L.R. Molise 17/2010
Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, recante "Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina regionale del Molise sui funghi epigei, introducendo l’esonero dal contributo annuale per i raccoglitori residenti over 65, agevolazioni per chi trasferisce la residenza in Molise, obbligo di comunicazione alla Provincia per l’installazione di cartelli e nuove regole sulle autorizzazioni speciali per fini scientifici. Entrata in vigore dal 26 ottobre 2010.
Modifiche alla disciplina molisana sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
Modifiche alla disciplina regionale sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
La legge regionale del Molise interviene sulla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, aggiornandone alcuni profili applicativi relativi alla raccolta dei funghi epigei, ai requisiti documentali, alle autorizzazioni speciali e alla denominazione di una rubrica.
Esonero dal contributo amministrativo annuale
Viene previsto che i raccoglitori residenti nel Molise che abbiano compiuto 65 anni siano esonerati dal versamento del contributo amministrativo annuale.
Coerentemente con tale esonero, tra i documenti richiesti per il rilascio del tesserino d’idoneità non è più necessaria la ricevuta del versamento del contributo per i soggetti che hanno compiuto 65 anni.
Rilascio del tesserino per chi trasferisce la residenza in Molise
In deroga alla disciplina generale, il tesserino d’idoneità può essere rilasciato anche a coloro che abbiano trasferito la residenza nella Regione Molise, purché siano già in possesso del titolo abilitativo o autorizzativo, oppure di altro documento previsto dalla normativa della regione di provenienza.
Prescrizioni per la segnaletica e gli impianti
Per l’installazione di cartelli o altre indicazioni a cura e spese dell’interessato, la disciplina viene integrata prevedendo che essa avvenga previa comunicazione alla Provincia competente per territorio.
Autorizzazioni speciali per motivi scientifici o manifestazioni
Il Servizio regionale competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei in due ipotesi:
- comprovati motivi scientifici;
- mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica.
L’autorizzazione deve indicare il periodo di validità e le persone autorizzate.
Modifica della rubrica dell’articolo 18
La rubrica dell’articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2008 è sostituita con la dicitura “Certificazione sanitaria”.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise. Essendo una legge di modifica puntuale della disciplina vigente, non contiene un regime temporale autonomo oltre a tale decorrenza.
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