Cassazione Penale, Sentenza n. 21522/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 420-bis, 420-ter e 420-quater c.p.p., sostenendo che non sussistevano i presupposti per la dichiarazione di assenza: in concreto rilevava che il difensore di fiducia non aveva partecipato alle udienze, che era stato nominato un difensore di ufficio che aveva poi proposto appello, che l'arresto in flagranza e la convalida non bastano a dimostrare la conoscenza della vocatio in iudicium, che la dichiarazione di assenza richiede una sottrazione deliberata e non una mera negligenza, che la inidoneità del domicilio non equivale a indirizzo inesistente, e che la nomina di un difensore di fiducia non esclude l'onere per il giudice di verificare la effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha applicato la disciplina anteriore alla Riforma Cartabia (assenza dichiarata prima del 30/12/2022) e ha confermato che, in assenza dell'imputato, è legittima la celebrazione del processo ove emerga prova della sua volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento. È rilevato che il ricorrente era stato arrestato in flagranza, sottoposto a misura cautelare, aveva nominato difensore di fiducia ed eletto domicilio; la notifica della richiesta di rinvio a giudizio era stata eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore fiduciario; il ricorrente non ha spiegato perché non abbia mantenuto contatti con il difensore nominato e non ha fornito un principio di prova che la mancata conoscenza non fosse addebitabile a sua negligenza. Pertanto è stata esclusa l'incolpevole ignoranza del processo e confermata la validità del giudizio in sua assenza. Segue condanna alle spese come previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Norma di rito richiamata per la trattazione del ricorso in Cassazione (criteri procedurali di trattazione)
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Censura invocata dal ricorrente come motivo di cassazione; riguarda la violazione di norme processuali e motivazionali dedotte nel ricorso
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola la rescissione del giudicato per assenza; applicata come struttura normativa di riferimento per valutare l'incolpevole ignoranza del processo
art. 420-ter cod. proc. pen.
Collegata alla disciplina della rescissione del giudicato e alle relative garanzie procedurali
art. 420-quater cod. proc. pen.
Ulteriore norma collegata alla tutela processuale dell'imputato non presente e agli strumenti rimediali
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Consente la nomina di difensore d'ufficio quando il difensore di fiducia è assente; rilevante per valutare la partecipazione effettiva al processo e chi abbia ricevuto notifiche
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Consente la notifica presso il difensore fiducario in presenza di domicilio inidoneo; la Corte ha ritenuto che tale notifica legittimi la conoscenza processuale salvo prova contraria
art. 629-bis cod. proc. pen.
Collegamento normativo citato in dottrina/giurisprudenza: la norma offre tutela all'imputato assente e si pone in correlazione con le norme sulla rescissione del giudicato
art. 165, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma introdotta dalla Riforma Cartabia citata per puntualizzare che la fattispecie era anteriore alla sua entrata in vigore e quindi non applicabile al caso concreto
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)
Riferimento temporale: la vicenda è anteriore all'entrata in vigore delle modifiche; la Corte ha applicato la disciplina previgente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per liquidare le spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto
Massime di principio
- Se l'assenza dell'imputato è stata dichiarata prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, il giudice può validamente celebrare il processo in sua assenza se emergono indici di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento.
- L'onere di allegazione nel giudizio di rescissione grava sull'imputato: non basta l'affermazione generica di non conoscenza; occorre fornire circostanze verificabili che comprovino incolpevole ignoranza.
- La nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio e l'essere stati sottoposti a misure cautelari sono indici significativi di conoscenza del procedimento e, salvo elementi specifici contrari, giustificano la celebrazione in assenza.
- La notifica all'avvocato designato ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. può essere equiparata a notifica idonea a far presumere la conoscenza del processo, a meno che il ricorrente non dimostri l'impossibilità oggettiva di riceverne comunicazione.
- La semplice assenza del difensore di fiducia alle udienze non esclude automaticamente la regolarità del processo: il ricorrente deve spiegare perché non ha mantenuto contatti con il difensore o indicare elementi che provino la sua incolpevole ignoranza.
- Per fatti successivi alla Riforma Cartabia è necessario verificare l'applicabilità delle nuove tutele procedurali; nelle fattispecie anteriori, si applicano i criteri previgenti.
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