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Legge

L.R. Molise 16/2010

Misure di razionalizzazione della spesa regionale

Normativa regionaleL.R. Molise 16/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge recepisce la manovra nazionale del 2010 e introduce ulteriori tagli e vincoli di spesa per Regione Molise, enti dipendenti, società partecipate e sistema sanitario, con obiettivi riferiti soprattutto al biennio 2011-2012 e all’esercizio 2011. Prevede riduzioni su personale, missioni, organi istituzionali, immobili, trasferimenti e flussi di cassa, oltre a regole su monitoraggio, anticipazioni, residui e servizi sanitari.

Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa della Regione Molise

Misure di razionalizzazione della spesa della Regione Molise

La legge regionale recepisce la manovra nazionale del 2010 e introduce misure aggiuntive di contenimento della spesa per la Regione Molise, gli enti dipendenti, le società partecipate e il sistema sanitario regionale. L’obiettivo dichiarato è il risparmio nel biennio 2011-2012 rispetto al 2009, con un target complessivo di 27 milioni di euro sulle spese finanziate con risorse proprie regionali.

Finalità generali e perimetro della manovra

Il provvedimento pone come prioritaria la razionalizzazione della spesa pubblica e il concorso al rispetto del Patto di stabilità. La Regione adotta una propria manovra finanziaria in attuazione della normativa statale, combinando il recepimento delle misure nazionali con interventi regionali ulteriori.

Misure sul personale e sulle spese connesse

Dal 2011 la spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusi quelli conferiti a pubblici dipendenti, non può superare il 20% della spesa 2009, con esclusione di alcuni incarichi previsti da regolamento regionale.

Per il personale a tempo determinato, convenzionato o con collaborazione coordinata e continuativa, dal 1° gennaio 2011 il limite è fissato al 50% della spesa 2009. Lo stesso limite si applica a contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio. Restano esclusi dal tetto i contratti e gli incarichi legati a progetti di ricerca, studio e assistenza tecnica finanziati con risorse comunitarie o nazionali vincolate, comprese le strutture di valutazione.

Le società non quotate controllate dalla Regione devono adeguare le proprie politiche assunzionali ai principi della manovra nazionale, secondo direttive della Giunta.

Dal 2011 lo stanziamento per missioni è ridotto del 50% rispetto al 2009, salvo missioni strettamente connesse ad accordi internazionali, partecipazioni a organismi internazionali o comunitari, relazioni con investitori istituzionali per la gestione del debito pubblico e funzioni ispettive. Le diarie per missioni all’estero non sono più dovute dalla data di entrata in vigore della legge. Le violazioni costituiscono illecito disciplinare.

Sempre dal 2011 la spesa per formazione è ridotta al 50% del livello 2009, con previsione espressa di illecito disciplinare per gli atti e i contratti in violazione.

Il fondo per il trattamento accessorio della dirigenza è ridotto, dall’esercizio 2011, del 10% e comunque per non più di 150.000 euro; gli enti dipendenti soggetti al medesimo contratto collettivo devono adeguarsi alla riduzione.

Riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi

Per incarichi conferiti a titolari di cariche elettive dalla Regione o dagli enti dipendenti, con oneri a carico pubblico, è ammesso solo il rimborso delle spese se previsto dalla legge; eventuali gettoni di presenza non possono superare 30 euro a seduta. Le indennità fisse devono essere convertite in gettoni entro tale limite.

I consiglieri regionali, il Presidente e i componenti della Giunta eletti o nominati in altri livelli di governo possono percepire un solo trattamento economico, a loro scelta; in difetto di opzione, il dirigente deve sospendere l’erogazione.

La partecipazione a organi collegiali con oneri a carico della Regione o di enti dipendenti è, in via generale, onorifica. Anche qui il compenso massimo tramite gettoni è di 30 euro a seduta, con esclusioni per alcuni organismi che svolgono funzioni decisorie su ricorsi amministrativi e materia sismica.

