Ordinanza n. 2141/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della misura di sicurezza personale di quarto livello, consistente nella tutela su auto non protetta
Esito
Favorevole al ricorrente (persona protetta)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale, comunicato dalla Prefettura con nota del 15 gennaio 2026, con il quale era stata revocata la misura di sicurezza personale di quarto livello. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente i motivi di ricorso dedotti, ma dà atto della contestazione della revoca e della necessità di acquisire gli atti posti a fondamento della decisione amministrativa, inclusi i verbali delle Riunioni Tecniche di Coordinamento e il provvedimento di revoca dell’UCIS. La domanda cautelare è stata fondata sull’esistenza di specifici profili di rischio per l’incolumità personale della ricorrente durante il tempo necessario alla definizione della controversia.
La decisione
Il TAR ha disposto un’integrazione istruttoria, ordinando al Ministero dell’Interno di depositare entro venti giorni i verbali delle Riunioni Tecniche di Coordinamento del 15 aprile, 17 giugno, 12 agosto, 3 e 31 dicembre 2025, nonché copia del provvedimento dell’UCIS del 15 gennaio 2026. La documentazione dovrà essere esaminata esclusivamente dal Collegio designato per la decisione, con modalità riservate: apertura e successiva apposizione dei sigilli da parte del Collegio con la collaborazione del Segretario; visione degli atti, senza estrazione di copia, consentita al difensore della ricorrente previo avviso. Nelle more dell’acquisizione e dell’esame della documentazione, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari, valorizzando i profili di rischio specifico per l’incolumità personale della ricorrente, e ha sospeso gli effetti dell’atto impugnato. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 maggio 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate all’esito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La norma è richiamata quale base della tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti, nelle more dell’ulteriore istruttoria, i presupposti per sospendere gli effetti dell’atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è posta a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Massime di principio
- Quando la revoca di una misura di sicurezza personale espone il destinatario a specifici rischi per l’incolumità durante il tempo necessario alla decisione, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente gli effetti dell’atto nelle more dell’acquisizione e dell’esame degli atti riservati posti a suo fondamento.
- Nelle controversie relative a misure di sicurezza personale, il giudice può disporre l’acquisizione di verbali e provvedimenti riservati, prevedendo modalità di esame idonee a bilanciare le esigenze di difesa con la tutela della riservatezza e della sicurezza, inclusa la visione degli atti senza estrazione di copia.
- La valutazione cautelare può fondarsi, anche prima dell’acquisizione integrale degli atti amministrativi, sull’esistenza di profili di rischio specifico per l’incolumità personale, quando tale rischio renda necessario preservare temporaneamente la misura di protezione fino alla decisione interinale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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