Cassazione Civile, Ordinanza n. 25700/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso accettata dal controricorrente. Non ha pronunciato sulle spese di lite, richiamando l’art. 391, comma 4, c.p.c., e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché l’estinzione non rientra nelle ipotesi previste da tale norma.
Esito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia riguardava un ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di Roma. Prima della decisione, la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche personalmente e accettata dal controricorrente e dal suo difensore. La Corte ha preso atto della rinuncia accettata e ha rilevato che, per effetto di essa, il processo si è estinto. Ha inoltre osservato che, in caso di rinuncia accettata, non si provvede sulle spese e che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché l’estinzione del processo non è contemplata dalla relativa disposizione.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte non si dà luogo a decisione sulle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue, perché tale ipotesi non è contemplata dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato presuppone un esito processuale rientrante nelle ipotesi previste dalla legge; l'estinzione del processo ne resta fuori.
Come è indicizzato
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