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Circolare

Circolare numero 307 del 23-11-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’articolo 9 della legge n. 451/1994 per il piano di pensionamenti anticipati nel gruppo Alitalia. Disciplina destinatari, requisiti, misura, decorrenza, regime di cumulabilità/incompatibilità, domanda, risoluzione del rapporto di lavoro, oneri e modalità di segnalazione dei dati. In allegato riepiloga inoltre la ripartizione dei 800 posti tra Alitalia e ATI per il 1994 e il 1995.

Istruzioni applicative sul piano di prepensionamenti Alitalia-ATI per il biennio 1994-1995

Piano di prepensionamenti Alitalia-ATI per il biennio 1994-1995

La circolare detta le istruzioni operative per l’applicazione dell’articolo 9 della legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha convertito il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, in materia di occupazione e fiscalizzazione degli oneri sociali. Il provvedimento riguarda un piano di pensionamenti anticipati nel settore del trasporto aereo, approvato con decreto interministeriale 28 settembre 1994, con un limite complessivo di 800 unità.

Ambito di applicazione e destinatari

Il piano interessa esclusivamente i lavoratori dipendenti delle società Alitalia e ATI per il biennio 1994-1995. Il contingente massimo di 800 unità comprende sia i pensionamenti anticipati di anzianità sia quelli di vecchiaia previsti dal medesimo articolo 9.

Trattamento anticipato di anzianità

Possono accedere al trattamento i lavoratori che risultino in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, oppure che maturino tale requisito nel corso del 1995. La circolare precisa che non hanno diritto al beneficio i titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità.

Quanto al calcolo, il trattamento viene liquidato secondo le norme ordinarie incrementando l’anzianità contributiva utile con un numero di settimane pari a quelle necessarie per raggiungere i 35 anni di contribuzione. In ogni caso, l’aumento non può superare il numero di settimane intercorrenti tra la data di cessazione del rapporto e quella del compimento del 60° anno di età.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro. Al trattamento si applicano inoltre i regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per le pensioni di anzianità.

Trattamento anticipato di vecchiaia

Il comma 2 dell’articolo 9 prevede, entro il medesimo limite di 800 unità, anche il pensionamento anticipato di vecchiaia. I destinatari sono sempre i lavoratori dipendenti delle società Alitalia e ATI.

I requisiti sono differenziati in base al sesso e all’anno di maturazione dell’età pensionabile:

  • uomini: almeno 55 anni con almeno 16 anni di anzianità assicurativa e contributiva se l’età è maturata nel 1994;
  • donne: almeno 50 anni con almeno 16 anni di anzianità assicurativa e contributiva se l’età è maturata nel 1994;
  • in alternativa, se il requisito anagrafico è perfezionato nel 1995, è richiesta un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 17 anni.

Anche per questo trattamento la misura si determina secondo le norme comuni, incrementando l’anzianità contributiva di un numero di settimane pari a quelle comprese tra la cessazione del rapporto e il compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno per le donne, senza oltrepassare le settimane necessarie a raggiungere 35 anni di contribuzione. Per i titolari di pensione o assegno di invalidità che abbiano diritto al trattamento anticipato di vecchiaia, la circolare richiama le istruzioni già emanate con riferimento alla legge 31 maggio 1984, n. 193.

Anche in questo caso la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e si applicano i regimi di incumulabilità e incompatibilità propri delle pensioni di anzianità.

Domanda, selezione e cessazione del rapporto di lavoro

I lavoratori interessati devono presentare all’impresa una domanda irrevocabile entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 299/1994, quindi entro il 19 agosto 1994. Le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento, selezionano le domande e le trasmettono alle competenti sedi dell’Istituto.

La circolare chiarisce che, poiché la norma non indica espressamente il termine per la trasmissione all’Istituto, le imprese devono precisare, al momento dell’invio della domanda, la data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il rapporto si estingue l’ultimo giorno del mese precedente la decorrenza della pensione.

Oneri finanziari e criteri di calcolo

In forza dell’articolo 13 della legge n. 451/1994, gli oneri dell’operazione sono posti a carico dello Stato. Per la loro determinazione si richiamano, per quanto compatibili, i criteri della circolare n. 216 del 26 ottobre 1988.

