L.R. Molise 18/2010
Interventi regionali per la vita indipendente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nel Molise finanziamenti annuali per progetti di vita indipendente e assistenza personale autogestita destinati a persone con disabilità grave residenti nella Regione, tra 18 e 65 anni. Definisce destinatari, valutazione multidisciplinare, intensità assistenziale, spese ammissibili, monitoraggio, graduatorie e clausola valutativa. Gli importi massimi annui sono 18.000, 12.000 o 6.000 euro secondo il bisogno assistenziale.
Interventi regionali per la vita indipendente delle persone con disabilità grave
Interventi regionali per la vita indipendente delle persone con disabilità grave
La legge della Regione Molise disciplina un sistema di finanziamento di progetti annuali di vita indipendente e di assistenza personale autogestita. L’obiettivo è favorire autodeterminazione, integrazione sociale e permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con disabilità grave.
Finalità e nozione di vita indipendente
La Regione riconosce il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità come valore fondamentale e strategico, in coerenza con la normativa statale e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L’intervento regionale mira a:
- favorire l’autogestione dei servizi assistenziali;
- contrastare l’istituzionalizzazione;
- personalizzare gli interventi;
- sostenere l’integrazione sociale e la permanenza nel contesto di vita abituale.
La vita indipendente è intesa come diritto all’autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro, realizzabile soprattutto tramite assistenza personale autogestita, anche mediante assunzione diretta o indiretta di assistenti personali.
Destinatari e requisiti di accesso
I benefici sono riservati esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, residenti nella Regione Molise, di età compresa tra 18 e 65 anni. Per i disabili psico-relazionali sono considerati anche i familiari.
Il servizio è rivolto a persone con permanente e grave limitazione dell’autonomia personale non dovuta a patologie legate all’invecchiamento e non superabile con ausili tecnici, informatici, protesi o altri sostegni all’autosufficienza.
La persona con disabilità partecipa alla definizione di obiettivi, metodi e interventi. Se dalla progettazione emerge una incapacità di gestione da parte del beneficiario, l’équipe multidisciplinare deve esprimere parere negativo e proporre l’utilizzo dei soli servizi gestiti in forma diretta.
Progetti finanziabili e contenuto dei programmi
Sono finanziabili progetti annuali di vita indipendente finalizzati a migliorare la qualità della vita della persona con disabilità, riducendone dipendenza fisica ed economica ed emarginazione sociale.
Il servizio si realizza tramite programmi di aiuto basati su progetti personalizzati, presentati annualmente agli ambiti territoriali o tramite il Comune di residenza e gestiti dai destinatari. Il beneficiario può scegliere gli assistenti direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di lavoro o organismi fiduciari.
I progetti devono essere redatti secondo modelli predisposti dalla Direzione regionale competente, d’intesa con ambiti territoriali e distretti sanitari.
Valutazione dei progetti e ruolo dell’équipe multidisciplinare
I progetti sono valutati dall’équipe multidisciplinare del distretto sanitario competente per territorio. La persona con disabilità entra a far parte dell’équipe in un’ottica di autodeterminazione e corresponsabilità, secondo le modalità fissate dalle linee guida regionali.
L’équipe:
- effettua la valutazione multidimensionale del bisogno;
- valuta il progetto personalizzato indicando durata e quantità delle prestazioni richieste;
- verifica l’indice di gravità del bisogno e la capacità di autodeterminazione relazionale;
- redige annualmente l’elenco dei progetti ammessi ed esclusi con motivazione;
- trasmette all’ambito territoriale i nominativi per il finanziamento.
Livelli di intensità assistenziale e importi massimi
Il finanziamento è graduato in base a tre livelli di intensità assistenziale: alto, medio e basso. La Giunta regionale definisce i parametri di riferimento per misurare il bisogno e quantificare il contributo annuale.
Gli importi massimi annui del progetto sono:
- livello alto: 18.000 euro;
- livello medio: 12.000 euro;
- livello basso: 6.000 euro.
