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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 870 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione somme dedotte dalle società per compensi corrisposti nell'ambito di un contratto di associazione in partecipazione, riqualificandoli come dividendi non deducibili. Secondo l'Ufficio, la complessa operazione finanziaria, realizzata tramite società veicolo e finanziamenti infragruppo, era priva di valide ragioni economiche, dissimulava un rapporto societario o un finanziamento infragruppo e perseguiva un indebito vantaggio fiscale. Erano inoltre contestati costi ritenuti non inerenti, nonché maggiori ritenute e sanzioni. Le società sostenevano invece che l'operazione fosse una reale e lecita forma di finanziamento, economicamente conveniente rispetto ai finanziamenti ordinari, e che i compensi fossero effettivamente dovuti per servizi finanziari, organizzativi e consulenziali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento disposto in primo grado. Ha ritenuto che l'Ufficio avesse mutato nel corso del giudizio la motivazione originaria dell'accertamento, passando dalla simulazione relativa alla simulazione assoluta e poi all'abuso del diritto, senza poter modificare il thema decidendum. Nel merito, non è stata fornita prova della natura societaria dissimulata del rapporto né dell'interposizione fittizia delle società. L'operazione è stata considerata una reale operazione finanziaria, giustificata da valide ragioni economiche e da costi inferiori rispetto a un finanziamento ordinario. Il successivo scioglimento dell'associazione in partecipazione, conseguente alla modifica legislativa che aveva reso indeducibili i relativi compensi, non è stato ritenuto prova di abuso fiscale. Sono stati ritenuti deducibili anche i compensi previsti dalle lettere contrattuali del 20 dicembre 2001, in quanto collegati ai finanziamenti e alle attività di consulenza e assistenza svolte. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 584,80 per spese non imponibili ed euro 25.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente

    Il contribuente può comunicare osservazioni e richieste entro sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

    La Commissione ha ritenuto che l'emissione dell'avviso prima della scadenza del termine di sessanta giorni, in assenza di particolare e motivata urgenza, comporti la nullità dell'atto per violazione del contraddittorio procedimentale e per difetto di motivazione. Tuttavia, nel caso concreto, tale questione non è stata esaminata nel merito in appello poiché le società non avevano riproposto espressamente l'eccezione.

  • Art. 109, comma 9, lettera b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR

    Indeducibilità dei compensi corrisposti all'associato in partecipazione secondo il regime vigente dal 1° gennaio 2004.

    La modifica normativa ha eliminato la convenienza fiscale dell'associazione in partecipazione e ha portato allo scioglimento dell'operazione. La Commissione ha chiarito che l'abbandono di un'operazione dopo un mutamento legislativo non dimostra, di per sé, che l'operazione originaria fosse abusiva.

  • Art. 10 della Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni

    Disciplina la tassazione dei dividendi e dei redditi derivanti da diritti di partecipazione agli utili.

    L'Agenzia aveva invocato la norma per assimilare i compensi dell'associazione in partecipazione ai dividendi. La Commissione non ha accolto l'argomento, rilevando che mancava la prova della natura societaria o della simulazione del rapporto.

  • Principio dell'abuso del diritto

    L'abuso richiede la prova di un vantaggio fiscale indebito, dell'assenza di valide ragioni economiche e dell'utilizzo anomalo di strumenti giuridici. La mera scelta di una forma contrattuale fiscalmente più conveniente, quando l'operazione è reale e sorretta da ragioni economiche, non integra abuso.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria deve mantenere nel processo la medesima causa impositiva e i medesimi fatti essenziali indicati nell'avviso di accertamento; non può sostituire successivamente la simulazione relativa con la simulazione assoluta o con una diversa contestazione di abuso del diritto.
  • La riqualificazione fiscale di un contratto richiede una prova concreta della simulazione, dell'interposizione o della diversa natura sostanziale del rapporto; la complessità o l'insolita struttura dell'operazione non sono sufficienti.
  • Un'operazione finanziaria infragruppo può essere considerata economicamente valida se il contribuente dimostra che consente di ottenere liquidità a condizioni più favorevoli rispetto alle alternative di mercato.
  • Il conseguimento di un risparmio fiscale non è automaticamente illecito: deve trattarsi di un vantaggio indebito ottenuto mediante un uso anomalo degli strumenti giuridici e in assenza di valide ragioni economiche.
  • Il fatto che un'operazione venga interrotta dopo una modifica legislativa che ne elimina la convenienza fiscale non dimostra retroattivamente l'intento elusivo originario.
  • Per dedurre costi di consulenza o assistenza è utile documentare il collegamento contrattuale con l'operazione finanziata, l'effettività delle prestazioni e la congruità del corrispettivo.
  • La violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente può determinare la nullità dell'avviso, salvo adeguata motivazione di particolare urgenza; l'eccezione deve però essere riproposta nei gradi successivi per evitare preclusioni.

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