità della cartella per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che, nei controlli meramente cartolari, la comunicazione preventiva non è sempre obbligatoria e la sua omissione non comporta automaticamente la nullità della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza favorevole alla contribuente e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per esaminare le questioni non valutate, tra cui il calcolo degli interessi, e per decidere sulle spese di tutti i gradi di giudizio. La Corte ha stabilito che la comunicazione dell'esito della liquidazione automatizzata non è prescritta a pena di nullità quando il controllo riguarda dati direttamente risultanti dalla dichiarazione e non presenta profili di incertezza rilevante.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati direttamente risultanti dalle dichiarazioni. La norma non prevede che la mancata comunicazione dell'esito del controllo determini automaticamente la nullità della cartella.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3
Riguarda la liquidazione automatizzata dell'IVA e si inserisce nel medesimo quadro dei controlli cartolari, nei quali l'assenza dell'avviso bonario non comporta di per sé l'invalidità della successiva cartella.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.
L'obbligo di comunicazione preventiva opera quando vi siano incertezze effettive e rilevanti sulla dichiarazione; non si applica automaticamente a ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato, soprattutto quando il controllo è puramente documentale e privo di margini interpretativi.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie da parte della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nei controlli automatizzati o meramente cartolari, basati sui dati già indicati nella dichiarazione, la mancata comunicazione dell'avviso bonario non determina normalmente la nullità della cartella.
- La comunicazione preventiva è invece necessaria quando emergono incertezze rilevanti sulla dichiarazione, che richiedano chiarimenti, documenti o valutazioni non meramente automatiche.
- L'avviso bonario ha principalmente una funzione informativa e di regolarizzazione, oltre che preventiva di errori futuri; la sua omissione non incide automaticamente sul diritto di difesa del contribuente.
- Per contestare validamente una cartella fondata su liquidazione automatizzata non è sufficiente allegare l'assenza dell'avviso bonario: occorre dimostrare la presenza di specifiche incertezze rilevanti o di profili valutativi che avrebbero richiesto un contraddittorio preventivo.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente l'intero debito: il giudice di rinvio deve esaminare le questioni rimaste aperte, come il calcolo degli interessi e gli ulteriori motivi di impugnazione.
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