I livelli sono determinati considerando, tra gli altri elementi, la condizione di pluriminorazione o non autosufficienza, la composizione del nucleo familiare convivente e la presenza o assenza di una rete familiare e sociale di supporto. In caso di parità di graduatoria prevale il minor reddito. Le linee guida individuano i test e gli strumenti di rilevazione degli indicatori, d’intesa con i distretti sanitari.
Finanziamento, compatibilità e rendicontazione
Gli ambiti territoriali erogano agli aventi diritto un finanziamento entro i limiti massimi previsti, sulla base dei livelli di intensità assistenziale riconosciuti.
Il contributo è compatibile con altre prestazioni di assistenza domiciliare e con sussidi o indennità previsti dalle leggi vigenti, ma non con l’assegno di cura o altre contribuzioni dell’area della non autosufficienza.
I beneficiari devono presentare il rendiconto delle spese secondo tempi e modalità stabiliti dalle linee guida. Le spese ammissibili comprendono il costo dell’assistente personale, gli oneri previdenziali e assicurativi, eventuali spese vive di vitto e alloggio e i fornitori di beni e servizi; è inoltre riconosciuta una quota pari a un decimo del progetto per le spese di rendicontazione. La Giunta regionale può adeguare gli importi massimi al costo della vita sulla base dell’indice ISTAT.
Rapporti tra ambiti territoriali e Regione
Entro il 30 aprile di ogni anno gli ambiti territoriali trasmettono alla Direzione regionale competente le richieste di finanziamento, corredate da:
- descrizione dei progetti individualizzati;
- importo richiesto per ciascun progetto e complessivo;
- eventuale cofinanziamento con fondi propri;
- numero e individuazione degli utenti destinatari;
- dichiarazione attestante il possesso della certificazione di disabilità grave.
La Regione interviene mediante finanziamenti annuali ai programmi di assistenza personale autogestita, mentre gli adempimenti attuativi non diversamente disciplinati sono demandati alla Direzione competente.
Organizzazione del servizio e supporto agli utenti
Il servizio è organizzato come assistenza personale basata su progetti personalizzati annuali. I destinatari possono scegliere gli assistenti e instaurare rapporti di lavoro anche tramite organismi fiduciari.
La Regione promuove corsi annuali di formazione e aggiornamento per operatori sociali ed équipe multidisciplinari.
Gli ambiti territoriali, anche tramite gli uffici di cittadinanza, convenzioni con associazioni e patronati, personale sociale ed educativo e accordi con i centri per l’impiego, devono assicurare informazione, orientamento, supporto amministrativo, gestione delle criticità relazionali e istituzione di un elenco di assistenti personali.
Monitoraggio, verifica e clausola valutativa
Gli ambiti territoriali, con il supporto dell’équipe di valutazione multidisciplinare, monitorano e verificano i risultati di ciascun progetto nei tempi e modi stabiliti dalle linee guida.
La Giunta regionale, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della legge, presenta ogni anno entro il 30 giugno alla commissione consiliare competente una relazione con:
- numero delle domande ammesse, distinte per classe di assistenza;
- domande ammesse ma non finanziate;
- domande ammesse e finanziate;
- domande non ammesse e relative motivazioni;
- dall’annualità successiva alla prima applicazione, sintesi dei risultati del monitoraggio sugli effetti dell’assistenza personale autogestita sul sistema dei servizi territoriali.
Gruppo regionale di coordinamento e graduatoria
È istituito presso la Regione un Gruppo regionale di coordinamento composto dai responsabili dei distretti sanitari, degli ambiti sociali territoriali, dal dirigente della Direzione regionale competente, che lo presiede, e da un referente delle associazioni di tutela dei disabili riconosciute.
Il Gruppo:
- esamina le istanze di finanziamento presentate dagli ambiti territoriali;
- formula la graduatoria regionale;
- monitora l’attuazione dei progetti;
- gestisce le criticità;
- promuove interventi per un uso corretto ed efficace dell’assistenza personale autogestita.
Disciplina finanziaria e decorrenza delle linee guida
Per l’attuazione della legge sono previsti 400.000 euro per l’esercizio finanziario 2010, a valere sul bilancio regionale; per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alle rispettive leggi di bilancio.
Le linee guida regionali per l’applicazione della disciplina devono essere approvate dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge.
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