Ordinanza n. 2125/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: a) dell’ordinanza del Comune di Trentola Ducenta n. -OMISSIS- del 18 giugno 2026, avente a oggetto “Revoca autorizzazione – Ordinanza di chiusura S.A.A.”; b) della nota della Prefettura di -OMISSIS- Ufficio Territoriale di Governo Fasc. n.-OMISSIS-/2026/10A/Area 1 BIS del 14 aprile 2026 prot. n. -OMISSIS-, assunta al protocollo generale del Comune di Trentola Ducenta in pari data con il n. -OMISSIS-, mai comunicata né notificata, richiamata nell’ordinanza sub a); c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di immediata chiusura dell’attività di pubblico esercizio e revoca della connessa autorizzazione, fondata anche su una nota prefettizia
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale del 18 giugno 2026, con cui il Comune ha disposto l’immediata chiusura del pubblico esercizio e la revoca dell’autorizzazione, nonché la nota prefettizia richiamata nell’ordinanza e gli ulteriori atti connessi, chiedendo la sospensione cautelare. Il provvedimento comunale si fonda sulla sospensione dell’attività disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS per venti giorni, a seguito di sopralluoghi dei Carabinieri nei quali erano state rilevate situazioni ritenute pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché sull’art. 149, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2020. Tale disposizione prevede la cessazione dell’attività, la chiusura dell’esercizio e la revoca dell’autorizzazione in presenza delle violazioni indicate dalla normativa regionale, tra cui l’esercizio senza autorizzazione, l’inottemperanza a precedenti provvedimenti inibitori o sospensivi e la mancanza dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 59 del 2010. Il ricorrente risulta sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ma è stato ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis c.p.p.; il programma di trattamento, in corso di regolare esecuzione, prevede attività di volontariato.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. ravvisando elementi di possibile fondatezza del ricorso. La valutazione cautelare tiene conto del fatto che la posizione penale del ricorrente è ancora nell’ambito di un procedimento sospeso con messa alla prova, il cui programma risulta regolarmente in corso, rispetto alle condizioni normative richiamate dall’amministrazione per la revoca dell’autorizzazione e la chiusura dell’esercizio. È stato inoltre riconosciuto il periculum in mora, poiché la chiusura dell’attività nelle more della decisione di merito determinerebbe un pregiudizio grave e irreparabile. L’efficacia del provvedimento impugnato è stata quindi sospesa. La trattazione di merito è stata fissata all’udienza pubblica del 18 marzo 2027. Le spese sono state rimesse alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti elementi di possibile fondatezza del ricorso e un pregiudizio grave e irreparabile, accogliendo la domanda di sospensione.
art. 100 TULPS
Base normativa del provvedimento del Questore che aveva disposto la sospensione dell’attività dell’esercizio per venti giorni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
art. 149, comma 4, legge regionale n. 7 del 2020
alle violazioni accertate ai sensi del comma 2, consegue l’obbligo per il SUAP competente di disporre la cessazione dell’attività e la chiusura dell'esercizio, nonché la revoca dell’autorizzazione ed il contestuale ritiro, se rilasciata
Prevede, secondo il provvedimento, l’obbligo del SUAP di disporre chiusura e revoca dell’autorizzazione in presenza delle violazioni tipizzate dalla disciplina regionale.
art. 71 d.lgs. n. 59 del 2010
Individua i requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività; il provvedimento richiama, tra le condizioni ostative, la qualità di delinquente abituale, professionale o per tendenza, le condanne definitive per determinati delitti e l’assoggettamento a misure di prevenzione o sicurezza.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per la quale il ricorrente è sottoposto a procedimento penale; il testo non afferma l’esistenza di una condanna definitiva.
art. 464-bis c.p.p.
Disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova, alla quale il ricorrente è stato ammesso per sei mesi; il programma di trattamento risultava in corso di regolare esecuzione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la possibile fondatezza del ricorso può essere ravvisata quando la chiusura di un’attività e la revoca del relativo titolo abilitativo siano fondate su una posizione penale non ancora definita con condanna definitiva, accompagnata dall’ammissione dell’interessato alla messa alla prova e dalla regolare esecuzione del programma di trattamento, in relazione ai requisiti morali richiesti per l’attività.
- La chiusura immediata di un pubblico esercizio può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini dell’art. 55 c.p.a., in ragione dell’incidenza diretta sulla prosecuzione dell’attività economica del gestore.
- Quando sussistono sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l’efficacia dell’ordinanza comunale di chiusura e revoca dell’autorizzazione, rinviando alla fase di merito la verifica definitiva della legittimità dell’azione amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4173/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4174/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4175/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4176/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4177/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4178/2026 - Roma, Sezione 3T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →