Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/03/2015 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Imposte sul reddito - IRES - Redditi di partecipazione in società estere - Soggetto residente in Italia - Tassazione di gruppo, ex art 117 D.P.R. n. 917/1986 - Art. 167 D.P.R. n. 917/1986 - Errata aliquota applicata - Nullità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria è stata ritenuta nulla perché fondata sull’applicazione di un’aliquota errata. È stata quindi riconosciuta l’illegittimità della rideterminazione effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione finanziaria ha rideterminato l’aliquota applicabile ai redditi derivanti da partecipazioni in società estere, imputati per trasparenza alla società residente italiana. La contestazione riguarda l’applicazione di un’aliquota ritenuta errata rispetto alla disciplina prevista dall’art. 167 del D.P.R. n. 917/1986 per i redditi prodotti tramite partecipazioni in società estere. In tali casi, i redditi devono essere assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata al reddito complessivo del soggetto residente, comunque non inferiore al 27 per cento.

Norme richiamate

  • Art. 117 del D.P.R. n. 917/1986

    Disciplina la tassazione di gruppo e il regime di consolidato fiscale nazionale, nell’ambito del quale i redditi possono essere imputati al soggetto consolidante.

  • Art. 167 del D.P.R. n. 917/1986

    Prevede, per il soggetto residente in Italia che detiene partecipazioni in società estere, l’assoggettamento dei redditi a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del residente, comunque non inferiore al 27 per cento.

  • Art. 168-bis del D.P.R. n. 917/1986

    È richiamato in relazione all’individuazione delle società estere rilevanti ai fini della disciplina applicabile alle partecipazioni detenute da soggetti residenti.

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare il controllo automatizzato delle dichiarazioni e di correggere errori di calcolo o di determinazione delle imposte, ma la pretesa risulta illegittima quando applica un’aliquota non conforme alla disciplina sostanziale.

Massime di principio

  • Quando un soggetto residente in Italia percepisce o imputata per trasparenza redditi derivanti da partecipazioni in società estere, occorre verificare specificamente il regime fiscale previsto dall’art. 167 del D.P.R. n. 917/1986 e non applicare automaticamente l’aliquota ordinaria.
  • L’aliquota applicabile ai redditi da partecipazioni estere deve corrispondere all’aliquota media sul reddito complessivo del soggetto residente, con il limite minimo del 27 per cento.
  • Anche nell’ambito della tassazione di gruppo, la corretta individuazione dell’aliquota sostanziale resta necessaria: il consolidamento fiscale non consente di correggere o sostituire le regole specifiche previste per i redditi esteri.
  • Un controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 non può legittimare una maggiore imposta fondata su un’aliquota errata; in tal caso la pretesa può essere dichiarata nulla o illegittima.
  • In situazioni analoghe è opportuno distinguere tra errore meramente materiale o di calcolo, correggibile in sede automatizzata, e errata interpretazione della disciplina fiscale, che richiede una valutazione giuridica e può rendere illegittima la pretesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.