Ordinanza n. 3067/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. II bis, 15 luglio 2024 n. 14380, che ha respinto il ricorso n. 6915/2022 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti di Roma Capitale: a) del provvedimento 27 aprile 2022 prot. n.CA/66652, con il quale la Direzione tecnica del Municipio I – Roma centro ha dichiarato in via di autotutela la nullità e inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività - SCIA alternativa al permesso di costruire 12 gennaio 2021 prot. n. CA/2021/3782, presentata da Cristina Venturelli per un intervento di realizzazione di “tettoia ombreggiante su terrazzo di proprietà privata, utilizzando per l’appoggio della tettoia le travi in C.A. costituenti la struttura resistente del fabbricato” nell’abitazione di proprietà situata in via Antonio Genovesi 36 e distinta al catasto al foglio 369, particella 133, subalterno 511; b) della nota 19 luglio 2021 prot. 122061, di comunicazione di avvio del procedimento; c) per quanto necessario, dell’art. 3 del Regolamento edilizio del Comune di Roma e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di autotutela con cui Roma Capitale aveva dichiarato la nullità e l’inefficacia di una SCIA alternativa al permesso di costruire relativa alla realizzazione di una tettoia ombreggiante su terrazzo
Esito
La controversia
La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione del provvedimento comunale adottato ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, con cui Roma Capitale aveva dichiarato la nullità e l’inefficacia della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata per la realizzazione di una tettoia ombreggiante appoggiata alle travi in cemento armato della struttura del fabbricato. L’amministrazione aveva ritenuto non dimostrato lo stato legittimo dei luoghi e la preesistenza dell’unità immobiliare, reputando insufficienti la documentazione catastale risalente al 1964 e la licenza di abitabilità del 1954, in contrasto con l’art. 3 del Regolamento edilizio comunale e con l’art. 9-bis d.P.R. 380/2001. In appello permane una divergenza tra le parti sulla consistenza e sulla legittimità edilizia delle opere preesistenti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi d’appello dedotti.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Rilevata la divergenza tra le parti sullo stato legittimo dei luoghi e sulla sufficienza dei titoli e documenti edilizi, ha disposto una verificazione tecnica ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. La verificazione dovrà individuare e descrivere l’immobile e gli interventi oggetto della SCIA, ricostruire la disciplina edilizia applicabile sulla base della strumentazione urbanistica e dei vincoli, reperire i titoli edilizi rilasciati alla proprietaria o ai danti causa e stabilire se tali titoli consentano tecnicamente di dimostrare lo stato legittimo delle opere preesistenti, elemento posto dal Comune a fondamento dell’autotutela. Sono stati disciplinati i termini per le operazioni peritali, la relazione preliminare e finale, le osservazioni delle parti, la partecipazione di tecnici di fiducia e l’acquisizione documentale presso le amministrazioni. L’acconto di 3.000 euro sul compenso del verificatore è stato posto provvisoriamente a carico delle parti in misura paritaria. L’udienza pubblica sarà fissata dopo la conclusione della verificazione.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
È la base normativa indicata da Roma Capitale per l’esercizio dell’autotutela mediante dichiarazione di nullità e inefficacia della SCIA; l’ordinanza non prende ancora posizione sulla legittimità concreta di tale esercizio.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
È richiamato dal Comune in relazione alla ricostruzione e dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile e delle opere preesistenti; la verifica della sua concreta applicazione è demandata al verificatore.
art. 3 del Regolamento edilizio del Comune di Roma
È richiamato quale parametro edilizio comunale del quale il provvedimento di autotutela ha contestato la violazione; la sua rilevanza tecnica sarà esaminata nella verificazione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti dal Consiglio di Stato.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della verificazione tecnica affidata a un soggetto dotato di specifica competenza.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell’ambito della disciplina degli incombenti istruttori e delle modalità della verificazione.
Massime di principio
- Quando in un giudizio d’appello avente ad oggetto l’annullamento di un provvedimento edilizio di autotutela sussiste una divergenza tecnica rilevante sulla consistenza delle opere preesistenti e sulla dimostrazione dello stato legittimo dei luoghi, il giudice può disporre una verificazione prima di decidere il merito.
- La verificazione può essere finalizzata non solo all’accertamento materiale dell’immobile e degli interventi, ma anche alla ricostruzione della disciplina edilizia applicabile, dei titoli edilizi pertinenti e della loro idoneità tecnica a dimostrare lo stato legittimo delle opere.
- Nella verificazione tecnica le parti devono essere poste in condizione di partecipare alle operazioni, formulare osservazioni sulla relazione preliminare, nominare tecnici di fiducia e ottenere riscontro alle proprie osservazioni nella relazione finale.
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