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Legge

L.R. Calabria 10/2002

finanziamento dei Gruppi consiliari).

Normativa regionaleL.R. Calabria 10/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 10 del 2014 interviene in modo puntuale sul testo unico dei Gruppi consiliari (l.r. n. 13/2002), correggendo il riferimento al soggetto competente e riformulando alcune previsioni sulla mancata regolarizzazione e sulle conseguenze previste. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Modifiche alla disciplina dei Gruppi consiliari regionali

Modifiche alla disciplina dei Gruppi consiliari

La legge regionale Calabria 1° luglio 2014, n. 10 apporta modifiche limitate alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, che disciplina struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari. Si tratta di un intervento di coordinamento e correzione testuale, con effetto nell’ordinamento regionale calabrese.

Contenuto delle modifiche

L’intervento riguarda l’articolo 7 della l.r. n. 13/2002 e incide su due commi.

Nel comma 4:

  • il riferimento al “Presidente della Regione” viene sostituito con “Presidente del Consiglio regionale”;
  • il terzo periodo del comma è soppresso;
  • al quarto periodo l’espressione “La decadenza” è sostituita da “L’omessa regolarizzazione”, con conseguente adeguamento del tenore della disposizione.

Nel comma 5:

  • sono soppresse le parole “La decadenza”;
  • la parola “conseguono” è sostituita da “consegue”.

Ambito applicativo e portata

La legge non introduce una disciplina nuova sui Gruppi consiliari, ma modifica il testo vigente della l.r. n. 13/2002 per renderlo coerente sotto il profilo lessicale e dei riferimenti istituzionali. La portata è esclusivamente regionale e riguarda l’ordinamento della Regione Calabria.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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