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Circolare

Circolare numero 306 del 22-11-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il D.Lgs. n. 503/1992 non modifica i requisiti pensionistici previsti dagli ordinamenti speciali dei Fondi integrativi gasisti ed esattoriali, pur restando fermi i criteri AGO per la quota di competenza. Vengono quindi fornite le istruzioni per la liquidazione definitiva delle pensioni di vecchiaia, distinguendo le ipotesi in cui l'iscritto abbia o meno maturato anche i requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono inoltre indicate le modalità operative di acquisizione dati, i pannelli da compilare e la gestione delle successive ricostituzioni al compimento dell'età pensionabile AGO o in caso di rioccupazione.

Liquidazione definitiva delle pensioni dei Fondi speciali gasisti ed esattoriali dopo il D.Lgs. n. 503/1992

Liquidazione definitiva delle pensioni dei Fondi speciali gasisti ed esattoriali dopo il D.Lgs. n. 503/1992

La circolare interviene per chiarire gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 sulle pensioni dei Fondi integrativi di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. Sulla base dell'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro, viene confermato che il decreto non ha modificato i requisiti previsti dalle normative speciali dei due Fondi per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Chiarimento interpretativo sul rapporto tra normativa speciale e AGO

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 8/PS/70134-AG-L-23 del 31 marzo 1994, ha precisato che il D.Lgs. n. 503/1992 non incide sui requisiti di accesso alla pensione previsti dagli ordinamenti specifici dei Fondi gasisti ed esattoriali. Resta quindi ferma la possibilità di riconoscere la pensione complessiva a carico dei Fondi speciali quando siano soddisfatte le condizioni stabilite dalle rispettive discipline, anche se non risultino ancora perfezionati i requisiti di età, assicurazione e contribuzione previsti per l'assicurazione generale obbligatoria (AGO).

Pensioni di vecchiaia a carico del Fondo gas

Per gli iscritti al Fondo di previdenza gas che cessino dal servizio presso aziende private del gas, il diritto alla pensione complessiva sussiste al compimento del 60° anno di età e con almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, anche se non siano maturati i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 503/1992 per la pensione AGO.

La circolare distingue tre ipotesi operative:

  • se l'iscritto cessa dal servizio dopo il 60° anno di età e ha maturato anche i requisiti AGO, la pensione complessiva deve essere liquidata in via definitiva;
  • in questo caso i dati vanno acquisiti compilando i pannelli FS05GA "dati Fondo" e FS06AGA "dati AGO";
  • se l'iscritto ha maturato il diritto alla pensione del Fondo e i requisiti assicurativi e contributivi AGO, ma non ha ancora raggiunto l'età pensionabile prevista dal decreto n. 503/1992, si liquida inizialmente solo la pensione del Fondo;
  • in tale evenienza va compilato solo il pannello FS05GA, mentre la quota AGO sarà inserita al raggiungimento dell'età pensionabile mediante ricostituzione d'ufficio con pannello FS06AGA;
  • se l'iscritto ha maturato i requisiti del Fondo ma non maturerà quelli AGO, viene liquidata soltanto la pensione del Fondo;
  • qualora il pensionato si rioccupi dopo il pensionamento e completi i requisiti contributivi previsti dal D.Lgs. n. 503/1992, la pensione potrà essere riliquidata su domanda con inserimento della quota AGO, ferma restando la disciplina degli effetti della rioccupazione.

Pensioni di vecchiaia a carico del Fondo esattoriali

Per gli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, il diritto alla pensione complessiva a carico della gestione speciale sussiste al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° per le donne, con almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, anche se non siano ancora maturati i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 503/1992 per l'AGO.

Anche per questo Fondo la circolare distingue diverse ipotesi:

  • se l'iscritto cessa dal servizio dopo il raggiungimento dell'età prevista e ha maturato anche i requisiti AGO, la pensione deve essere liquidata definitivamente;
  • in tal caso devono essere compilati i pannelli FS05ES "dati Fondo" e FS06AES "dati AGO";
  • se l'iscritto ha maturato il diritto alla pensione del Fondo e anche i requisiti assicurativi e contributivi AGO, ma non l'età pensionabile richiesta dal decreto n. 503/1992, si liquida solo la pensione del Fondo;
  • la quota AGO sarà inserita quando verrà raggiunta l'età pensionabile, tramite ricostituzione con compilazione del pannello FS06AES;
  • se l'iscritto ha maturato i requisiti del Fondo ma non maturerà quelli AGO, viene liquidata soltanto la pensione del Fondo;
  • in caso di rioccupazione e completamento dell'anzianità contributiva richiesta dal D.Lgs. n. 503/1992, la pensione potrà essere ricostituita su domanda con inserimento dei dati AGO.