Dal 1° gennaio 2011 indennità, compensi, gettoni e altre utilità spettanti a consiglieri regionali, Presidente e componenti della Giunta sono ridotti del 10% rispetto ai valori del 30 aprile 2010. Per il periodo dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2010, il fondo ex legge regionale n. 7/2002 è ridotto del 40% per Presidente della Giunta, Presidente del Consiglio e assessori, e del 20% per i consiglieri.

Per gli enti che ricevono contributi regionali, la partecipazione agli organi collegiali e la titolarità degli organi è onorifica, con rimborso spese e gettoni fino a 30 euro; sono esclusi revisori, sindaci e organismi di valutazione.

Gli enti pubblici, economici e gli organismi partecipati o dipendenti dalla Regione devono adeguare statuti e regolamenti affinché, dal primo rinnovo, gli organi collegiali non superino rispettivamente cinque componenti per l’amministrazione e tre per il controllo, salvo forma monocratica. La Giunta deve adottare i provvedimenti necessari.

Nelle società non quotate totalmente partecipate, i compensi degli organi di amministrazione e controllo sono ridotti del 10% rispetto ai valori del 30 aprile 2010; per la parte eccedente 10.000 euro annui si applica un’ulteriore riduzione del 10%, e i compensi dei controllori non possono superare 20.000 euro annui. Anche qui è vietato percepire più di una indennità per la stessa carica.

Dal 2011 la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza di Giunta, Consiglio e relative strutture è limitata al 20% della spesa 2009; sono escluse attività culturali, incontri istituzionali connessi a organismi internazionali o comunitari e iniziative finanziate con risorse FAS o comunitarie. Dal 2011 sono vietate le spese per sponsorizzazioni. Le medesime regole si applicano a enti dipendenti e società controllate, con riduzione dei trasferimenti regionali del 10% in caso di inadempienza degli enti dipendenti.

Dal 2011 la spesa per autovetture, manutenzione, noleggio, esercizio e buoni taxi non può superare il 60% della spesa 2009, salvo contratti pluriennali già in essere per il solo 2011.

La Regione non può effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o garanzie a favore di società partecipate non quotate che abbiano riportato perdite per tre esercizi consecutivi o abbiano usato riserve per ripianare perdite, salvo il caso previsto dall’articolo 2447 c.c. Inoltre non eroga finanziamenti o contributi a enti privati che non dimostrino di aver adeguato il proprio ordinamento alle norme sui compensi degli organi collegiali.

Razionalizzazione degli immobili e delle locazioni

Dal 2011 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalla Regione e dagli enti dipendenti sono fissate nel limite del 2% del valore dell’immobile.

La Giunta regionale deve adottare entro 90 giorni misure di contenimento delle locazioni passive, manutenzioni e altri costi immobiliari, con l’obiettivo di ridurre nel 2011 tali spese di almeno il 15% rispetto al 2009; entro lo stesso termine deve impartire direttive agli enti dipendenti e agli enti del servizio sanitario regionale.

Interventi sull’organizzazione regionale e sugli apparati istituzionali

La legge modifica la disciplina regionale sull’organizzazione amministrativa e sulla dirigenza, riducendo alcuni limiti numerici delle strutture, ridefinendo il ruolo di alcune direzioni e del Servizio di Gabinetto, e limitando i trattamenti economici dei dirigenti apicali degli enti dipendenti, delle società partecipate, delle fondazioni e degli altri organismi dipendenti. Tali trattamenti non possono superare quello previsto per i direttori d’area e, in ogni caso, sono ridotti del 10%.

La Giunta deve rideterminare entro 90 giorni, d’intesa con le commissioni consiliari competenti, i trattamenti economici complessivi dei soggetti apicali secondo criteri di economicità e tenendo conto della complessità e delle responsabilità delle posizioni.

Sono inoltre confermate, fino alla scadenza naturale dei relativi contratti, alcune strutture dirigenziali già dirette da personale assunto ai sensi della normativa richiamata; viene anche mantenuta, sino alla completa attuazione del piano di rientro sanitario, la funzione di direzione generale in materia di sanità, con limite retributivo agganciato a quello del Direttore generale della Giunta.

Segreterie, commissioni e contributi istituzionali

Gli stanziamenti massimi per le segreterie particolari con più di un addetto sono ridotti del 10% dal 1° gennaio 2011. La disciplina regionale sulle segreterie viene aggiornata anche sotto il profilo della dotazione di personale e della determinazione del relativo budget.

Tutte le commissioni consiliari temporanee cessano al 31 dicembre 2010; dal 1° gennaio 2011 sono abrogate varie leggi istitutive di commissioni speciali. La creazione di nuove commissioni o organismi consiliari non può comportare aggravi di spesa.

La quota fissa del contributo mensile previsto per i consiglieri è ridotta del 20% dal 1° gennaio 2011.

Sistema Regione Molise e coordinamento tra enti

È istituito il “Sistema Regione Molise”, composto dalla Regione, dagli enti e aziende istituiti dalla Regione, dagli enti del servizio sanitario regionale e dalle società regionali. La Giunta deve predisporre entro 60 giorni un elenco dei soggetti compresi nel sistema e aggiornarlo nel tempo, con pubblicazione sul BURM e sul sito istituzionale.

I soggetti del sistema devono collaborare per prestazioni reciproche, condivisione di informazioni su vertenze e strategie difensive, e coordinamento su procedimenti arbitrali o erariali. La Giunta deve adottare misure per semplificare gli adempimenti del personale e omogeneizzare i sistemi informativi. Le modalità di erogazione dei servizi sono regolate da convenzioni nel rispetto della normativa statale e comunitaria.

Razionalizzazione dei contributi regionali e dei flussi di cassa

Per il 2011 i contributi regionali previsti da una specifica legge regionale sono ridotti del 10%.

La Giunta deve presentare entro 90 giorni una o più proposte di legge per ridefinire e razionalizzare l’organizzazione istituzionale regionale, anche mediante soppressione, incorporazione o accorpamento di enti e agenzie e mediante revisione dei rapporti con le società partecipate; l’obiettivo di risparmio deve essere almeno il 30% dei costi complessivi risultanti dai bilanci.

Per i trasferimenti agli enti locali la Giunta deve adottare entro 60 giorni uno schema tipo di convenzione per lavori, forniture e servizi, che disciplini omogeneità di trattamento, eventuali anticipazioni e verifica dell’avvenuto utilizzo dei finanziamenti prima di nuovi trasferimenti. I pagamenti regionali a favore di enti, aziende e società dipendenti, nonché degli enti locali, avvengono solo dopo il completo utilizzo delle risorse relative alle precedenti assegnazioni.

Adempimenti contabili, monitoraggio e sanzioni

Per i programmi e piani regionali, l’iscrizione in bilancio delle risorse è effettuata dalla struttura competente in materia di bilancio, su iniziativa dei responsabili di coordinamento e gestione, con il coinvolgimento delle unità previsionali di base pertinenti.

L’impegno e la liquidazione delle spese sono gestiti dai dirigenti competenti previa autorizzazione di accesso del responsabile di UPB. Le economie di spesa devono essere disimpegnate con immediatezza e segnalate alla struttura di bilancio, che alimenta capitoli per nuovi interventi pubblici. Ai responsabili di programmazione è demandato il monitoraggio delle risorse liberate; la Giunta approva i nuovi interventi su proposta dell’Assessore alla Programmazione, di concerto con l’assessore competente.

Il soggetto attuatore o beneficiario ha l’obbligo di fornire i dati di monitoraggio sullo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale e di alimentare il sistema di monitoraggio secondo le istruzioni regionali. L’inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti; se persiste per un ciclo annuale, comporta il disimpegno delle risorse, la revoca della concessione e il recupero di quanto erogato. Tali prescrizioni e sanzioni devono essere richiamate, a pena di nullità, negli atti di concessione e nei disciplinari.

Definanziamenti, anticipazioni e rendicontazione

La Regione garantisce anticipazioni per interventi finanziati o cofinanziati dallo Stato solo se il soggetto attuatore assume l’impegno giuridicamente vincolante o realizza e completa l’opera nei tempi previsti. I definanziamenti derivanti da violazioni delle regole statali o comunitarie sono ribaltati sul soggetto inadempiente, con revoca della concessione, disimpegno delle risorse e recupero delle somme anticipate non rimborsabili. Sono fatti salvi gli interventi relativi alle scuole, per i quali la Giunta può disporre un nuovo finanziamento con risorse nazionali eventualmente disponibili.

Per infrastrutture materiali e immateriali, anticipazioni e acconti sono di regola limitati al 10% del finanziamento complessivo. Il limite non vale per alcune erogazioni a soggetti operanti nel pubblico servizio e, nelle versioni vigenti richiamate, per le fattispecie indicate nelle parti successivamente modificate o abrogate. Le somme anticipate devono essere usate prima di ulteriori accrediti e rendicontate con il primo stato di avanzamento lavori; se non rendicontate entro tre anni dall’erogazione, sono disimpegnate e recuperate.

Riduzioni di stanziamenti, residui e trasporto pubblico locale

Per il 2011 gli stanziamenti relativi ai settori interessati dai minori trasferimenti statali sono ridotti secondo la tabella allegata. Inoltre, per il 2011, gli stanziamenti finanziati con risorse proprie per sistema informativo regionale, commercio e artigianato, programmazione, forestazione, turismo e sport sono determinati in misura pari al 2009 meno 3.300.000 euro.

È previsto un piano straordinario di eliminazione dei residui passivi: le autorizzazioni di spesa in conto capitale non impegnate nell’ultimo triennio, secondo il rendiconto 2010, sono cancellate dai residui e concorrono a formare avanzo di amministrazione per nuovi interventi. Fino al 10% delle somme residue è vincolato alla copertura delle spese sostenute dai comuni colpiti dagli eventi atmosferici del 24 luglio 2010.

In materia di trasporto pubblico locale, sono introdotte agevolazioni tariffarie basate sull’ISEE per alcuni servizi gratuiti o scontati e si stabilisce che, nei contratti di servizio, il corrispettivo all’impresa affidataria non deve computare determinati compensi interni all’impresa; i contratti difformi sono nulli.

Società Molise Dati S.p.A. e sistema sanitario regionale

La Giunta è autorizzata ad attivare ogni procedura per acquisire ulteriori partecipazioni in Molise Dati S.p.A. al fine di completarne l’assetto “in house providing”, oppure per cedere la partecipazione o esercitare il recesso totale. Può inoltre avviare la riorganizzazione della società e il riassetto funzionale e operativo conseguente.

Per il sistema sanitario regionale, tutti gli operatori pubblici e privati, incluse le strutture accreditate, sono soggetti ai limiti di spesa fissati per il 2010 dalla programmazione regionale e dai provvedimenti del Commissario ad acta. Le prestazioni che eccedono tali limiti non possono essere remunerate.

I risparmi 2010 derivanti da specifiche disposizioni statali sono vincolati alla copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale; la Giunta quantifica gli importi e apporta le necessarie variazioni di bilancio.

Erogazioni a società partecipate e qualificazione contabile

A decorrere dal 1° luglio 2008, le erogazioni finanziarie a titolo di prestito o garanzia, concesse direttamente o tramite FINMOLISE S.p.A. a favore di società partecipate o altri soggetti imprenditoriali per riequilibrio o ristrutturazione economico-finanziaria, sono considerate concessioni di crediti.

Entrata in vigore e durata pratica della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Molte misure hanno efficacia riferita al 2011 o al biennio 2011-2012; per la parte strettamente finanziaria e di contenimento della spesa legata a quegli esercizi, la disciplina risulta oggi sostanzialmente esaurita nei suoi effetti pratici.

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