Cassazione Civile, Ordinanza n. 12308/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Alcuni componenti del consiglio direttivo di un’associazione sportiva dilettantistica impugnavano avvisi di presa in carico emessi per il recupero di una somma elevata riferita a un avviso di accertamento notificato all’associazione, al suo legale rappresentante pro tempore e all’autore delle violazioni contestate. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso; in appello, invece, veniva accolto il gravame dei contribuenti sul rilievo che non fosse stata loro notificata una precedente contestazione della responsabilità solidale per i debiti tributari dell’associazione. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la tardività dell’appello e quindi la sua inammissibilità, poiché proposto oltre il termine semestrale per impugnare la sentenza di primo grado non notificata, anche tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini disposta dalla legge di bilancio 2023; con il secondo lamentava la violazione dell’art. 38 c.c. per non essere stata riconosciuta la responsabilità solidale dei membri del consiglio direttivo per i debiti dell’associazione. I controricorrenti eccepivano inoltre inammissibilità del ricorso per difetto di integrità del contraddittorio e per asserito giudicato interno.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari dei controricorrenti, ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate ritenendo tardivo l’appello. Ha affermato che la sentenza di primo grado, pubblicata il 30 gennaio 2023 e non notificata, era stata appellata solo il 30 luglio 2024, oltre il termine risultante dal combinato disposto dell’art. 327 c.p.c., della sospensione straordinaria di 11 mesi prevista dalla L. n. 197 del 2022 e della proroga per il giorno festivo. Ha escluso la cumulabilità di tale sospensione con quella feriale quando i periodi si sovrappongono. Ha inoltre precisato che il vizio dedotto non era un’omessa pronuncia processuale rilevante ex art. 360 n. 4 c.p.c., ma una decadenza attinente a un presupposto processuale rilevabile anche d’ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, l’appello dei contribuenti è stato dichiarato inammissibile per tardività. Le spese del giudizio di merito e di legittimità sono state poste a carico dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la successiva trattazione camerale su richiesta della ricorrente
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per il deposito delle memorie illustrative
art. 327, comma 1, c.p.c.
termine semestrale lungo per proporre appello contro sentenza non notificata
art. 155, comma 3, c.p.c.
proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade in giorno festivo
art. 1, comma 199, L. n. 197 del 2022
sospensione straordinaria dei termini processuali applicata al termine di impugnazione
art. 1 L. n. 742 del 1969
sospensione feriale dei termini processuali; ritenuta non cumulabile con altre sospensioni quando i periodi coincidono o si sovrappongono
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
corretto parametro per censurare l’errore di diritto sulla tardività dell’appello
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
escluso come parametro necessario per la doglianza, perché l’omesso esame di una questione processuale non integra omessa pronuncia
art. 38 c.c.
motivo assorbito; la ricorrente invocava la responsabilità solidale dei membri del consiglio direttivo per i debiti dell’associazione
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado non è notificata, il termine lungo per impugnare va calcolato secondo l’art. 327 c.p.c., tenendo conto delle eventuali sospensioni straordinarie applicabili e della proroga al primo giorno non festivo se la scadenza cade in giorno festivo.
- Le diverse cause di sospensione dei termini processuali non si cumulano automaticamente: se i rispettivi periodi coincidono o si sovrappongono, non si può aggiungere un ulteriore periodo di sospensione oltre quello già considerato nel calcolo del termine.
- L’omessa pronuncia su un’eccezione puramente processuale non integra necessariamente il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c.; la parte deve censurare l’invalidità processuale sostanziale dedotta, che può essere rilevata anche d’ufficio quando attiene a un presupposto fondante del processo.
- Se è accolto un motivo che rende tardiva o inammissibile l’impugnazione proposta nel merito, la questione di merito dedotta con gli altri motivi resta assorbita e la Corte può cassare senza rinvio, decidendo nel merito con declaratoria di inammissibilità dell’atto di impugnazione.
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