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Ordinanza

Ordinanza n. 2718/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito e degli idonei dei concorsi per le classi di concorso AS48 e AM48 in Sicilia, con le successive rettifiche, nella parte in cui attribuiscono punti 12,50 per il superamento o l'inserimento in graduatoria in precedenti concorsi ordinari relativi a classi o gradi diversi; impugnate anche le schede e griglie di valutazione e gli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie approvate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nel giugno 2026, relative alle classi AS48 (scuola secondaria di II grado) e AM48 (scuola secondaria di I grado), e le successive rettifiche con integrazione del 30% degli idonei. Ha contestato l'attribuzione del punteggio di 12,50 previsto dal punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 a candidati che avrebbero superato tutte le prove o conseguito l'inserimento in graduatoria in precedenti concorsi ordinari per classi di concorso o gradi di istruzione diversi, ovvero senza il requisito dello «specifico posto». Ha inoltre dedotto che le griglie e le schede individuali erano incomplete e utilizzavano sigle e annotazioni non esplicate, così da non consentire la ricostruzione del percorso valutativo; ha censurato i criteri applicati dalle commissioni e gli atti di nomina delle stesse. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la rideterminazione dei punteggi e la riformulazione delle graduatorie, con il proprio riposizionamento e gli effetti utili ai fini della nomina, dell'immissione in ruolo o dello scorrimento, riservando un'azione risarcitoria per perdita di chance dall'anno scolastico 2026/2027.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né la domanda di annullamento: ha ritenuto che le questioni non fossero suscettibili di sommaria delibazione nella fase cautelare e richiedessero l'approfondimento proprio del merito. Ha inoltre osservato che l'approvazione delle graduatorie, anche dopo le rettifiche, non produce effetti irreversibili per la ricorrente. La domanda cautelare non è stata accolta con una misura sospensiva; è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 13 maggio 2027. Poiché l'eventuale accoglimento potrebbe pregiudicare numerosi candidati, la ricorrente è stata onerata di notificare loro il ricorso e l'ordinanza entro trenta giorni dalla comunicazione e di depositare la prova delle notifiche entro i successivi quindici giorni, a pena d'improcedibilità. È stata autorizzata la notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità indicate in ordinanza. L'Ufficio dovrà inoltre dichiarare, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, d.l. n. 68/2022, a quale o quali amministrazioni spetti la legittimazione passiva. Pronuncia non definitiva, con ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese impregiudicata; spese della fase compensate tra le parti costituite e irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che l’approvazione delle graduatorie impugnate, come successivamente rettificate, non determina effetti irreversibili per il ricorrente e che le questioni prospettate, non si prestano ad una sommaria delibazione propria della sede cautelare, ma necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito, sicché va fissata l’udienza indicata in dispositivo ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo;

    Quando le questioni non possono essere definite con sommaria delibazione cautelare e richiedono un approfondimento di merito, e l'atto non determina effetti irreversibili, il giudice può fissare l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

  • art. 49 c.p.a.

    di onerare la parte ricorrente della notificazione del ricorso introduttivo, congiuntamente a copia della presente ordinanza, ai candidati inseriti nelle graduatorie in questione e non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica e del successivo termine di perentorio di giorni quindici dal perfezionamento per il deposito della prova delle notificazioni, pena l’improcedibilità del ricorso;

    Il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati non intimati che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento, assegnando termini perentori per le notifiche e il deposito della relativa prova, con improcedibilità in caso di inosservanza.

  • art. 57 c.p.a.

    Ritenuto infine che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentano la compensazione delle relative spese tra le parti costituite (art. 57 c.p.a.) e la declaratoria di irripetibilità delle stesse nei confronti delle parti non costituite;

    In ragione delle peculiarità della fase di giudizio, il giudice può compensare le spese tra le parti costituite e dichiararle irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

  • art. 12-bis, comma 3, d.l. n. 68/2022

    Ritenuto, infine, che l’Ufficio scolastico regionale dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 12 bis, c.3, d.l. n. 68/2022 (nelle forme del PAT e nel rispetto dei termini ex art. 73 c.p.a.) a quale/quali amministrazioni spetti la legittimazione passiva nel presente ricorso.

    Nel giudizio, l'Ufficio scolastico regionale è tenuto a dichiarare, nelle forme del processo amministrativo telematico e nei termini indicati, a quale o quali amministrazioni spetti la legittimazione passiva.

Massime di principio

  • Quando la controversia presenta questioni che non si prestano a sommaria delibazione cautelare e richiedono un approfondimento di merito, e l'approvazione dell'atto impugnato non determina effetti irreversibili, il giudice può rinviare la decisione sulla domanda cautelare e fissare l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Se l'eventuale accoglimento del ricorso può pregiudicare un numero elevato di soggetti inseriti nelle graduatorie contestate, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, autorizzando la notifica per pubblici proclami e fissando termini perentori per la notifica e il deposito della prova, a pena d'improcedibilità.
  • In presenza delle specifiche caratteristiche della fase processuale, le relative spese possono essere compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti di quelle non costituite.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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