Sentenza del 02/08/2017 n. 19173 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. del Piemonte, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). L'avviso di accertamento, relativo a maggiori ricavi e al recupero di IVA e IRAP per il 2004, era stato emesso prima che decorressero 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione redatto a seguito di una verifica fiscale presso terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la nullità dell'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni. Secondo il principio delle Sezioni Unite, tale termine garantisce il contraddittorio procedimentale e può essere derogato solo in presenza di specifiche ragioni di urgenza, che devono essere effettive e provate dall'Ufficio. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, poiché l'orientamento giurisprudenziale si era consolidato dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente deve normalmente disporre di 60 giorni per presentare osservazioni e richieste. L'Amministrazione non può emettere l'avviso prima della scadenza, salvo che dimostri concrete ragioni di urgenza esistenti al momento dell'emissione. Non è sufficiente indicare formalmente l'urgenza nell'avviso: l'Ufficio deve provarne l'effettiva sussistenza.
Principio affermato da Cass., Sezioni Unite, n. 18184 del 2013
Il termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, quale espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.
La violazione del termine di 60 giorni costituisce un vizio invalidante dell'avviso di accertamento, salvo una deroga giustificata da specifiche e comprovate ragioni di urgenza.
Massime di principio
- Quando un accertamento segue un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali del contribuente e viene redatto un processo verbale di chiusura, l'Amministrazione deve attendere normalmente 60 giorni prima di notificare l'avviso di accertamento.
- Un avviso emesso prima della scadenza del termine è generalmente illegittimo, anche se l'Amministrazione ha indicato nell'atto motivi di urgenza non effettivamente esistenti o non provati.
- L'onere di dimostrare le specifiche ragioni di urgenza grava sull'Ufficio e deve riguardare circostanze concrete, attuali e riferibili al momento dell'emissione dell'avviso.
- Il termine tutela il contraddittorio preventivo: il contribuente deve poter esaminare le contestazioni e presentare osservazioni prima della definitiva imposizione.
- La regola riguarda le verifiche effettuate nei locali destinati all'attività del contribuente; la sua applicazione a fattispecie diverse deve essere valutata in base alla concreta modalità dell'attività istruttoria e al rilascio del verbale conclusivo.
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