Sentenza del 05/05/2015 n. 9031 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio relativo all'accertamento IRPEF 1997. L'accertamento riguardava un maggior reddito di partecipazione imputato alla società contribuente, titolare del 15,84% della società Calcestruzzi Tor San Lorenzo S.a.s., a seguito del recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili nel reddito della società partecipata. La Corte ha rilevato d'ufficio che il giudizio era stato instaurato senza la partecipazione della società di persone e di tutti i suoi soci, necessari litisconsorti.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, poiché la controversia riguardava l'accertamento unitario del reddito della società di persone e la sua automatica imputazione ai soci, imponendo la partecipazione di tutti i soggetti interessati. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Latina, quale giudice di primo grado, affinché il processo venga celebrato con l'integrazione del contraddittorio. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni e conseguente imputazione dei redditi ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili
La norma fonda il principio di imputazione per trasparenza: il reddito prodotto dalla società di persone viene attribuito automaticamente ai soci in proporzione alla partecipazione, indipendentemente dall'effettiva percezione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
integrazione del contraddittorio
Quando la controversia tributaria coinvolge una posizione inscindibile tra società di persone e soci, tutti i soggetti necessari devono partecipare allo stesso giudizio; in mancanza, il processo è nullo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
riunione dei procedimenti
La Corte richiama la possibilità di riunire procedimenti separati riguardanti la medesima fattispecie, ferma restando la necessità di assicurare la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
Cass., Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14815
il ricorso tributario proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio
Il principio giurisprudenziale stabilisce che le controversie sull'accertamento unitario del reddito di una società di persone e dei soci riguardano elementi comuni e non possono essere decise separatamente; l'assenza di uno dei litisconsorti determina nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale riguarda il reddito di una società di persone e il reddito imputato ai suoi soci, la controversia è normalmente inscindibile e devono partecipare al processo la società e tutti i soci interessati.
- Se il giudizio viene deciso senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il processo è affetto da nullità assoluta; il giudice può rilevarla anche d'ufficio in qualsiasi fase e grado.
- La conseguenza della nullità non è necessariamente la decisione sul merito, ma la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado per rinnovare il processo con la corretta integrazione del contraddittorio.
- La regola non opera nello stesso modo per questioni esclusivamente personali di un singolo socio, che non incidano sugli elementi comuni dell'accertamento societario.
- In situazioni analoghe occorre verificare subito la forma giuridica della società, i soggetti coinvolti nell'accertamento e l'eventuale esistenza di giudizi separati, valutando l'integrazione o la riunione dei procedimenti.
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