Cassazione Civile, Ordinanza n. 18003/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito chirografario di euro 171.200,00, pretesamente derivante da un furto di merce verificatosi nel luglio 2005 e ascritto alla responsabilità del consorzio per asseriti obblighi di vigilanza e sorveglianza non adempiuti. Il credito, già non ammesso nello stato passivo per mancanza di prova della causazione del danno da parte del consorzio, è stato nuovamente fatto valere con opposizione allo stato passivo, respinta dal Tribunale. In cassazione la creditrice ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 52 l. fall. e violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., sostenendo che il debitore avrebbe dovuto provare la non imputabilità dell'inadempimento e che la causalità omissiva dovesse essere valutata secondo il criterio del "più probabile che non". La Corte ha però rilevato che i motivi miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, dell'allegazione dell'inadempimento, del nesso causale e delle prove articolate, incluso il diniego dell'ordine di esibizione e della prova testimoniale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente incardinate sul vizio di violazione di legge, tendessero in concreto a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione del materiale istruttorio compiute dal giudice di merito, chiedendo un inammissibile terzo grado di giudizio. Ha inoltre confermato la correttezza della valutazione di genericità dell'allegazione, della mancata prova del nesso di causalità giuridica e del danno-conseguenza, nonché la legittimità del rigetto dell'ordine di esibizione quale mezzo istruttorio residuale e non surrogatorio degli oneri probatori della parte istante. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento della somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 52 l. fall.
richiamato come norma che la ricorrente assume violata, ma la Corte non ravvisa una reale violazione di diritto, poiché le doglianze investono la ricostruzione fattuale e la prova del credito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
artt. 1218 c.c.
la Corte esclude che la censura sulla disciplina dell'inadempimento consenta di sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 1223 c.c.
richiamato in tema di nesso causale e danno conseguenza, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente fattuale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per la definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata.
art. 210 c.p.c.
l'ordine di esibizione è qualificato come mezzo istruttorio residuale, non utilizzabile per colmare lacune probatorie della parte richiedente.
artt. 118 c.p.c.
insieme agli artt. 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. è indicato come parametro delle condizioni di ammissibilità dell'ordine di esibizione.
art. 119 c.p.c.
insieme agli artt. 118 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. è richiamato per delimitare il ricorso all'ordine di esibizione.
art. 94 disp. att. c.p.c.
richiamato quale disposizione che concorre a disciplinare i presupposti dell'ordine di esibizione.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la conformità della decisione alla proposta accelerata consente la condanna per abuso del processo e al pagamento di una somma equitativa e di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto per legge.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
norma di modifica che ha inserito il richiamo al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste formale della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici, delle prove e delle istanze istruttorie già scrutinati dal giudice di merito.
- Il creditore che agisca per l'ammissione al passivo di un credito risarcitorio deve allegare in modo specifico l'inadempimento imputato al debitore, il nesso di causalità tra condotta e danno e il danno-conseguenza; la genericità dell'allegazione impedisce l'accoglimento della domanda.
- L'ordine di esibizione non è uno strumento surrogatorio dell'onere probatorio della parte istante ed è utilizzabile solo in via residuale, quando la prova non sia acquisibile con altri mezzi e ricorrano i relativi presupposti di ammissibilità.
- Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la decisione conforme alla proposta può legittimare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale indice normativo di abuso del processo.
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