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Ordinanza

Ordinanza n. 747/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della “comunicazione 3” del 31/03/2026 avente ad oggetto il giudizio negativo sulla prova scritta sostenuta in materia penale dalla ricorrente (busta 1342) ed il giudizio di non ammissione alla prova orale; - del “Verbale n. -OMISSIS-” del 16.01.2026 della “Commissione 6” della Corte d’Appello di -OMISSIS- nel quale è stato verbalizzato il voto di 12 per la prova contenuta nella busta n. 1342, attribuita alla ricorrente; - per quanto occorrer possa, del “Verbale n. 2” della Commissione Centrale, recante i “criteri di correzione” della prova scritta; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale di contenuto e/o effetti lesivi

Giustizia amministrativa202602034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio negativo sulla prova scritta dell'esame di abilitazione forense e conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata ha impugnato la comunicazione recante il giudizio negativo sulla prova scritta in materia penale, il verbale con l'attribuzione del voto di 12, i criteri di correzione elaborati dalla Commissione Centrale e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione. La ricorrente ha contestato, in sostanza, l'illegittimità della valutazione dell'elaborato, rilevando che il mero voto numerico non consentiva di ricondurre il giudizio ai nove criteri ministeriali predeterminati e resi noti, con conseguente violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, incoerenza e inattendibilità dell'esercizio della discrezionalità tecnica.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora. Ha affermato che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile anche quanto all'attendibilità, coerenza e correttezza delle operazioni tecniche e che i criteri ministeriali predeterminati delimitano l'esercizio del potere valutativo. Nel caso concreto, il giudizio non risultava oggettivamente riconducibile a tali criteri e il mero voto numerico, privo di riferimenti ai criteri ministeriali, non è stato ritenuto sufficiente a integrare una motivazione adeguata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990; ciò evidenziava anche un'inadeguata istruttoria. Il Tribunale ha sospeso il provvedimento impugnato e ordinato al Ministero di trasmettere l'elaborato, in forma rigidamente anonima e senza riferimenti all'ordinanza, a una Commissione istituita presso una diversa Corte d'Appello, individuata nella Corte d'Appello di -OMISSIS-. La nuova valutazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla trasmissione, da eseguire entro 5 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. In caso di esito utile, la prosecuzione dell'esame sarà curata dalla Commissione competente, previa eventuale riconvocazione. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del marzo 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata e accolta mediante sospensione del provvedimento impugnato e adozione di una misura conformativa diretta al riesame dell'elaborato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudizio di congruità e sufficienza della motivazione della valutazione dell'elaborato deve essere verificato anche con riferimento all'obbligo di motivazione; il mero voto numerico, non collegato ai criteri ministeriali predeterminati e resi noti, è stato ritenuto insufficiente nel caso concreto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata applicata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La discrezionalità tecnica esercitata da una commissione esaminatrice è sindacabile dal giudice amministrativo non solo per la logicità formale, ma anche quanto all'attendibilità, coerenza e correttezza delle operazioni tecniche, in relazione al criterio tecnico adottato e al procedimento applicativo, così da assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
  • I criteri di valutazione predeterminati dalla competente amministrazione per una prova selettiva delimitano l'ambito entro il quale la commissione deve esercitare il potere tecnico-discrezionale; il giudice amministrativo può verificare se la valutazione concreta sia oggettivamente riconducibile a tali criteri.
  • Nel caso in cui i criteri di valutazione siano predeterminati e resi conoscibili ai candidati, il mero voto numerico può risultare insufficiente a motivare il giudizio negativo se non consente di comprendere il collegamento tra la valutazione dell'elaborato e i criteri applicabili.
  • Quando il giudizio negativo su una prova selettiva non è coerente né riconducibile ai criteri predeterminati, tale carenza può integrare contestualmente un'inadeguata istruttoria e un difetto di motivazione, giustificando in sede cautelare il riesame dell'elaborato da parte di una commissione diversa e anonima.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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