Indicazioni procedurali e gestione informatica

Per tutte le fattispecie disciplinate, la prima liquidazione deve essere contraddistinta da un codice specifico che sarà comunicato successivamente, una volta resi disponibili i programmi di acquisizione in corso di aggiornamento. Le S.A.P. devono tenere in particolare evidenza le pensioni da ricostituire al momento del compimento dell'età pensionabile prevista dal decreto n. 503/1992.

La circolare si innesta inoltre nel solco del messaggio n. 17219 del 22 marzo 1993, che aveva già fornito le modalità per la liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dei Fondi speciali di previdenza. Con il presente atto vengono invece impartite le istruzioni per la liquidazione definitiva delle pensioni dei Fondi speciali gasisti ed esattoriali.

Punti principali

Chiarimento interpretativo sul D.Lgs. n. 503/1992

Il Ministero del Lavoro ha escluso che il decreto legislativo n. 503/1992 abbia modificato i requisiti previsti dalle normative speciali dei Fondi gasisti ed esattoriali per il diritto alla pensione di vecchiaia. Pertanto, è possibile liquidare la pensione complessiva dei Fondi speciali quando siano soddisfatte le condizioni previste dalle rispettive discipline, anche se non risultino ancora perfezionati i requisiti di età, assicurazione e contribuzione richiesti dall'AGO.

Pensioni di vecchiaia Fondo gas

Per gli iscritti al Fondo gas che cessino dal servizio presso aziende private del gas, il diritto alla pensione complessiva sussiste al compimento del 60° anno di età con almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, anche se non maturati i requisiti AGO. Se sono maturati anche i requisiti AGO, la pensione va liquidata definitivamente con compilazione dei pannelli FS05GA e FS06AGA. Se i requisiti AGO non sono ancora maturati ma l'interessato li ha comunque già perfezionati sotto il profilo assicurativo e contributivo, si liquida solo la quota Fondo e la quota AGO sarà inserita alla maturazione dell'età pensionabile mediante ricostituzione d'ufficio. Se invece i requisiti AGO non saranno mai maturati, viene liquidata solo la pensione Fondo; in caso di successiva rioccupazione e completamento dei requisiti AGO, la pensione potrà essere riliquidata su domanda con inserimento della quota AGO.

Pensioni di vecchiaia Fondo esattoriali

Per gli iscritti al Fondo esattoriali che cessino dal servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, il diritto alla pensione complessiva sussiste al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° per le donne, con almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, anche se non maturati i requisiti AGO. Se sono maturati anche i requisiti AGO, la pensione è liquidata in via definitiva con i pannelli FS05ES e FS06AES. Se i requisiti AGO non sono ancora maturati ma sono già soddisfatti quelli assicurativi e contributivi AGO, si liquida solo la pensione del Fondo e la quota AGO sarà aggiunta al raggiungimento dell'età pensionabile. Se non saranno maturati i requisiti AGO, si liquida soltanto la pensione del Fondo; in caso di rioccupazione e successivo completamento dell'anzianità richiesta dal D.Lgs. n. 503/1992, la pensione potrà essere ricostituita su domanda con inserimento della quota AGO.

Modalità operative e gestione delle posizioni

Per la prima liquidazione, le pensioni interessate devono essere contraddistinte con un codice specifico che sarà comunicato successivamente, quando saranno disponibili i programmi di acquisizione aggiornati. Le S.A.P. devono mantenere tali pensioni in particolare evidenza per procedere alla ricostituzione nel momento in cui l'assicurato raggiunga l'età pensionabile richiesta dal D.Lgs. n. 503/1992. La circolare richiama anche il messaggio n. 17219 del 22 marzo 1993, relativo alle modalità di liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dei Fondi speciali.

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