Circolare numero 305 del 22-11-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni per l’applicazione del piano di pensionamento anticipato previsto dall’art. 10 del D.L. n. 299/1994, convertito dalla L. n. 451/1994, chiarendo destinatari, requisiti, misura del trattamento, decorrenza, termini per la domanda, oneri a carico di INPS e imprese, nonché le modalità di segnalazione dei dati e di contabilizzazione. Viene inoltre precisato che per il settore dell’industria della difesa le istruzioni restano sospese in attesa di chiarimenti ministeriali. La parte finale disciplina le variazioni al piano dei conti e i prospetti da trasmettere per la rilevazione degli oneri.
Istruzioni applicative e contabili sul pensionamento anticipato ex art. 10 D.L. n. 299/1994, conv. in L. n. 451/1994
Pensionamento anticipato ex art. 10 D.L. n. 299/1994 convertito in L. n. 451/1994
La circolare detta le istruzioni applicative e contabili relative al piano di pensionamento anticipato confermato per il 1994, destinato a specifiche platee di lavoratori industriali coinvolti in procedure di mobilità nell’ambito di ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali. Vengono disciplinati i requisiti, i termini di presentazione delle domande, la misura delle prestazioni, gli oneri finanziari e le modalità di contabilizzazione.
Ambito di applicazione e destinatari
Il trattamento riguarda i lavoratori dipendenti da imprese industriali interessati da procedure di mobilità avviate in esecuzione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale concordati con le organizzazioni sindacali. L’accesso è limitato a coloro che, se licenziati nel corso del 1994, avrebbero avuto diritto al trattamento di cui all’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, ossia alla cosiddetta mobilità lunga.
Requisiti per il riconoscimento
Il diritto al pensionamento anticipato è riconosciuto ai lavoratori che rientrino in categorie di difficile ricollocamento, individuate anche tenendo conto del mercato del lavoro locale dai contratti collettivi di gestione delle eccedenze, a condizione che sia integrata una delle seguenti situazioni:
- al 31 dicembre 1993 abbiano compiuto 50 anni di età se donne, 55 anni se uomini, con almeno 25 anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- al 31 dicembre 1993 possano far valere almeno 30 anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Per il perfezionamento del requisito contributivo possono essere considerati anche periodi assicurativi maturati in Stati esteri convenzionati, secondo il criterio richiamato dalla circolare n. 198 del 30 luglio 1992. Non possono comunque accedere al trattamento previsto per il requisito dei 30 anni i titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità.
Limite numerico dei pensionamenti
Il numero dei lavoratori prepensionabili per ciascuna impresa non può superare quello previsto dal piano approvato, nel limite massimo complessivo di 8.500 unità. Nel computo rientrano anche le unità richiamate dal comma 8 dell’art. 10.
Determinazione del trattamento
Per i lavoratori in possesso del requisito di età e contribuzione:
- il trattamento è liquidato secondo le norme ordinarie;
- l’anzianità contributiva viene aumentata di un numero di settimane pari a quelle comprese tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il compimento dei 55 anni per le donne o dei 60 anni per gli uomini;
- l’aumento non può comunque eccedere il numero di settimane necessario a raggiungere 35 anni di contribuzione.
Per i lavoratori con il solo requisito contributivo di 30 anni:
- il trattamento anticipato è calcolato secondo le norme comuni;
- l’anzianità utile ai fini della pensione di anzianità è incrementata delle settimane necessarie a raggiungere 35 anni di contribuzione.
Nel caso in cui il lavoratore possieda entrambi i requisiti, viene attribuito il trattamento per il quale maturi per primo il relativo diritto. Per i titolari di pensione o assegno di invalidità che abbiano titolo al trattamento anticipato di vecchiaia, la determinazione del supplemento è rinviata alle istruzioni già fornite con riferimento alla legge n. 193/1984.
Decorrenza e qualificazione giuridica
Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro. La circolare precisa che esso è equiparato, a tutti gli effetti, alla pensione di anzianità di cui all’art. 22 della legge n. 153/1969.
Domanda, selezione delle istanze e cessazione del rapporto
Ai fini dell’ammissione, il lavoratore deve presentare all’impresa una domanda irrevocabile entro 90 giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento anticipato, individuata nel 31 ottobre 1994.
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del 31 ottobre 1994, l’impresa deve:
- selezionare le domande in base al piano approvato e alle esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione;
- trasmettere le domande selezionate alle sedi competenti dell’Istituto;
- indicare la data di risoluzione del rapporto di lavoro, che coincide comunque con l’ultimo giorno del mese di riferimento.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all’Istituto si estingue nell’ultimo giorno del relativo mese.
Oneri della gestione assistenziale e delle imprese
Ai sensi del comma 6 dell’art. 10, la gestione di cui all’art. 37 della legge n. 88/1989 deve versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ogni mese di anticipo della pensione attribuita al singolo lavoratore:
- una somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro sull’ultima retribuzione annua percepita, ragguagliata a mese; per il 1994 l’aliquota è indicata nel 26,97%;
- una somma pari all’importo mensile della pensione anticipata, comprensiva della tredicesima mensilità.
