Sentenza del 12/04/2018 n. 430 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - immobile condottoin leasing da società di persone e locato ad un socio - abuso del diritto -sussiste - mancanza di norme specifiche antielusive - irrilevanza. Configura abuso del diritto lacostituzione di una s.a.s. per l'acquisizione in leasing di un immobile daconcedere in locazione quale studio professionale a uno dei soci. La nonretroattività dell'art. 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 e la nonapplicabilità dell'art. 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, non impediscono all'amministrazione finanziaria di contestarel'abuso sulla base di un principio generale antielusivo riconosciuto immanentenell'ordinamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato, per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'abuso del diritto derivante dalla costituzione di una s.a.s. avente come unica attività l'acquisizione in leasing di un immobile, immediatamente locato alla socia per l'esercizio dell'attività di medico dentista. Il canone pagato dalla professionista era inferiore ai canoni di leasing sostenuti dalla società, generando perdite imputate pro quota ai soci. La struttura consentiva alla contribuente di dedurre sia i canoni di locazione dello studio sia la quota delle perdite della società, ottenendo un vantaggio fiscale che non sarebbe stato conseguito mediante l'acquisizione diretta dell'immobile. Secondo l'Ufficio, l'operazione era priva di sostanza economica, non sorretta da valide ragioni imprenditoriali e finalizzata essenzialmente al risparmio d'imposta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli riuniti dell'Agenzia delle Entrate e riformato le sentenze di primo grado. Ha riconosciuto l'esistenza dell'abuso del diritto, rilevando l'assenza di una concreta attività immobiliare, la locazione dell'immobile alla stessa socia a un canone inferiore ai costi di leasing e la produzione consapevole di perdite fiscalmente utilizzabili dai soci. Ha inoltre stabilito che, pur non essendo applicabili retroattivamente l'art. 10-bis della legge n. 212/2000 né, per mancanza di operazioni tipizzate, l'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione poteva fondare la ripresa sul principio generale antielusivo e sull'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973. Sono stati quindi confermati gli avvisi di accertamento, con recupero a tassazione dei costi non deducibili, maggiori imposte, interessi e sanzioni. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
La disposizione è entrata in vigore il 1° ottobre 2015 ed è priva di efficacia retroattiva.
La disciplina generale dell'abuso del diritto prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente non era applicabile agli anni d'imposta 2010-2012.
Art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'abuso del diritto sussiste solo in presenza di una delle operazioni indicate dalla norma.
La disposizione antielusiva tipizzata non era applicabile perché l'operazione contestata non rientrava tra quelle espressamente elencate. Tuttavia, la sua inapplicabilità non impediva il ricorso al principio generale antielusivo.
Art. 39, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È stato individuato dall'Amministrazione come base normativa degli avvisi di accertamento, unitamente al principio generale di divieto dell'abuso del diritto.
Art. 53, commi 1 e 2, della Costituzione
Principi di capacità contributiva e progressività dell'imposizione.
Secondo la giurisprudenza richiamata, da tali principi deriva un generale divieto per il contribuente di ottenere indebiti vantaggi fiscali mediante l'uso distorto di strumenti giuridici, in assenza di valide ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta.
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Richiamato in relazione ai principi di brevità e sinteticità degli atti processuali.
Art. 132, comma 2, n. 4, del codice di procedura civile
Richiamato per la struttura e la motivazione della decisione.
Art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ha consentito la compensazione delle spese di lite, ritenuti sussistenti giusti motivi in considerazione dell'alternanza delle decisioni nei precedenti gradi di giudizio.
Massime di principio
- Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000, un'operazione poteva essere contestata come abusiva sulla base di un principio generale antielusivo desunto dai principi costituzionali di capacità contributiva e progressività.
- La presenza di contratti formalmente validi, come leasing, locazione e costituzione di una società, non impedisce la contestazione dell'abuso se la combinazione degli atti produce un vantaggio fiscale indebito privo di sostanza economica.
- La costituzione di una società di persone che svolge un'attività meramente strumentale, loca un bene a un socio e genera perdite sistematiche può essere considerata abusiva quando tali perdite riducono il carico fiscale dei soci.
- Le valide ragioni economiche devono essere concrete, documentate e autonome rispetto al risparmio fiscale; mere finalità patrimoniali familiari, prospettate attività future o generiche convenienze finanziarie possono non essere sufficienti.
- L'Amministrazione deve indicare nell'avviso di accertamento i fatti, il vantaggio fiscale, l'assenza di sostanza economica e i criteri di quantificazione della ripresa; una motivazione analitica può risultare sufficiente anche mediante rinvio a documenti già conosciuti dal contribuente.
- La valutazione dell'abuso riguarda la sostanza complessiva dell'operazione e non soltanto la conformità dei singoli atti alle norme applicabili.
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