Sentenza n. 698/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento - dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla Regione Lazio rispetto all’obbligo di rettificare l’errore materiale riguardante l’esatta graficizzazione del “Fosso Tre Armi” presente nella Tavola B allegata al PTPR della Regione Lazio, approvato con delibera dalla Giunta Regionale del Lazio n. 5 del 21.4.2021, ovvero, in subordine e in alternativa, rispetto all’obbligo di procedere all’adeguamento delle perimetrazioni del suddetto PTPR, ex art. 26 della L.R. Lazio n. 24/1998, emendando il citato errore materiale; - dell’obbligo della Regione Lazio di pronunciarsi espressamente sull’istanza a provvedere a tal fine notificata dal ricorrente il 2.7.2025; per la condanna della Regione Lazio a provvedere entro un termine congruo alla rettifica di detto errore materiale (ex art. 31, comma 3, c.p.a.), oppure comunque a provvedere espressamente al riguardo, foss’anche ai sensi dell'art. 26 della L.R. Lazio n. 24/1998, con la contestuale nomina di un commissario ad acta che si sostituisca alla Regione Lazio in caso di un suo perdurante inadempimento alla scadenza del termine dato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dalla Regione Lazio sull'istanza di rettifica di un errore cartografico nella Tavola B del PTPR regionale, relativa alla perimetrazione del bene paesaggistico identificato dal codice c058_0325
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia della Regione Lazio sull'istanza del 2 luglio 2025, chiedendo la rettifica dell'errata graficizzazione del corso d'acqua denominato nell'istanza "Fosso Tre Armi" e individuato negli atti regionali come "Fosso dei Prefetti o di San Gennaro", codice c058_0325, nella Tavola B del PTPR approvato nel 2021. Ha dedotto che una precedente istanza dell'8 agosto 2018 era stata accolta dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 2020, ma che l'errore era stato reiterato nella successiva stesura del PTPR. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo della Regione di provvedere, la condanna a rettificare l'errore o comunque a pronunciarsi espressamente, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Nel corso del giudizio, la Regione ha comunicato che era in corso la predisposizione della variante di integrazione del PTPR; il Ministero della cultura ha dichiarato di avere già espresso il nulla osta previsto dall'accordo tra Ministero e Regione del 27 maggio 2021.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, la Regione Lazio ha adottato la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2025, n. 1078. Con tale deliberazione la Regione ha disposto la rettifica delle errate ubicazioni dei beni paesaggistici del PTPR e, negli elaborati allegati, ha incluso la Tavola B relativa al corso d'acqua con codice c058_0325. Il riferimento, nell'elenco delle rettifiche, alla precedente istanza dell'8 agosto 2018 ha consentito al giudice di ritenere che l'intervento amministrativo riguardasse proprio la rettifica richiesta dal ricorrente e fosse pienamente satisfattivo dell'interesse azionato. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità dell'inerzia né è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione delle peculiarità del procedimento amministrativo.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Sono le disposizioni processuali poste a fondamento del ricorso avverso il silenzio e della domanda di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nel corso del giudizio, l'amministrazione ha adottato un atto ritenuto pienamente satisfattivo dell'interesse azionato.
art. 26 l.r. Lazio n. 24/1998
È indicato dal ricorrente quale possibile base normativa dell'obbligo regionale di procedere all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004
La deliberazione regionale sopravvenuta riguarda la rettifica dei beni paesaggistici del PTPR riconducibili alla categoria indicata dalla disposizione.
art. 3, comma 3, Accordo tra Ministero della cultura e Regione Lazio del 27 maggio 2021
La disposizione è richiamata in relazione alla procedura di condivisione della variante di integrazione del PTPR e al nulla osta ministeriale comunicato nel giudizio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, l’amministrazione adotta un atto che soddisfa integralmente e specificamente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio.
- Per verificare la piena satisfattività dell’atto sopravvenuto è sufficiente accertare, sulla base del contenuto dell’atto e dei relativi elaborati, la corrispondenza tra la misura amministrativa adottata e quella richiesta dal ricorrente, anche mediante il riferimento all’istanza originaria.
- Quando l’amministrazione provvede integralmente nel corso del giudizio, non occorre accertare nel merito l’illegittimità del silenzio né adottare una pronuncia di condanna a provvedere o nominare un commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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