Per il calcolo della copertura delle rate di pensione anticipata, la circolare precisa che l’importo mensile della pensione alla data di decorrenza, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, deve essere moltiplicato per il numero dei mesi di anticipo rispetto alla data di raggiungimento dell’età pensionabile o, in alternativa, rispetto alla data di maturazione dei 35 anni di contribuzione mediante l’aumento figurativo dell’anzianità.

Adempimenti operativi e segnalazione dei dati

Per le istruzioni operative si rinvia, per quanto non in contrasto con la nuova disciplina, ai criteri già indicati nella circolare n. 198 del 30 luglio 1992. Ai fini dell’individuazione delle pensioni liquidate nell’ambito di questo piano, devono essere inserite specifiche informazioni nel pannello MNLAN30:

  • campo codice natura: valore 1 nel primo sottocampo e valore X nel terzo sottocampo;
  • campo attività economica: valore "94";
  • campo professionale individuale: valore "452".

La circolare segnala infine che le istruzioni contabili saranno emanate con successiva comunicazione.

Allegato: ripartizione dei pensionamenti

Nell’allegato viene richiamato il decreto interministeriale 28 settembre 1994, entrato in vigore il 30 settembre 1994, che distribuisce i pensionamenti anticipati del settore del trasporto aereo tra Alitalia e ATI per gli anni 1994 e 1995. La ripartizione riportata è la seguente:

  • 1994: Alitalia 35 dirigenti e 560 quadri/impiegati/opera; ATI 41 quadri/impiegati/operai;
  • 1995: Alitalia 4 dirigenti e 147 quadri/impiegati/opera; ATI 13 quadri/impiegati/operai.

Il totale complessivo resta pari a 800 unità, con riserva di successive istruzioni.

Punti principali

Destinatari e limite massimo

Il beneficio del pensionamento anticipato è destinato ai lavoratori dipendenti delle società Alitalia e ATI per gli anni 1994-1995. Il numero massimo complessivo di lavoratori prepensionabili è fissato in 800 unità, comprensive anche delle unità previste dal comma 2 dell’articolo 9 per il trattamento anticipato di vecchiaia.

Pensionamento anticipato di anzianità

Possono accedervi i lavoratori con almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell’AGO, oppure che maturino tale requisito nel corso del 1995. Non hanno titolo i titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità. Il trattamento è calcolato secondo le norme comuni, aumentando l’anzianità contributiva di un numero di settimane pari a quelle necessarie per arrivare a 35 anni di contribuzione, comunque non oltre quelle intercorrenti tra cessazione del rapporto e compimento dei 60 anni di età. Decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Pensionamento anticipato di vecchiaia

Il beneficio spetta ai dipendenti Alitalia e ATI che abbiano almeno 55 anni se uomini e 50 se donne, con almeno 16 anni di anzianità assicurativa e contributiva se il requisito anagrafico è raggiunto nel 1994, oppure 17 anni se il requisito di età è perfezionato nel 1995. La misura si determina con l’aumento dell’anzianità contributiva di settimane pari al periodo mancante fino ai 60 anni per gli uomini e ai 55 anni per le donne, nei limiti necessari a raggiungere 35 anni di contribuzione. È richiamata una specifica disciplina per titolari di pensione o assegno di invalidità.

Domanda, selezione e risoluzione del rapporto

I lavoratori devono presentare all’impresa domanda irrevocabile entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge n. 299/1994, quindi entro il 19 agosto 1994. Le imprese selezionano le domande secondo il programma biennale e le trasmettono alle Sedi INPS competenti, indicando anche la data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il rapporto si estingue l’ultimo giorno del mese precedente la decorrenza della pensione, che è fissata al primo giorno del mese successivo.

Oneri, regime e adempimenti informativi

Gli oneri derivanti dall’applicazione della norma sono a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 451/1994. Si richiama la circolare n. 216/1988 per i criteri di determinazione degli oneri e si precisa che, per la copertura delle rate di pensione anticipata, l’importo mensile comprensivo di tredicesima va moltiplicato per i mesi di anticipo rispetto all’età pensionabile o al raggiungimento dei 35 anni di contribuzione. Al trattamento si applicano i regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per le pensioni di anzianità. Ai fini di identificazione delle pratiche devono essere inseriti specifici codici nel pannello MNLAN30.

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