Per il calcolo dell’onere si richiamano, per quanto compatibili, i criteri indicati dalla circolare n. 284 del 17 dicembre 1991. In particolare, l’importo mensile della pensione anticipata, comprensivo del rateo di tredicesima, va moltiplicato per il numero dei mesi di anticipazione rispetto alla data di compimento dell’età pensionabile o, in alternativa, rispetto alla data di raggiungimento dei 35 anni di contribuzione mediante l’aumento dell’anzianità contributiva.
L’impresa deve versare alla medesima gestione, per ciascun lavoratore ammesso al trattamento, un contributo pari al 50% degli oneri complessivi di cui sopra, diminuiti degli importi connessi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilità e ai minori oneri figurativi che sarebbero spettati in base all’art. 7 della legge n. 223/1991. Tali importi vanno determinati assumendo come decorrenza l’ottavo giorno successivo al licenziamento o, se successivo, l’ottavo giorno dopo la cessazione dell’indennità di mancato preavviso.
L’impresa può optare per il pagamento del contributo in forma rateale, con addebito di interessi al tasso legale annuo, in un numero di rate mensili di pari importo non superiore ai mesi di anticipazione della pensione. Nelle more dell’aggiornamento della procedura automatizzata, il calcolo degli oneri a carico delle imprese è demandato direttamente alle sedi.
Comunicazioni alle imprese e istruzioni operative
Per quanto compatibili, restano richiamate le istruzioni della circolare n. 198 del 30 luglio 1992 e del messaggio n. 88 del 6 agosto 1992. La documentazione inviata alle imprese deve essere accompagnata dal piano di ammortamento; il relativo credito viene poi contabilizzato secondo le istruzioni impartite dalla circolare.
Segnalazione dei dati per la liquidazione
Ai fini della liquidazione delle pensioni anticipate devono essere indicati, oltre ai dati ordinari, anche gli elementi necessari alla corretta classificazione nel pannello MNLAN30:
- campo "CODICE NATURA": valore 1 nel primo sottocampo e valore X nel terzo sottocampo;
- campo "ATTIVITA' ECONOMICA": valore 94;
- campo "PROFESSIONE INDIVIDUALE": valore 451.
La corretta compilazione consente l’individuazione nei supporti magnetici dei pensionamenti liquidati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 451/1994.
Settore dell’industria della difesa
Per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dell’industria della difesa, richiamati dal comma 8 dell’art. 10, la circolare non impartisce ancora istruzioni operative. Le stesse vengono rinviate a successivi chiarimenti ministeriali.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la contabilizzazione dell’onere derivante dalla maggiore anzianità contributiva, calcolato secondo i criteri del punto 1.9, lettera a), l’ufficio competente deve predisporre e trasmettere all’ufficio contabilità un biglietto contabile con imputazione:
- a debito del conto GAS 32/46;
- a credito del conto FPR 22/50.
Per la rilevazione degli oneri a carico delle imprese, l’ufficio contabilità deve registrare il credito sulla base della lettera inviata alle imprese con allegato piano di ammortamento, utilizzando il seguente schema:
- GAS 00/46 a diversi;
- GAS 21/46 per l’importo relativo all’aumento dell’anzianità contributiva;
- GAS 22/46 per l’importo relativo alle rate di pensione anticipate.
Il conto GAS 00/46 deve essere assistito da apposito partitario. I bollettini di versamento relativi al conto corrente postale delle "riscossioni varie" devono riportare denominazione e matricola dell’impresa e la causale "Art. 10 D.L. n. 299/94"; se sono richieste somme aggiuntive, va riportata la causale "sanz. ctr. art. 10 D.L. n. 299/94".
In caso di pagamento in unica soluzione, la riscossione è imputata a credito del conto GAS 00/46 con aggiornamento del partitario. In caso di pagamento rateale, la quota capitale e la quota interessi di dilazione vanno imputate rispettivamente ai conti GAS 00/46 e GAR 24/10; eventuali somme aggiuntive sono imputate al conto GAR 24/20. All’inizio di ciascun esercizio il saldo del conto GAS 00/46 deve essere riportato a nuovo.
Rilevazioni di bilancio e adempimenti di fine esercizio
L’Ufficio gestione pensioni deve tenere evidenza analitica dei seguenti dati:
- nominativo del beneficiario;
- numero e categoria della pensione e relativa decorrenza;
- data di raggiungimento dei 35 anni di contribuzione ovvero dell’età pensionabile;
- importo delle rate di pensione erogate nell’anno.
Per il calcolo di tale importo occorre considerare gli importi al lordo delle trattenute e al netto dei trattamenti di famiglia, tenendo conto delle rate stornate dal mese successivo alla cessazione dello stato di prepensionamento e di quelle eliminate per altre cause; per le pensioni con supplemento a favore di titolari di pensione o assegno di invalidità si considerano solo gli importi delle rate corrispondenti al supplemento.
