L.R. Molise 21/2010
Modifica all'articolo 3, comma 3, ed interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, avente ad oggetto "Misure di razionalizzazione della spesa regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 21/2010 modifica il tetto dei compensi per seduta a 30 euro e converte eventuali indennità fisse in gettoni di presenza, riducendo del 10% quelle del Co.Re.Com. Interpreta inoltre che le commissioni temporanee del Consiglio regionale cessano il 31 dicembre 2010 e che il divieto di nuovi aggravi di spesa opera dal 1° gennaio 2011. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica e interpretazione autentica di norme sulla razionalizzazione della spesa regionale
Modifica e interpretazione autentica delle misure di razionalizzazione della spesa regionale
La legge regionale del Molise n. 21 del 6 dicembre 2010 interviene sulla legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, precisando il regime dei compensi degli organismi regionali e chiarendo la portata temporale delle commissioni temporanee presso il Consiglio regionale. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Molise.
Compensi e indennità degli organismi regionali
La legge modifica il limite previsto per i compensi corrisposti a titolo di presenza, stabilendo che non possano superare l’importo di 30 euro per seduta giornaliera. Inoltre, le eventuali indennità corrisposte in misura fissa devono essere trasformate in gettoni di presenza entro tale limite massimo.
Fa eccezione il caso dei componenti e del Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni, per i quali le indennità già in corso di corresponsione sono ridotte del 10 per cento.
Commissioni temporanee presso il Consiglio regionale
In via di interpretazione autentica, la legge chiarisce che tutte le commissioni temporanee operanti presso il Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/2010, comprese quelle istituite con atto non legislativo, cessano il 31 dicembre 2010. Fino a quella data, tali commissioni continuano comunque ad operare.
Decorrenza del divieto di aggravi di spesa
La medesima legge chiarisce anche che il divieto di comportare aggravi di spesa a carico del bilancio regionale, previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16/2010, ha effetto solo dal 1° gennaio 2011.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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