Ordinanza n. 1776/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: proclamazione degli eletti alle elezioni comunali di Viareggio del 2026 e atti delle operazioni elettorali del primo turno e del ballottaggio
Esito
La controversia
La candidata, sconfitta al ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026 per 160 voti (12.381 voti contro i 12.541 della candidata proclamata), ha impugnato la proclamazione e le operazioni elettorali, chiedendo principalmente la rinnovazione totale o parziale del ballottaggio e, in subordine, la ripetizione dello scrutinio previa verificazione. Nei cinque motivi ha denunciato, per numerose sezioni, omissioni e contraddizioni nei verbali quanto a schede consegnate, autenticate, non utilizzate e residue, numero dei votanti, schede scrutinate, schede bianche e nulle, operazioni presso luoghi di cura e contabilizzazione di schede deteriorate o sostitutive. In particolare, ha sostenuto che le anomalie, considerate unitariamente, rivelassero una discontinuità nella custodia e tracciabilità delle schede autenticate, con la possibilità che schede sottratte al controllo del seggio fossero state compilate e introdotte nell’urna. Le contestazioni riguardano le sezioni 1, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 22, 24, 25, 35, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 60 e 61. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito il carattere esplorativo dell’istanza istruttoria e fornito ricostruzioni documentali delle discrasie.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né accolto o respinto la domanda di annullamento: ha disposto una verificazione in contraddittorio, ai sensi degli artt. 63, comma 4, e 66 c.p.a., limitata alle sezioni 17, 35, 60 e 61. Ha ritenuto che, per queste sezioni, le discrasie non fossero risolvibili con sufficiente certezza sulla sola base degli atti e che fosse necessario controllare materialmente i plichi per distinguere errori di verbalizzazione o classificazione da eventuali differenze effettive nella consistenza e tracciabilità delle schede. Ha respinto, ai fini istruttori, l’eccezione di natura esplorativa: il ricorso individua sezioni, anomalie e dati numerici specifici, sicché l’accertamento è diretto a verificare discrasie già denunciate e non a cercare nuovi vizi. Il verificatore, individuato nel Prefetto di Lucca pro tempore (con facoltà di delega a funzionari estranei alle operazioni elettorali), dovrà esaminare la documentazione e i plichi, ricostruire le quadrature delle schede e riferire separatamente sulle differenze risolte e su quelle eventualmente rimaste prive di spiegazione. L’indagine non potrà estendersi ad altre sezioni o a irregolarità autonome, né comportare un nuovo esame della validità o attribuzione dei voti, salvo gli accertamenti strettamente indispensabili indicati nell’ordinanza. Il TAR ha osservato che eventuali ammanchi, eccedenze o discontinuità non spiegabili nella custodia potrebbero assumere rilievo invalidante, anche senza prova di resistenza aritmetica, se integrassero un quadro indiziario grave, preciso e concordante e non fossero riconducibili a meri errori. La verificazione dovrà concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la relazione dovrà essere depositata nei successivi 20 giorni. Ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese è stata rinviata; fissata l’udienza pubblica del 24 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 130 c.p.a.
con ricorso ex art. 130 c.p.a., Federica Maineri ha impugnato gli atti di proclamazione e gli atti delle operazioni elettorali
La disposizione individua il rito elettorale utilizzato per contestare la proclamazione degli eletti e le operazioni elettorali.
art. 66 c.p.a.
in presenza di contestazioni riferite a sezioni determinate e fondate su specifiche divergenze numeriche, la verificazione prevista dall’art. 66 c.p.a. può essere disposta per accertare la corrispondenza tra schede consegnate, autenticate, utilizzate e residue, senza che ciò si traduca in un riesame generalizzato delle operazioni elettorali.
La verificazione è ammissibile nel giudizio elettorale per controllare discrasie specifiche e localizzate, con un oggetto circoscritto, senza trasformarsi in un controllo generalizzato delle operazioni.
art. 63, comma 4, c.p.a.
che, ai fini del decidere, sia necessario disporre, rispetto ai profili sopra indicati e alle sezioni elettorali nn. 17, 35, 60 e 61, una verificazione in contraddittorio tra le parti costituite, ai sensi degli artt. 63, comma 4, e 66 c.p.a., individuando quale verificatore il Prefetto di Lucca pro tempore
Il giudice dispone una verificazione in contraddittorio per acquisire gli accertamenti tecnici e materiali necessari alla decisione, delimitandone sezioni e quesiti.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale, omissioni, inesattezze o contraddizioni nei verbali non invalidano le operazioni quando il loro effettivo svolgimento e il risultato siano ricostruibili con certezza attraverso gli altri atti del procedimento; le discordanze non possono però essere qualificate aprioristicamente come errori materiali senza verificarne la risolvibilità mediante la documentazione e il materiale elettorale.
- Una verificazione può essere disposta quando il ricorso individua sezioni determinate, specifiche anomalie e divergenze numeriche: l’accertamento deve limitarsi alle contestazioni dedotte e non può estendersi alla ricerca di vizi nuovi o a un riesame generalizzato delle operazioni.
- Discrasie non risolvibili documentalmente nella contabilizzazione o custodia delle schede possono richiedere il controllo materiale dei plichi per stabilire se si tratti di errori di verbalizzazione, classificazione o confezionamento, oppure di effettivi ammanchi o eccedenze.
- Un’effettiva discontinuità non spiegata nella tracciabilità o custodia delle schede, o la presenza di schede eccedenti rispetto ai votanti, può incidere sulle garanzie di libertà e genuinità del voto anche senza una prova di resistenza strettamente aritmetica, purché le anomalie accertate formino un quadro indiziario grave, preciso e concordante e non siano riconducibili a meri errori.
Come è indicizzato
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