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Sentenza

Sentenza n. 4231/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento - del Decreto di approvazione e della corrispondente ed allegata graduatoria di merito ADSS n. 1007 del 26.06.2026 nella parte in cui viene riconosciuto al Prof. Daniele Notarianni il punteggio di 212 punti, anziché il punteggio di 215,75, e viene collocato 225 ° in graduatoria; - del Riepilogo pubblicato sulla pagina web personale del Prof. Daniele Notarianni ad oggetto la valutazione dei titoli nella parte in cui nella Sezione “Altri titoli valutabili” non vengono riconosciuti 3,75 punti per il possesso del titolo di “Laurea Triennale” come previsto nella Sez. B.4.7 dell’Allegato B del D.M. 205/2023 espressamente richiamato dall’art. 8 del Bando di concorso D.D.G. 2939/2025; - del Decreto di approvazione e della corrispondente ed allegata graduatoria di merito n. 1096 del 07.07.2026 ad oggetto la rettifica ed integrazione della predetta graduatoria di merito ADSS nella parte in cui viene riconosciuto al Prof. Daniele Notarianni il punteggio di 212, anziché il punteggio di 215,75, e viene collocato 224 ° in graduatoria; - della graduatoria di merito approvata mediante Decreto n. 1096 del 07.07.2026 e pubblicata sulla pagina web personale del ricorrente nella parte in cui nella sezione “Punteggio Titoli” non vengono riconosciuti 3,75 punti ulteriori per il possesso del titolo di “Laurea Triennale” previsto nella Sez. B.4.7 dell’Allegato B del D.M. 205/2023; - dei provvedimenti innanzi richiamati nella parte in cui non attribuiscono e non riconoscono al Prof. Daniele Notarianni nella sezione “Punteggio Titoli” il punteggio ulteriore di 3,75 punti per il Possesso del titolo di “Laurea Triennale” previsto nella Sez. B.4.7 dell’Allegato B del D.M. 205/2023 espressamente richiamato dall’art. 8 del Bando di concorso D.D.G. 2939/2025 e conseguentemente non lo collocano in posizione utile in graduatoria per l’immissione in ruolo per l’a.s. 2026/2027; - di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso, collegato e conseguente ancorché non conosciuto, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione del punteggio complessivo in punti 215,75, del diritto alla nuova collocazione in graduatoria in posizione utile, del diritto alla immissione in ruolo per l’a.s. 2026/2027, del diritto alla scelta della provincia di Varese, quale prima preferenza espressa dal Prof. Daniele Notarianni, ovvero, in subordine, disporre l’immissione in ruolo per il primo anno scolastico utile successivo con diritto alla scelta della provincia, e con salvezza del diritto al risarcimento del danno da ritardata immissione in ruolo, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso e del decreto di fissazione della Camera di consiglio.

Giustizia amministrativa202602978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito del concorso ADSS per la Lombardia e atti di valutazione dei titoli, nella parte in cui non attribuivano 3,75 punti per la laurea triennale in Ingegneria civile; in giudizio è sopravvenuta la rettifica del punteggio e l’immissione in ruolo con assegnazione della sede di Milano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva indicato la specializzazione sul sostegno quale titolo di accesso e dichiarato la laurea triennale in Ingegneria civile come altro titolo valutabile ai sensi della sezione B.4.7 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023, richiamata dall’art. 8 del bando. Contestava l’attribuzione di 212 punti, anziché 215,75, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità e violazione e falsa applicazione della disciplina sulla valutazione dei titoli. Chiedeva anche il riconoscimento della posizione utile, l’immissione in ruolo e l’assegnazione alla provincia di Varese, indicata come prima preferenza, o in subordine l’immissione nell’anno scolastico successivo con scelta della provincia, facendo salva la domanda risarcitoria per il ritardo. Dopo il ricorso, l’Amministrazione ha rettificato il punteggio e disposto l’immissione in ruolo per l’a.s. 2026/2027, assegnando però una cattedra nella provincia di Milano; il ricorrente ha riferito che quattro candidati con punteggio inferiore erano stati destinati a Varese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non cessata la materia del contendere: il provvedimento del 31 agosto 2026 ha attribuito il punteggio richiesto e disposto l’immissione in ruolo, modificando l’assetto di interessi e superando gli atti originariamente impugnati, sicché il loro annullamento non avrebbe procurato ulteriore utilità. La mancata assegnazione della provincia di Varese non è stata esaminata, perché il provvedimento sopravvenuto che ha assegnato la sede non era stato impugnato e il giudice non poteva riconoscere la sede richiesta senza valutarne l’illegittimità. Il TAR ha posto le spese, liquidate in euro 1.000,00, a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale: l’autotutela è intervenuta dopo il ricorso, benché la richiesta di rettifica fosse pervenuta il 29 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il Collegio ritiene di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta perdita dell’interesse a una decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 21 settembre 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio ha avvisato le parti presenti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è passata in decisione.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di una nuova determinazione amministrativa che modifica l’assetto di interessi e supera gli atti impugnati determina improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse quando l’annullamento degli atti originari non può più procurare al ricorrente un’utilità concreta.
  • La soddisfazione solo parziale dell’interesse originariamente azionato non comporta cessazione della materia del contendere se residua una lesione riferibile a un nuovo provvedimento non impugnato: il giudice non può decidere la domanda che presuppone l’accertamento dell’illegittimità di tale provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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