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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18345/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, articolando due motivi. Il Comune intimato si è costituito chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Prima della decisione nel merito, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per intervenuta conciliazione della controversia; il Comune ha aderito alla rinuncia e le parti hanno chiesto l'estinzione del processo con compensazione delle spese. La Corte ha preso atto della rinuncia e dell'adesione del controricorrente, rilevando che la causa era stata conciliata e che non vi era ragione di procedere oltre.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391 c.p.c., accogliendo la richiesta congiunta delle parti e disponendo la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio. Ha inoltre escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio della misura, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, quando accettata o comunque condivisa dalle parti secondo il rito applicabile, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica oltre i casi tipici previsti dalla norma; la disposizione ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi non è estensibile analogicamente ai casi di estinzione per rinuncia.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma di inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove intervenuta prima della decisione e condivisa dalle parti, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • Quando l'estinzione del giudizio deriva da rinuncia conseguente a conciliazione, la Corte può compensare le spese dell'intero processo se ciò è richiesto congiuntamente dalle parti.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è misura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata per analogia oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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