Sentenza del 06/12/2016 n. 602 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Gas naturale destinato alla combustione - Mancata dichiarazione d'uso del contribuente - Diritto all'aliquota ridotta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso delle maggiori accise versate sul gas naturale destinato a usi industriali. La cliente beneficiava da anni dell'aliquota ridotta, ma, al subentro del nuovo fornitore, non aveva ripresentato la dichiarazione relativa all'uso industriale. Il fornitore aveva quindi applicato l'aliquota ordinaria e successivamente richiesto la restituzione delle somme versate in eccedenza. La controversia riguardava se la mancata comunicazione impedisse il riconoscimento dell'aliquota ridotta e, in caso contrario, da quale momento essa fosse applicabile.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso. Ha stabilito che l'aliquota ridotta prevista per il gas naturale destinato a usi industriali non costituisce un beneficio fiscale subordinato a un'espressa richiesta, ma rappresenta il regime fiscale applicabile quando ricorrono le condizioni oggettive previste dalla legge. Poiché lo stabilimento, l'attività industriale e l'uso del gas erano rimasti invariati ed era cambiato soltanto il fornitore, la mancata presentazione di una nuova dichiarazione non aveva impedito i controlli dell'Amministrazione. Il rimborso è stato quindi riconosciuto per tutto il periodo in cui sussistevano le condizioni per l'aliquota ridotta. Le spese di giudizio sono state compensate, anche considerando la mancata dichiarazione e la conseguente violazione delle prassi operative.
Norme richiamate
Articolo 26 del Testo Unico delle Accise (TUA)
Il gas naturale è sottoposto ad accisa quando destinato alla combustione per usi civili e industriali, con previsione di aliquote differenziate.
La disposizione individua un regime ordinario di tassazione differenziato in funzione della destinazione d'uso del gas. L'aliquota ridotta per l'uso industriale non è stata considerata un'agevolazione fiscale discrezionale, ma il trattamento previsto direttamente dalla legge quando ricorrono i presupposti oggettivi.
Circolari e prassi amministrative relative all'applicazione dell'accisa ridotta
La procedura prevede la presentazione al fornitore di una dichiarazione contenente i dati del richiedente, l'iscrizione alla Camera di Commercio, il contratto di fornitura, il luogo di utilizzo e l'attività svolta.
La dichiarazione serve principalmente a consentire al fornitore e all'Amministrazione di applicare correttamente il regime e svolgere i controlli. Secondo la sentenza, la sua mancata presentazione non può escludere automaticamente l'aliquota legalmente dovuta quando i presupposti sostanziali siano rimasti verificabili e invariati.
Massime di principio
- Quando una diversa aliquota deriva direttamente dalla destinazione d'uso prevista dalla legge, essa tende a configurarsi come regime fiscale ordinario e non come beneficio subordinato a una richiesta costitutiva.
- La mancata presentazione di una dichiarazione richiesta dalla prassi può non impedire il rimborso delle maggiori somme versate se i requisiti sostanziali erano effettivamente presenti e possono essere verificati dall'Amministrazione.
- Il semplice cambio del fornitore non interrompe necessariamente la continuità del regime fiscale se restano invariati il consumatore, lo stabilimento, l'attività svolta e la destinazione del prodotto.
- Il riconoscimento retroattivo dell'aliquota o del rimborso dipende dalla possibilità di dimostrare, per ciascun periodo, l'effettiva sussistenza delle condizioni legali e l'assenza di ostacoli concreti ai controlli.
- La decisione riguarda una fattispecie caratterizzata dalla continuità dell'attività e dell'uso industriale; in situazioni diverse, come il mutamento della destinazione d'uso o l'impossibilità di effettuare controlli, la mancata dichiarazione potrebbe assumere maggiore rilevanza.
Testo integrale
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