L.R. Molise 15/2010
Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25, ad oggetto "Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati "
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Molise 2 agosto 2010, n. 15 aggiorna la legge regionale n. 25/2008 sul recupero abitativo di sottotetti, interrati, seminterrati e porticati, intervenendo su definizioni, requisiti tecnici, deroghe urbanistiche e criteri per la monetizzazione degli standard. Non introduce un termine di efficacia limitato, ma modifica la disciplina tuttora consolidata della legge del 2008.
Modifiche alla disciplina regionale sul recupero di sottotetti, locali interrati, seminterrati e porticati
Modifiche alla disciplina regionale sul recupero di sottotetti, locali interrati, seminterrati e porticati
La legge regionale del Molise 2 agosto 2010, n. 15 interviene sulla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25, che disciplina gli interventi di recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati. Il provvedimento aggiorna alcuni requisiti tecnici e procedurali, con effetti sull’applicazione della disciplina regionale nel territorio molisano.
Ambito delle modifiche
La legge non introduce una nuova disciplina autonoma, ma modifica puntualmente la legge regionale n. 25/2008. Le correzioni riguardano:
- presupposti e limiti dei recuperi assentibili;
- definizioni di alcune porzioni di fabbricato;
- requisiti di altezza media del sottotetto;
- rapporti con i regolamenti igienico-edilizi e urbanistici;
- modalità di compensazione degli استاندards urbanistici e criteri di calcolo del contributo.
Titoli e pareri nel caso di vincoli
Viene precisato che, in presenza di vincoli, l’intervento resta possibile salvo parere favorevole dell’ente preposto alla tutela del vincolo. Inoltre, viene chiarito che la mancata adozione del provvedimento previsto dalla legge non può essere utilizzata come motivo di rigetto della domanda di permesso di costruire relativa agli interventi disciplinati dalla legge stessa.
Definizioni e perimetro degli interventi
La modifica alla nozione di porzioni edilizie interessate amplia la descrizione del piano terreno, riferendola a una porzione del piano terreno di un fabbricato su qualunque fronte dello stesso, anziché solo a una superficie a piano terra o a livello stradale. Tale precisazione incide sull’individuazione dei locali recuperabili ai fini della legge.
Requisiti tecnici per il recupero dei sottotetti
Sul piano delle condizioni edilizie, la legge interviene sui requisiti di altezza media ponderale del sottotetto, prevedendo che il recupero sia consentito anche in deroga ai regolamenti comunali, purché sia rispettata una soglia minima calcolata in base al volume della porzione con altezza superiore a 1,40 metri. In particolare:
- l’altezza media ponderale non può essere inferiore a 2,20 metri;
- nei comuni situati a quota superiore a 500 metri il limite scende a 2 metri;
- il calcolo avviene dividendo il volume della porzione di sottotetto avente altezza superiore a 1,40 metri per la superficie relativa, senza considerare l’eventuale suddivisione in vani.
Viene inoltre coordinato il riferimento ai regolamenti di igiene, specificando che resta fermo quanto previsto per l’altezza media alla lettera a) dell’articolo 4.
Deroghe urbanistiche e standard
La legge riformula la disciplina delle deroghe ai limiti del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Se il recupero comporta la mancanza di standard urbanistici, i richiedenti possono:
- conferire superfici idonee a compensare gli standard mancanti; oppure
- se tali superfici non sono disponibili, monetizzare la quota mancante sulla base dei costi correnti di esproprio nell’area interessata dall’intervento.
Le somme derivanti dalla monetizzazione sono vincolate e devono essere utilizzate dal comune per la realizzazione delle infrastrutture previste dal decreto n. 1444/1968.
Contributo di costruzione
Viene modificato anche il criterio di calcolo richiamato per il contributo, sostituendo il riferimento al costo base di costruzione con quello relativo al costo di costruzione per edilizia residenziale pubblica agevolata recepito dalla Regione.
Abrogazioni puntuali
La legge sopprime alcune disposizioni già presenti nella legge del 2008, in particolare:
- l’articolo 6, comma 1, lettera a);
- l’articolo 7, comma 2.
Queste abrogazioni concorrono a rendere più lineare la disciplina del recupero edilizio regionale.
Natura e attualità della disciplina
Il testo del 2010 è una legge di modifica ancora utile come parte della disciplina consolidata del recupero di sottotetti, locali interrati, seminterrati e porticati nella Regione Molise. Non contiene un termine finale di efficacia né un ambito temporale limitato; opera come aggiornamento permanente della legge regionale n. 25/2008.
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