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Sentenza

Sentenza del 26/03/2015 n. 201 - Corte di Giustizia CEE

1 - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Articoli 9, 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 - Assoggettamento ad imposta della cessione di un bene immobile nell'ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto 2 - Principio di proporzionalità - Normativa nazionale obbligo di calcolo e versamento dell'IVA per l'ufficiale giudiziario che esegue la vendita - Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente e necessità che l'IVA da versare sia trasferita da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario - Responsabilità pecuniaria e penale dell'ufficiale giudiziario in caso di mancato versamento dell'IVA 3 - Principio di neutralità fiscale - Articoli 206, 250 e 252 della direttiva 2006/112- Differenza tra il termine di diritto comune per il versamento dell'IVA da parte di un soggetto passivo e il termine imposto a tale ufficiale giudiziario - Impossibilità di detrarre l'IVA pagata a monte.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la propria responsabilità fiscale per il mancato versamento tempestivo dell'IVA relativa alla vendita forzata all'asta di un immobile appartenente a una società soggetto passivo IVA. Sosteneva che la normativa nazionale, imponendogli di calcolare, riscuotere e versare l'IVA in qualità di sostituto d'imposta, anche rispondendo con tutto il proprio patrimonio, fosse incompatibile con la direttiva IVA, con il principio di proporzionalità e con il principio di neutralità fiscale. Contestava inoltre l'impossibilità di detrarre direttamente l'IVA assolta a monte.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale che attribuisca all'ufficiale giudiziario gli obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell'IVA dovuta sulla vendita forzata di un immobile. Anche la responsabilità patrimoniale personale dell'ufficiale giudiziario può essere compatibile con il principio di proporzionalità, purché egli disponga concretamente di strumenti giuridici idonei ad adempiere tempestivamente ai propri obblighi; tale verifica spetta al giudice nazionale. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo che l'ufficiale giudiziario non possa detrarre l'IVA pagata a monte, poiché il diritto alla detrazione resta in capo al soggetto passivo proprietario dei beni, il quale può eventualmente ottenere il rimborso dell'eccedenza. La controversia è stata quindi decisa in senso sostanzialmente favorevole all'amministrazione fiscale, con rinvio al giudice nazionale per la verifica concreta degli strumenti disponibili all'ufficiale giudiziario.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 9

    Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica.

    La qualifica di soggetto passivo e l'obbligo sostanziale di imposta restano riferiti al soggetto che effettua la cessione; l'ufficiale giudiziario opera invece come intermediario incaricato della riscossione.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 193

    L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile.

    La norma non impedisce agli Stati membri di imporre a un diverso operatore obblighi strumentali di calcolo, riscossione e versamento, purché il debitore sostanziale dell'imposta resti il soggetto passivo.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 199, paragrafo 1, lettera g)

    Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate [...] cessioni di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto.

    La disposizione consente misure speciali per garantire la riscossione dell'IVA nelle vendite giudiziali immobiliari, senza impedire l'istituzione di un meccanismo nazionale di intermediazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 273

    Gli Stati membri possono stabilire [...] altri obblighi che ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni.

    Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per introdurre obblighi di riscossione, ma tali misure devono rispettare proporzionalità e neutralità fiscale.

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 206, 250 e 252

    Ogni soggetto passivo che è debitore dell'imposta deve versare l'importo netto dell'IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA.

    Il versamento deve normalmente considerare le detrazioni spettanti al soggetto passivo. Tuttavia, nel meccanismo esaminato, l'ufficiale giudiziario effettua un versamento riferito alla singola operazione, mentre il soggetto passivo conserva il diritto di detrarre l'IVA a monte nella propria dichiarazione.

  • Articolo 18 della legge polacca sull'IVA

    Gli ufficiali giudiziari [...] sono tenuti a provvedere al versamento delle imposte sulle cessioni, effettuate in un procedimento esecutivo, di beni di proprietà del debitore.

    La norma nazionale attribuisce all'ufficiale giudiziario il ruolo di sostituto d'imposta per la quantificazione, riscossione e corresponsione dell'IVA relativa alla vendita forzata.

  • Articoli 8 e 30 del codice tributario polacco

    Il sostituto d'imposta [...] è tenuto [...] a quantificare l'imposta dovuta, a incassarla e a versarla entro un determinato termine alle autorità fiscali.

    Il sostituto risponde dell'imposta non riscossa o riscossa e non versata, anche con tutto il proprio patrimonio, ma tale responsabilità deve essere proporzionata e riferita a obblighi concretamente adempiibili.

Massime di principio

  • Uno Stato membro può trasferire a un intermediario, come un ufficiale giudiziario, gli obblighi operativi di calcolo, riscossione e versamento dell'IVA relativa a una vendita forzata, senza trasferirgli la qualità di debitore sostanziale dell'imposta.
  • La responsabilità patrimoniale personale dell'intermediario è compatibile con il principio di proporzionalità solo se l'intermediario dispone realmente di strumenti giuridici e procedurali per ottenere le somme necessarie e rispettare i termini fiscali.
  • Non è proporzionato sanzionare l'intermediario per fatti dipendenti esclusivamente da terzi o da ostacoli sui quali non può esercitare alcuna influenza.
  • Il diritto alla detrazione dell'IVA a monte può restare attribuito al soggetto passivo originario, anche quando l'IVA a valle viene riscossa direttamente da un sostituto d'imposta; ciò non viola necessariamente la neutralità fiscale se il soggetto passivo può esercitare la detrazione o ottenere il rimborso dell'eccedenza.
  • Nelle procedure esecutive occorre distinguere tra il debitore sostanziale dell'IVA e il soggetto incaricato della riscossione: la responsabilità dell'intermediario deve essere valutata alla luce dei poteri effettivamente disponibili e delle concrete modalità di trasferimento delle somme.
  • Una normativa nazionale antifrode in materia di IVA è generalmente ammissibile se persegue un obiettivo di riscossione effettiva, non eccede quanto necessario e non compromette il diritto alla detrazione o la neutralità del sistema.

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