Cassazione Penale, Sentenza n. 12891/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il mantenimento della custodia cautelare in carcere. Deduceva violazione degli artt. 125, 274, 275 e 299 c.p.p. e censurava la motivazione come mancante, contraddittoria o illogica. Sosteneva che, dato il lungo intervallo di tempo trascorso in stato di detenzione e la riqualificazione dell'imputazione originaria (da partecipazione a associazione di tipo mafioso a concorso esterno in associazione mafiosa), si era attenuato il pericolo di recidiva e pertanto andava disposta una misura meno afflittiva. Contestava altresì che il giudice avesse fatto riferimento a condotte pluriennali senza specificarne il periodo e avesse ritenuto l'attualità della pericolosità sociale basandosi su mere intenzioni di nuovi investimenti. Denunciava infine disparità di trattamento rispetto ai coimputati Schiavio Gaetano e Curello Antonio Emiliano, che avevano ottenuto misure meno severe dopo la riqualificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che l'imputato era stato scarcerato il 18 dicembre 2025 in conseguenza della sentenza della Corte d'Appello che ha disposto la perdita di efficacia della misura cautelare. Ha inoltre richiamato che le questioni sollevate erano già state esaminate dal giudice della cautela: il giudice aveva ritenuto che la continuità pluriennale dell'attività delittuosa e l'elevato spessore criminale comprovassero l'attualità delle esigenze cautelari; aveva inoltre motivato la differente misura applicata ai coimputati sulla base di posizioni meno gravi di questi ultimi; e aveva già affrontato la questione di riqualificazione in un precedente provvedimento. Ha rilevato la genericità e l'aspecificità del ricorso di cassazione, che determina inammissibilità, e, applicando il principio di soccombenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello ex art. 310 c.p.p.; richiamata quale titolo dell'impugnazione originaria avverso l'ordinanza del riesame
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato come fatto oggetto di doglianza dal ricorrente; nell'atto non emerge una specifica interpretazione difforme da quella del giudice del riesame
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda i requisiti e la motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il giudice della cautela avesse adeguatamente motivato l'attualità delle esigenze cautelari alla luce della continuità e della gravità delle condotte
art. 275 cod. proc. pen.
Norma sulle misure cautelari personali e presunzioni (tra cui il comma 3); la Corte ha condiviso l'indirizzo secondo cui il decorso del tempo non elimina automaticamente le esigenze cautelari quando è comprovata la continuità pluriennale dell'attività delittuosa e l'elevato profilo criminale
art. 299 cod. proc. pen.
Riguarda l'onere motivazionale del provvedimento; il ricorso contestava mancanza o contraddittorietà della motivazione, ma la Corte ha ritenuto che il giudice della cautela avesse fornito adeguata motivazione
art. 416‑bis cod. pen.
Delito di associazione di tipo mafioso; citato nel confronto con la giurisprudenza che valuta l'effetto del decorso del tempo anche quando rilevano presunzioni in materia di associazione mafiosa
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorso di persone nel reato; citata per descrivere la posizione e le imputazioni attribuite ai coimputati cui è stato applicato un trattamento meno gravoso
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente soccombente; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in riferimento al principio che consente, in assenza di dolo o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di non aggravare eccessivamente la sanzione; comunque la Corte ha disposto il pagamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La mera durata del periodo di detenzione non è di per sé sufficiente a determinare l'attenuazione delle esigenze cautelari: il giudice può ritenere ancora attuale il pericolo di recidiva se è provata la continuità pluriennale dell'attività delittuosa e l'elevato spessore criminale dell'imputato
- La riqualificazione dell'imputazione in senso più favorevole all'imputato non determina automaticamente la cessazione della misura cautelare; è necessario un esame motivato e specifico sull'attualità delle esigenze cautelari alla luce della nuova qualificazione
- Le differenze di trattamento cautelare tra coimputati vanno valutate caso per caso sulla base della gravità complessiva delle posizioni individuali: la comparazione richiede motivazione puntuale che consideri i diversi profili di responsabilità
- In Cassazione i motivi generici, aspecifici o che non si confrontano in modo puntuale con le ragioni del giudice di merito sono dichiarati inammissibili; ciò può comportare la condanna del ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie
- Eventi sopravvenuti che rendono impossibile o inutile la pronuncia (per esempio la scarcerazione disposta con sentenza definitiva) possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, ma ciò non esclude l'accertamento di eventuale genericità dell'impugnazione e le relative conseguenze processuali
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