Cassazione Penale, Sentenza n. 15084/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata in primo e secondo grado per il reato di calunnia: aveva denunciato lo smarrimento di due assegni postali da 1.000 euro, tratti su conto intestato a Voliamo s.r.l. e con beneficiaria Velier s.p.a., ma gli assegni risultavano in realtà consegnati a Gianluca Stefano Gargano (legale rappresentante di Velier s.p.a.), simulando così tracce di furto/ricettazione a carico di terzi. In cassazione la difesa deduceva: (i) vizio di motivazione per omessa valutazione di testimonianze a favore; (ii) errata applicazione del principio dell'onere della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe indebitamente ribaltato sull'imputata l'onere di provare il pagamento a Velier s.p.a.; inoltre, in note tardive, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato la "decisività" delle prove omesse secondo i criteri consolidati (identificazione dell'atto, evidenza incompatibile con la ricostruzione, prova della verità ed effetto radicale sulla motivazione). Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il rilievo: l'assenza di un successivo pagamento a Velier s.p.a. è stata valutata come uno degli indici della sussistenza dell'elemento psicologico ex art. 368 c.p., non come una illegittima inversione dell'onere della prova. La questione della prescrizione, sollevata tardivamente nelle note integrative, è stata esclusa per inammissibilità ex art. 585 c.p.p.; inoltre la Corte ha considerato rilevante il periodo di sospensione del processo (10 mesi per adesione dell'avvocato all'astensione), che impedisce di ritenere estinto il reato prima della pronuncia d'appello. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen.
Norma sul reato di calunnia; la Corte ha richiamato l'articolo per motivare che l'assenza di pagamento a Velier s.p.a. è uno degli indici utili a valutare l'elemento psicologico (doloso) richiesto dalla fattispecie.
art. 585 cod. proc. pen.
Principio secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi: la Corte ha escluso l'esame della doglianza sulla prescrizione formulata nelle note integrative depositate tardivamente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per il ricorrente; è stata applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione di euro 3.000.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021 e altre citate)
La Corte ha richiamato i criteri consolidati per la cassazione nei casi di presunta omissione o travisamento della prova: il ricorrente deve indicare l'atto, il dato probatorio incompatibile, provarne la verità ed illustrare perché l'omissione compromette radicalmente la motivazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che censuri mancata o errata valutazione delle prove richiede specificità: bisogna indicare l'atto processuale, il dato fattuale incompatibile con la sentenza, provarne l'effettiva esistenza e spiegare perché la prova è decisiva per invalidare la motivazione.
- La mancata produzione di elementi probatori favorevoli o la loro non valutazione dal giudice di merito non è sufficiente da sola per rendere ammissibile il ricorso in cassazione: va dimostrata la decisività rispetto all'impianto probatorio complessivo.
- Indici quali l'assenza di un pagamento successivo possono legittimamente essere valutati come elementi sintomatici dell'elemento psicologico del reato (dolus) e non costituiscono necessariamente un'inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato.
- Motivi nuovi o argomenti sollevati tardivamente dopo la dichiarazione di inammissibilità sono irricevibili ai sensi dell'art. 585 c.p.p.; la tempestività e la forma di deduzione delle eccezioni (es. prescrizione) sono quindi essenziali.
- In caso di sospensioni del processo (anche per adesione dell'avvocato a misure di astensione) tali periodi devono essere considerati nel calcolo dei termini di prescrizione; pretese superficialmente calcolate che ignorano sospensioni rischiano di essere respinte.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e applicare sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p., quindi l'impugnazione infondata o generica può avere conseguenze economiche immediate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14895/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14896/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14897/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14898/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14899/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14903/2024 del 11/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →