Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1880/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 252/2025 emessa nel giudizio R.G. n. 149/2025 dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.05.2025, notificata il 28.05.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 558,72, oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi, a titolo di compenso individuale accessorio.

Giustizia amministrativa202600895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 252/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che lo aveva condannato a pagare € 558,72, oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi, per compenso individuale accessorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, pubblicata e notificata il 28 maggio 2025 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al pagamento di € 558,72 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre agli accessori indicati nel titolo. Ha chiesto l'ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La domanda non comprendeva le spese liquidate in favore dei procuratori antistatari. Il Ministero si è costituito senza svolgere contestazioni sostanziali.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza civile fosse stata notificata al Ministero e che, prima della proposizione del ricorso, fosse decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; ha inoltre rilevato che l'omessa esecuzione non era contestata. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a un dirigente o funzionario di altra articolazione ministeriale e a utilizzare i capitoli di spesa disponibili, compresi, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla tempestiva segnalazione del ricorrente. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione ai difensori antistatari. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.

    Il giudice accoglie l'azione di ottemperanza e dispone le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, incluso l'ordine all'amministrazione e la nomina condizionata di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, D.L. 669/1996

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo all'amministrazione, previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro la PA, si applica anche al giudizio di ottemperanza e deve essere decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023) ed è stata così notificata, in data 28.05.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

    Per i titoli giudiziali notificati dopo l'abrogazione della necessità della spedizione in forma esecutiva, è sufficiente l'attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; nel caso esaminato il titolo così attestato e notificato è stato ritenuto idoneo a fondare l'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza e deve essere decorso prima della proposizione del ricorso.
  • Quando il titolo giudiziale è stato notificato all'amministrazione, il termine dilatorio è decorso e l'inadempimento non è contestato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice senza essere limitato dalle ordinarie attribuzioni o dai rapporti gerarchici interni dell'amministrazione; può delegare l'attività a un soggetto idoneo anche appartenente a un'altra articolazione della stessa amministrazione.
  • Per dare integrale esecuzione al giudicato di condanna al pagamento, il commissario ad acta può impiegare i capitoli di spesa pertinenti o altri capitoli disponibili e, se necessario, utilizzare fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.