Ordinanza n. 8021/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare – del provvedimento n. 1664 del 17/2/2025 - notificato in data 18/2/2025- del Consolato Generale d'Italia a Casablanca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Consolato Generale d'Italia a Casablanca, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Il diniego del visto era connesso, per accessorietà, alla revoca del nulla osta al lavoro emessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Salerno. Il TAR ha esaminato la questione della competenza territoriale. Ha ritenuto non applicabile l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., poiché tale disposizione riguarda l'impugnazione cumulativa di un atto presupposto non immediatamente lesivo e dell'atto conseguenziale lesivo, mentre nel caso concreto la revoca del nulla osta era autonomamente e immediatamente lesiva e l'interesse a ricorrere sorgeva già con la sua adozione. È stata quindi valorizzata la connessione tra i provvedimenti del MAECI e dello SUI di Salerno, inseriti in una procedura sostanzialmente unitaria finalizzata al rilascio del titolo richiesto.
La decisione
Il TAR Lazio ha declinato la propria competenza territoriale in favore del TAR Campania - Salerno. Il Collegio ha ritenuto applicabile, in via analogica e secondo i principi generali richiamati dall'art. 39, comma 1, c.p.a., l'art. 31 c.p.c., secondo cui la domanda accessoria può essere proposta davanti al giudice territorialmente competente per la domanda principale. La revoca del nulla osta al lavoro, adottata dallo SUI di Salerno, costituisce l'atto principale rispetto al diniego del visto, che ne rappresenta l'atto conseguenziale. La concentrazione delle cause davanti a un unico giudice è stata ritenuta coerente con i principi del simultaneus processus, dell'effettività della tutela giurisdizionale e della ragionevole durata del processo, nonché con la possibilità di cumulo delle domande prevista dall'art. 32 c.p.a. Il processo potrà essere riassunto davanti al TAR Campania - Salerno. Il Collegio ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
principio di inderogabilità della competenza territoriale
La competenza territoriale è inderogabile, salva l'applicazione dei principi e delle regole sulla connessione richiamati dall'ordinanza.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.
La disposizione si applica all'impugnazione cumulativa di un atto presupposto non immediatamente lesivo e dell'atto conseguenziale lesivo; non si applica quando l'atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.
art. 1 c.p.a.
effettività della tutela giurisdizionale
Il principio giustifica la concentrazione davanti a un unico giudice delle cause connesse.
art. 2, comma 2, c.p.a.
ragionevole durata del processo
La ragionevole durata del processo costituisce ulteriore fondamento della concentrazione delle controversie connesse.
art. 32 c.p.a.
consente il cumulo delle domande giudiziali innanzi allo stesso giudice amministrativo
Conferma la possibilità di trattare unitariamente domande connesse davanti al medesimo giudice.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali
Consente il ricorso alla disciplina processualcivilistica della connessione, in quanto compatibile.
art. 31 c.p.c.
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo
La domanda accessoria relativa al diniego del visto può essere trattata dal giudice competente per la domanda principale relativa alla revoca del nulla osta.
Massime di principio
- L'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. si applica ai casi di impugnazione cumulativa dell'atto presupposto non immediatamente lesivo e dell'atto conseguenziale dal quale deriva la lesione; non si applica quando l'atto presupposto produce autonomamente e immediatamente effetti lesivi ed è quindi autonomamente impugnabile.
- Quando più provvedimenti, adottati da amministrazioni diverse, fanno parte di una procedura sostanzialmente unitaria e sono collegati da un rapporto di causa principale e causa accessoria, la controversia relativa all'atto principale può attrarre quella relativa all'atto conseguenziale per consentire la trattazione unitaria davanti a un unico giudice.
- In assenza di una disciplina specifica del mutamento della competenza territoriale per ragioni di connessione, il principio del simultaneus processus può essere applicato nel processo amministrativo mediante il rinvio previsto dall'art. 39, comma 1, c.p.a. alle norme del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.
- La concentrazione delle controversie connesse davanti a un unico giudice trova fondamento nei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, nonché nella possibilità di cumulo delle domande prevista dall'art. 32 c.p.a.
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