Sentenza del 26/03/2015 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Cremona
PRESUNZIONE DI REDDITIVITÀ DEI PRELEVAMENTI - Lavoro autonomo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. È stata riconosciuta la natura di lavoro autonomo dei redditi del contribuente, non risultando un’attività d’impresa. Di conseguenza, la presunzione legale sui prelevamenti bancari non è stata applicata, poiché per il lavoro autonomo è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto irragionevole e lesiva del principio di capacità contributiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’utilizzo dei prelevamenti ingiustificati dai conti correnti come elementi presuntivi di compensi non dichiarati. L’Ufficio aveva ritenuto applicabile la presunzione prevista per i redditi d’impresa, sostenendo che i prelevamenti fossero riferibili a investimenti nell’attività produttiva. Il contribuente ha contestato tale qualificazione, deducendo lo svolgimento di lavoro autonomo e la conseguente inapplicabilità della presunzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sentenza n. 228/2014
La presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.
La presunzione secondo cui i prelevamenti bancari ingiustificati costituiscono compensi non dichiarati non può operare automaticamente nei confronti dei lavoratori autonomi, perché manca una base razionale sufficiente per presumere che tali somme siano reinvestite nell’attività professionale e generino reddito.
Principio di capacità contributiva
La ricostruzione presuntiva del reddito deve riflettere una capacità contributiva effettiva e non può fondarsi su un automatismo privo di adeguata giustificazione economica.
Principio di ragionevolezza
La presunzione deve essere coerente con la struttura dell’attività considerata. La Corte ha ritenuto irragionevole applicare al lavoro autonomo la stessa logica presuntiva prevista per l’attività d’impresa.
Massime di principio
- Prima di applicare una presunzione fiscale occorre qualificare correttamente l’attività svolta: la mera qualificazione operata dall’Ufficio non è sufficiente se mancano gli elementi tipici dell’attività d’impresa.
- Per il lavoro autonomo, i prelevamenti bancari ingiustificati non possono essere considerati automaticamente compensi non dichiarati sulla sola base della presunzione legale dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale.
- L’Amministrazione finanziaria può comunque contestare redditi non dichiarati mediante elementi probatori specifici e concordanti, ma non può fondare la ripresa esclusivamente sull’automatismo della presunzione dei prelevamenti.
- La diversa struttura economica tra impresa e lavoro autonomo giustifica un trattamento probatorio differente: nell’impresa il reinvestimento dei prelevamenti può essere plausibile, mentre nel lavoro autonomo tale collegamento non può essere dato per scontato.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve documentare la natura dell’attività, mentre l’Ufficio deve dimostrare concretamente sia la natura imprenditoriale dell’attività sia il collegamento tra i movimenti bancari e compensi imponibili.
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