A fine esercizio le sedi devono predisporre e trasmettere alla Direzione generale il prospetto di cui all’allegato 3, secondo tempi e modalità che saranno stabiliti con la circolare sulle chiusure contabili.
Punti principali
Ambito del pensionamento anticipato e destinatari
La disciplina riguarda i lavoratori dipendenti da imprese industriali coinvolti in procedure di mobilità avviate nell’ambito di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale concordati con le organizzazioni sindacali. Possono accedere al trattamento solo i soggetti che, se licenziati nel 1994, avrebbero avuto titolo alla mobilità lunga di cui all’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991.
Requisiti soggettivi e categorie ammesse
Il diritto al pensionamento anticipato spetta ai lavoratori rientranti in categorie di difficile ricollocamento, individuate dai contratti collettivi di gestione delle eccedenze anche in relazione al mercato del lavoro locale. Sono previste due alternative: età minima al 31 dicembre 1993 di 50 anni per le donne e 55 per gli uomini con almeno 25 anni di contribuzione, oppure almeno 30 anni di contribuzione al 31 dicembre 1993. I titolari di pensione o assegno di invalidità non possono accedere al trattamento previsto per il requisito contributivo di cui alla lettera b).
Numero massimo di beneficiari
Il numero dei lavoratori prepensionabili per ciascuna impresa non può superare quello previsto dall’art. 10, comma 1, entro il limite complessivo di 8.500 unità, includendo anche le unità richiamate dal comma 8 del medesimo articolo.
Misura del trattamento e criteri di calcolo
Per i lavoratori con i requisiti di età e anzianità contributiva, il trattamento è calcolato con le norme comuni incrementando l’anzianità contributiva di un numero di settimane pari a quelle intercorrenti tra la risoluzione del rapporto e il compimento dei 55 anni per le donne o dei 60 anni per gli uomini, senza superare il limite necessario alla maturazione di 35 anni di contribuzione. Per i lavoratori con il solo requisito dei 30 anni di contributi, l’anzianità utile viene aumentata delle settimane necessarie a raggiungere 35 anni di contribuzione. Se il lavoratore possiede entrambi i requisiti, si applica il trattamento che matura per primo.
Decorrenza e regime giuridico
Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro ed è equiparato, a tutti gli effetti, alla pensione di anzianità di cui all’art. 22 della legge n. 153/1969.
Domanda dei lavoratori, selezione aziendale e cessazione del rapporto
La domanda è irrevocabile e deve essere presentata all’impresa entro 90 giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento anticipato, fissata al 31 ottobre 1994. Entro i 30 giorni successivi a tale scadenza le imprese devono selezionare le domande sulla base del piano e delle esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, trasmettendole alle sedi competenti dell’Istituto con l’indicazione della data di risoluzione del rapporto, che coincide con l’ultimo giorno del mese interessato. Il rapporto di lavoro si estingue infatti nell’ultimo giorno del mese di riferimento.
Oneri a carico della gestione assistenziale e delle imprese
La gestione ex art. 37 della legge n. 88/1989 deve versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ogni mese di anticipo, una somma pari al contributo calcolato sull’ultima retribuzione annua ragguagliata a mese con aliquota 1994 del 26,97%, più una somma pari all’importo mensile della pensione anticipata comprensiva della tredicesima. L’impresa deve corrispondere alla stessa gestione un contributo pari al 50% degli oneri complessivi, diminuiti degli importi relativi alla mancata mobilità e ai minori oneri figurativi; è prevista la possibilità di pagamento rateale con interessi al tasso legale annuo.
Istruzioni operative, segnalazione dati e contabilità
Per la liquidazione devono essere inseriti nel pannello MNLAN30 i codici indicati per natura, attività economica e professione individuale, così da consentire l’individuazione nei supporti magnetici dei pensionamenti ex art. 10 L. n. 451/1994. La contabilizzazione prevede l’uso dei nuovi conti GAS 00/46, GAS 21/46, GAS 22/46 e GAS 32/46, con specifiche imputazioni per l’onere da maggiore anzianità contributiva e per i contributi a carico delle imprese, nonché causali dedicate sui bollettini postali. Le sedi devono inoltre mantenere evidenze analitiche dei beneficiari e delle rate erogate e trasmettere a fine esercizio il prospetto previsto dall’allegato 3.
Settore industria della difesa
Per il pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dell’industria della difesa non vengono impartite istruzioni applicative, in attesa di chiarimenti da parte dei competenti organi ministeriali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 22 nov 1994Circolare numero 306 del 22-11-1994
- Circolare · 23 nov 1994Circolare numero 309 del 23-11-1994
- Circolare · 23 nov 1994Circolare numero 308 del 23-11-1994
- Circolare · 23 nov 1994Circolare numero 307 del 23-11-1994
- Circolare · 24 nov 1994Circolare numero 310 del 24-11-1994
- Circolare · 25 nov 1994Circolare numero 311 del 25-11-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →