Sentenza del 03/07/2015 n. 6120 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Atti impugnabili - Rifiuto a istanza di sgravio in autotutela - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha escluso che il rifiuto espresso dell’Agenzia delle entrate su un’istanza di sgravio in autotutela rientri tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La richiesta di autotutela non può quindi riaprire i termini per contestare avvisi di accertamento o atti della riscossione ormai definitivi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile o comunque non accoglibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il rifiuto dell’Agenzia delle entrate di procedere in autotutela allo sgravio di avvisi di accertamento e degli atti successivi della riscossione. Tali atti erano ormai divenuti definitivi, poiché non erano stati impugnati nei termini ordinari, e non risultava configurabile un silenzio dell’Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
L’elenco degli atti impugnabili non comprende il rifiuto espresso dell’Amministrazione su un’istanza di sgravio in autotutela relativa ad atti impositivi o della riscossione già divenuti definitivi.
Massime di principio
- L’autotutela tributaria è uno strumento discrezionale dell’Amministrazione e, di regola, il suo diniego non costituisce un nuovo atto impositivo autonomamente impugnabile.
- La presentazione di un’istanza di sgravio in autotutela non riapre i termini per impugnare avvisi di accertamento, cartelle o altri atti della riscossione già divenuti definitivi.
- Quando l’Amministrazione risponde espressamente all’istanza, non è normalmente configurabile il silenzio-rifiuto impugnabile; occorre quindi distinguere il diniego di autotutela dall’impugnazione dell’atto originario.
- Per contestare validamente un atto tributario è necessario impugnarlo nei termini e secondo le modalità previste dalla legge, senza fare affidamento sulla successiva richiesta di autotutela.
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