Sentenza del 26/03/2015 n. 359 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Irap settore creditizio - Deducibilità delle svalutazioni acquisite in bilanci pregressi - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRAP delle quote di svalutazione dei crediti maturate e contabilizzate in bilanci relativi a esercizi precedenti. Il ricorrente sosteneva che le svalutazioni già acquisite e consolidate nei precedenti bilanci dovessero continuare a essere dedotte in quote costanti, secondo il piano originario, anche dopo l'introduzione di una normativa successiva più restrittiva. La questione centrale era stabilire se la nuova preclusione normativa potesse incidere su quote già formatesi e contabilizzate in passato, ma non ancora integralmente dedotte.
La decisione
È stato affermato che le deduzioni devono essere determinate secondo la normativa vigente nell'esercizio in cui vengono effettuate. Tuttavia, le quote di svalutazione dei crediti già acquisite e consolidate nei bilanci pregressi al momento della contabilizzazione IRAP mantengono il regime di deducibilità originario. Pertanto, le quote residue continuano a essere portate in deduzione in misura costante, applicando i medesimi nove noni previsti per gli esercizi precedenti. La successiva normativa preclusiva non si applica retroattivamente a tali quote già maturate, ma soltanto alle fattispecie successive o non ancora consolidate secondo il regime precedente.
Norme richiamate
Principio generale dell'ordinamento tributario sulla determinazione delle deduzioni
Le deduzioni dal reddito di esercizio devono essere valutate sulla base delle norme vigenti nel periodo d'imposta cui si riferisce la relativa determinazione, nel rispetto dei diritti fiscali già consolidati.
Disciplina IRAP delle svalutazioni dei crediti degli istituti bancari
Le svalutazioni dei crediti già contabilizzate e consolidate in bilanci pregressi possono continuare a essere dedotte secondo il piano temporale originario, anche se una normativa successiva ha introdotto una limitazione o una preclusione.
Regola della deduzione in nove noni
Le quote residue delle svalutazioni già maturate devono essere dedotte in quote costanti, mantenendo il criterio dei nove noni applicato agli esercizi precedenti.
Massime di principio
- Una modifica normativa fiscale successiva non dovrebbe incidere retroattivamente su componenti negativi già maturati, contabilizzati e consolidati secondo la disciplina vigente al momento della loro formazione.
- Per stabilire quale regime fiscale applicare occorre distinguere tra componenti già acquisiti in bilanci precedenti e componenti formatisi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina.
- Le quote residue di una deduzione pluriennale già legittimamente avviata possono continuare a essere utilizzate secondo il piano originario, salvo una chiara disposizione normativa retroattiva.
- La contabilizzazione nei bilanci precedenti e il consolidamento del diritto alla deduzione sono elementi decisivi per verificare se la nuova limitazione fiscale possa trovare applicazione.
- In situazioni analoghe è necessario ricostruire la data di maturazione del componente, l'esercizio della contabilizzazione, il piano di deduzione originario e la decorrenza della normativa sopravvenuta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 mar 2015Sentenza del 26/03/2015 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 26 mar 2015Sentenza del 26/03/2015 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Forlì
- Sentenza · 26 mar 2015Sentenza del 26/03/2015 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 26 mar 2015Sentenza del 26/03/2015 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 26 mar 2015Sentenza del 26/03/2015 n. 201 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 26 mar 2015Sentenza del 26/03/2015 n. 693 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →