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Legge

L.R. Molise 22/2010

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme per il Funzionamento delle Commissioni Sanitarie di cui alla Legge 15 ottobre 1990, n. 295 - dei Collegi Medici di cui all'articolo 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 4)

Normativa regionaleL.R. Molise 22/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 22/2010 aggiorna la disciplina delle Commissioni mediche sanitarie: conferma il mandato triennale con una sola riconferma, estende a personale tecnico il supporto amministrativo previsto e dispone la decadenza, dopo 30 giorni dall’entrata in vigore, dei componenti in carica da sei anni, con sostituzione entro lo stesso termine.

Modifiche alla disciplina delle Commissioni mediche sanitarie della Regione Molise

Modifiche alla disciplina delle Commissioni mediche sanitarie della Regione Molise

La legge regionale interviene sulla legge regionale Molise 11 febbraio 1999, n. 6, che disciplina il funzionamento delle Commissioni sanitarie e dei Collegi medici richiamati dalla normativa statale. L’intervento riguarda sia la durata dell’incarico dei componenti sia il supporto organizzativo delle Commissioni, con una specifica disposizione transitoria di immediata rilevanza.

Durata dell’incarico dei componenti

La disciplina risultante prevede che le Commissioni mediche sanitarie durino in carica tre anni. I componenti possono essere confermati una sola volta, con conseguente limite massimo di permanenza nell’organo pari a due mandati consecutivi.

Supporto amministrativo e tecnico

Viene ampliata la previsione relativa al personale di supporto alle Commissioni: alla formula relativa al supporto “amministrativo” si aggiungono anche le parole “o tecnico”. Ne deriva che l’assetto organizzativo può comprendere, oltre all’assistenza amministrativa, anche apporto tecnico.

Disposizione transitoria e sostituzione dei componenti

È prevista una regola transitoria riferita ai componenti già in carica alla data di entrata in vigore della legge. Decorso un termine di trenta giorni dall’entrata in vigore:

  • i componenti delle Commissioni mediche sanitarie che risultano in carica da sei anni decadono con effetto immediato;
  • entro i medesimi trenta giorni essi devono essere sostituiti.

Ambito territoriale ed efficacia

La legge ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Molise. Non contiene discipline finanziarie, sanzionatorie o ulteriori norme procedurali oltre alla modifica della legge regionale n. 6/1999 e alla transitoria sopra indicata.

Testo integrale

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