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Sentenza

Sentenza del 07/03/2018 n. 1478 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Normativa in tema di contrasto ai paradisi fiscali - Attività detenute all'estero - Presunzione di evasione - Natura sostanziale - Irretroattività - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La norma è stata qualificata come sostanziale, poiché incide sull'onere probatorio e introduce una presunzione di evasione. In applicazione del principio di irretroattività, previsto dall'art. 3 della legge n. 212/2000, essa può applicarsi soltanto alle fattispecie perfezionate dopo la sua entrata in vigore e non a situazioni pregresse.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2009, che prevede una presunzione legale relativa secondo cui le somme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata si presumono costituite da redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria del contribuente. Il punto centrale è stabilire se tale disposizione possa applicarsi retroattivamente a disponibilità estere formatesi prima della sua entrata in vigore.

Norme richiamate

  • Art. 12 del decreto-legge n. 78/2009

    Presunzione legale relativa secondo cui le somme detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria del contribuente.

    La disposizione ha natura sostanziale perché introduce una presunzione rilevante ai fini dell'imposizione e modifica la posizione probatoria del contribuente; pertanto non è applicabile retroattivamente.

  • Art. 3 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La norma esprime il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie sostanziali, impedendo che una nuova presunzione fiscale venga applicata a fattispecie perfezionate prima della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Una presunzione fiscale che incide sull'esistenza del reddito imponibile o sull'onere della prova ha natura sostanziale e, salvo diversa previsione valida, non può essere applicata retroattivamente.
  • Per contestare attività detenute all'estero sulla base di una presunzione introdotta successivamente, l'Amministrazione deve verificare che la fattispecie si sia perfezionata dopo l'entrata in vigore della norma.
  • Il contribuente non può essere gravato retroattivamente dall'obbligo di fornire la prova contraria a una presunzione che non esisteva al momento in cui si è formata la disponibilità patrimoniale.
  • La distinzione tra norme sostanziali e norme meramente procedurali è decisiva: le prime, incidendo sull'obbligazione tributaria o sulla prova della sua esistenza, sono normalmente soggette al principio di irretroattività.

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