Cassazione Civile, Ordinanza n. 10835/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, nel 2014, di intimazioni di pagamento fondate sul mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a IRPEG e ILOR per l’anno 1996, oltre che da successivi atti di pignoramento presso terzi. La società contribuente aveva impugnato in primo grado le cartelle e gli atti esecutivi deducendo: mancata ricezione delle notifiche degli atti prodromici, nullità/inesistenza delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni, prescrizione dei crediti e decadenza dell’agente della riscossione dal potere di notificare le cartelle presupposte. In appello, l’agente della riscossione aveva prodotto documentazione e la CTR aveva accolto il gravame ritenendo ammissibile la costituzione tardiva, valorizzando i documenti prodotti e reputando regolari le notifiche e interruttiva della prescrizione le intimazioni non opposte. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario e dei parametri convenzionali/europei per avere la CTR ammesso la difesa tardiva della controparte; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla notifica delle cartelle; 3) omessa pronuncia sulla contestazione delle notifiche PEC delle intimazioni e dei pignoramenti e sulla firma digitale; 4) omessa pronuncia sulla decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973; 5) omessa pronuncia sulla prescrizione dei crediti e sulla rideterminazione di sanzioni e interessi; 6) omessa pronuncia sulla validità della procura speciale della resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che nel processo tributario la tardiva costituzione della parte resistente comporti soltanto la decadenza da eccezioni non rilevabili d’ufficio e dalla chiamata di terzi, ma non impedisca di contestare i fatti costitutivi della pretesa, di opporre questioni di diritto e di produrre documenti; ha inoltre rilevato che i documenti presenti nel fascicolo di parte erano comunque utilizzabili in appello e che, nel caso concreto, la contribuente non aveva dimostrato alcun concreto pregiudizio difensivo. È stato invece accolto il secondo motivo, perché la motivazione della CTR sulla regolarità delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni è stata ritenuta meramente tautologica e quindi apparente: la sentenza impugnata non spiegava in alcun modo le ragioni del convincimento, omettendo un effettivo esame delle doglianze della contribuente. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 546/1992
La tardiva costituzione del resistente nel processo tributario comporta solo decadenze limitate, non l’inammissibilità della difesa nel suo complesso.
art. 24 d.lgs. 546/1992
È comunque consentita la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa e l’esercizio delle difese compatibili con il rito tributario.
art. 32 d.lgs. 546/1992
I documenti possono essere prodotti nei termini previsti per il processo tributario e considerati se tempestivamente depositati.
art. 58 d.lgs. 546/1992
Nel regime ratione temporis applicabile, in appello è ammessa la produzione di nuovi documenti anche se preesistenti, senza necessità di dimostrare la non imputabilità dell’omesso deposito in primo grado.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiama l’applicazione dei termini e delle regole di deposito documentale del processo tributario anche in grado di appello.
art. 345 c.p.c.
Nel giudizio tributario di appello non opera la preclusione civilistica sui nuovi documenti, prevalendo la disciplina speciale del d.lgs. 546/1992.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è costituzionalmente adeguata solo se supera il minimo costituzionale; la motivazione apparente integra vizio rilevabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio può essere denunciato quando la sentenza presenta una motivazione apparente o comunque costituzionalmente mancante.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva; la sua mera apparenza determina nullità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Anche la sentenza tributaria deve essere motivata in modo comprensibile e non meramente assertivo.
art. 112 c.p.c.
Le censure di omessa pronuncia restano assorbite quando la decisione è comunque cassata per vizio di motivazione sul punto decisivo.
art. 25 d.P.R. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente come termine di decadenza dall’azione di riscossione; la questione è rimasta assorbita.
art. 72-bis d.P.R. 602/1973
Richiamato in relazione ai pignoramenti presso terzi e agli atti esecutivi successivi; la questione è rimasta assorbita.
art. 6 CEDU
Invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto al contraddittorio e a un processo equo nella fase di costituzione della controparte.
art. 13 CEDU
Invocato dalla ricorrente ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 6 TFUE
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non vi fonda la decisione.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato dalla ricorrente a tutela del buon andamento e del diritto a una buona amministrazione/processo equo.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardiva costituzione della parte resistente non comporta l’inammissibilità globale della difesa, ma solo la perdita della facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e di chiedere la chiamata di terzi; resta salvo il potere di contestare i fatti costitutivi della pretesa e di produrre documenti nei limiti del rito.
- Nel giudizio tributario di appello, per il regime applicabile ratione temporis, è ammessa la produzione di nuovi documenti anche se già esistenti in primo grado, senza che occorra dimostrare la non imputabilità del mancato deposito precedente, purché siano rispettati i termini processuali previsti.
- La violazione dell’obbligo di motivazione è censurabile in cassazione quando la sentenza presenti una motivazione solo apparente, tautologica o obiettivamente incomprensibile, cioè quando non consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- Quando la CTR afferma la regolarità di notifiche e atti presupposti senza spiegare le ragioni del proprio convincimento e senza confrontarsi con le specifiche doglianze del contribuente, la motivazione è apparente e la decisione va cassata.
- L’accoglimento di un motivo di ricorso per vizio di motivazione su un punto decisivo rende assorbite le ulteriori censure di omessa pronuncia riferite ai medesimi temi, demandando al giudice di rinvio il riesame complessivo delle questioni.
- rami
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