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Sentenza

Sentenza n. 4444/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 3524/2024 del 15 maggio 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza.

Giustizia amministrativa202507045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto alla docente euro 2.000 mediante carta del docente e disposto il pagamento delle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza civile e denunciandone la mancata esecuzione da parte del Ministero. Hanno chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La pretesa comprendeva sia l'attribuzione alla docente della somma di euro 2.000 mediante buono elettronico, sia l'esecuzione della statuizione sulle spese, distratte in favore della docente e dell'avvocato codifensore. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in parte e ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata accolta la domanda di penalità di mora: trattandosi di giudizio avente a oggetto il pagamento di somme, l'amministrazione è stata condannata a corrispondere, dalla comunicazione della sentenza e fino all'effettivo adempimento, una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto. Quanto alle spese del giudizio civile ottemperando, il TAR ha precisato che la solidarietà attiva non si presume e che l'accordo con il quale la docente aveva riconosciuto all'avvocato la propria quota non era opponibile al Ministero; pertanto all'avvocato è stata riconosciuta soltanto la quota del 50% delle spese di sua spettanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con distrazione in favore dell'avvocato per dichiarato anticipo.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali

    La penalità di mora può essere disposta, su richiesta, per il ritardo nell'esecuzione del giudicato relativo al pagamento di somme; in tale ipotesi decorre dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza ed è equa se parametrata agli interessi legali.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua, secondo quanto richiamato nella sentenza, la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora richiesta dalla parte può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento.
  • La solidarietà attiva tra più creditori non si presume; un accordo interno tra i creditori relativo alla ripartizione delle spese non è opponibile all'amministrazione debitrice se non risulta da titolo opponibile a quest'ultima.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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